È stato un voto di scambio tra politica e ‘ndrangheta quello avvenuto a Torino nel 2009 per Fabrizio Bertot, sindaco di Rivarolo Canavese, europarlamentare di Forza Italia nella scorsa legislatura. Per questo oggi la Corte d’appello ha condannato l’ex segretario comunale Antonino Battaglia e l’imprenditore Giovanni Macrì a tre anni di carcere. Il primo è stato interdetto dai pubblici uffici per cinque anni. Entrambi sono ritenuti responsabili della violazione dell’articolo 416 ter del codice penale. La sentenza torinese arriva il giorno dopo le critiche del procuratore aggiunto di Palermo Vittorio Teresi alla nuova norma. Nel processo d’appello “Minotauro” contro le locali di ‘ndrangheta a Torino sono stati condannati altri 43 dei settanta imputati per un totale di 266 anni di carcere (altre 47 condanne in rito abbreviato sono state confermate in Cassazione). Tra di loro ci sono anche dei politici come l’ex sindaco di Leinì Nevio Coral (Pdl), la cui condanna per concorso esterno in associazione mafiosa è stata ridotta a otto anni di carcere, e Bruno Trunfio, ex assessore di Chivasso condannato a sette anni per associazione mafiosa.

In primo grado il 22 novembre 2013 Battaglia e Macrì erano stati condannati a due anni per voto di scambio semplice perché il tribunale riteneva che non ci fosse stato uno scambio di denaro o favori tra i due procacciatori di voti per conto di Bertot e i malavitosi, il boss Giuseppe Catalano e Giovanni Iaria, ex politico socialista affiliato alla locale di Cuorgné. In cambio dell’impegno loro e di quello degli “amici degli amici” i due ‘ndranghetisti avevano chiesto ventimila euro, ma la Direzione distrettuale antimafia non era riuscita a dimostrare che il pagamento fosse effettivamente avvenuto nonostante il ritrovamento di una fattura di quel valore emessa dalla ditta di Giovanni Macrì per la società Stamet di Fabrizio Bertot. Quindi per i giudici della quinta sezione penale c’era stata solo una promessa e per questo non si poteva condannare gli imputati per l’articolo 416 ter del codice penale così come era formulato nel 2013, ma solo per la violazione della legge elettorale.

Nell’appello invece i pm Roberto Sparagna, Monica Abbatecola e Antonio Malagnino avevano chiesto di condannare i due imputati per 416 ter perché la nuova formulazione del 2014 permetteva di sanzionare anche la promessa di denaro o “altre utilità”, come la concessione di appalti. Per la terza sezione penale della Corte questo sarebbe avvenuto durante la campagna elettorale nel maggio 2009, quando Battaglia e Macrì hanno incontrato alcuni dei principali esponenti della ‘ndrangheta torinese nel Bar Italia del boss Catalano. D’altronde già nell’estate 2012 la Corte di cassazione, chiamata a decidere sulla misura cautelare di Battaglia, aveva sancito che “il reato di voto di scambio si perfeziona nella momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione”. “Aspettiamo di leggere le motivazioni per capire in che maniera è stata applicata questa legge e poi ricorreremo in cassazione”, dichiara Franco Papotti, avvocato di Battaglia.

La vicenda però potrebbe non essere conclusa qui. Con la sentenza di primo grado arrivata nell’ottobre 2013 il tribunale aveva trasmesso gli atti alla procura per approfondire la posizione dell’ex europarlamentare del centrodestra, arrivato a Bruxelles grazie alle dimissioni di due eletti prima di lui. Bertot aveva “reso dichiarazioni non veritiere” durante le udienze del processo Minotauro e, soprattutto, “fu infatti l’immediato, diretto e consapevole beneficiario dell’accordo illecito”. Nonostante ciò nessun provvedimento è stato mai preso nei suoi confronti.

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