Giovanni Paolo Bernini avrebbe “effettivamente promesso, e almeno in parte versato” a un uomo oggi in carcere per associazione mafiosa “l’importo complessivo di 50mila euro” in cambio di un appoggio elettorale. Nel suo caso però non si può ipotizzare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa né – soprattutto dopo la modifica alla legge, votata nel 2014 da Pd e Pdl – quello di voto di scambio politico-mafioso. Anche con queste motivazioni il tribunale del Riesame di Bologna ha respinto il ricorso della Direzione distrettuale antimafia di Bologna che chiedeva gli arresti per Bernini, in passato presidente del consiglio comunale di Parma per il Pdl ed ex collaboratore del ministro Pietro Lunardi. L’ex amministratore era stato indagato nell’ambito dell’inchiesta Aemilia, che a fine gennaio aveva portato all’arresto di 117 persone nei più importanti centri dell’Emilia Romagna. L’ipotesi della procura di Bologna è che sulla via Emilia agisse una rete di ‘ndrangheta che avrebbe fatto capo alla cosca Grande Aracri di Cutro, in Calabria. Per Bernini tuttavia già il giudice per le indagini preliminari aveva respinto a gennaio la richiesta di arresti: ora in secondo grado il parere dei giudici non cambia. “Non c’è nessun contatto, nessun affare fatto, nessuna mia telefonata con questa gente”, ha detto Bernini a ilfattoquotidiano.it. “Nessuno potrà dire che sono legato alla ‘ndrangheta, io non ne voglio proprio sapere di questa gente. I giudici adesso mi hanno scagionato da una accusa molto infamante”.

Ma andiamo con ordine nel ricostruire la vicenda. Secondo l’ipotesi della Dda di Bologna, nel lontano 2007 il candidato alle comunali Bernini avrebbe, tramite un mediatore, contrattato dei voti con Romolo Villirillo, ora in carcere con l’accusa di essere uno dei dirigenti dell’organizzazione ‘ndranghetista emiliana. Tra Bernini e Villirillo però, precisa il Riesame, non risultano contatti diretti personali e neppure telefonici. Tuttavia “deve ritenersi – scrive il Collegio – che Bernini abbia effettivamente promesso, e almeno in parte versato” a Villirillo, “l’importo complessivo di 50 mila euro”. Secondo il tribunale del riesame però il reato che si potrebbe imputare a Bernini è solo quello di corruzione elettorale e non – come chiedono il procuratore di Bologna Roberto Alfonso e il sostituto Marco Mescolini – quello di concorso esterno in associazione mafiosa. Quest’ultimo reato presupporrebbe che Bernini avesse favorito l’associazione mafiosa “nelle gare d’appalto”, trattando con “attenzione particolare le pratiche amministrative che la riguardavano”. Ma di tutto questo secondo il Riesame non c’è alcuna prova: “(…) la sola contropartita sicuramente offerta da Bernini per ricevere l’appoggio della ‘ndrina nella competizione elettorale del 2007 – scrive il Riesame – è stata quella di una somma di denaro”. Bernini da canto suo rigetta anche l’accusa di corruzione elettorale: “Non c’è alcuna prova che io abbia dato denaro”, spiega il politico emiliano. “Peraltro quel reato è anche prescritto”.

I pm di Bologna avevano anche chiesto che, se non si poteva contestare il concorso esterno in associazione mafiosa, si contestasse a Bernini il voto di scambio politico-mafioso. Ma i giudici del Riesame dicono no anche su questo punto. Al centro del ragionamento dei giudici c’è la nuova legge approvata da un’ampia maggioranza nell’aprile 2014 (votò contro solo il Movimento 5 stelle). “Dall’introduzione di una nuova e diversa normativa”, spiegano, “discende che – qualora, come nella vicenda in esame, non sia emerso che la promessa di procurare voti è stata effettuata con l’impiego delle modalità intimidatorie proprie dei contesti di criminalità organizzata – le condotte ipotizzate (a carico di Bernini ndr) non integrano la fattispecie di cui all’articolo 416 ter del codice penale”. E ancora: “Ciò posto, dopo l’entrata in vigore della legge 62 del 2014 la condotta dell’esponibile non integra più la fattispecie di cui all’articolo 416 ter del codice penale”. Insomma con l’introduzione della nuova normativa, le condotte ipotizzate nella vicenda del politico di Parma, non si possono considerare voto di scambio politico mafioso. Secondo il collegio dei giudici il nuovo articolo 416ter del codice penale prevede infatti che lo scambio politico mafioso si basi sul “concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio e che quest’ultimo si impegni a farvi ricorso ove necessario”. Ma nel caso del presunto patto ipotizzato dai pm tra Bernini e Villirillo non sarebbe emerso “che la promessa di procurare voti è stata effettuata con l’impiego delle modalità intimidatorie”.“La modifica del 416 ter non l’ho fatta io, l’ha fatta il governo Renzi – dice Bernini – ed è stata applaudita da Raffaele Cantone (attuale presidente della Autorità anti corruzione, ndr), ma anche dal presidente dell’Anm, perché finalmente si concretizza in modo chiaro quel tipo di reato. Qui nessuno ha salvato nessuno”.

Le condotte di Bernini, secondo il Riesame “paiono dover essere qualificate come corruzione elettorale”. Tuttavia, essendo la pena massima per questo reato tre anni, non sarebbe giustificata una misura cautelare. Anche perché, concludono i giudici del Riesame, sono passati otto anni e le condotte “non risultano essere state successivamente reiterate, né sono emersi rapporti successivi” con “membri della locale ‘ndranghetistica emiliana”.

Articolo Precedente

Droga, prof di matematica aveva in casa laboratorio per la cocaina: arrestato. “Mi serve per dimostrazioni a studenti”

next
Articolo Successivo

Elezioni Comunali in Emilia Romagna, da Faenza a Bondeno: si vota per 8 sindaci

next