Passano gli anni, cambiano i governi e le maggioranze, ma la musica è sempre la stessa. Con buona pace del dettato costituzionale le esigenze economiche della produzione e del profitto prevalgono sempre sul diritto all’ambiente ed alla salute.

Veramente emblematica è la storia delle cd. “terre da scavo” con particolare riferimento a quelle fortemente e pericolosamente contaminate per la realizzazione del Tav ovvero perché vengono scavate in aree fortemente antropizzate o dismesse, già di fatto sature di residui e rifiuti di ogni genere (quali tutte quelle dei grandi centri abitati; ad esempio, quelle per l’ampliamento del Gra di Roma). Secondo la normativa europea, le terre da scavo non naturali o contaminate sono, di regola, rifiuti e, quindi, sono sottoposte “dalla culla alla tomba” ad una rigorosa disciplina onde evitare che provochino pericoli ed inquinamenti. Il che, ovviamente, comporta notevoli costi e impegni per le imprese, nonché, per i loro titolari, l’eventualità di subire processi penali in caso di inosservanza (ad esempio, per discarica abusiva); circostanza spesso ricorrente nel nostro paese soprattutto in concomitanza, appunto, con i lavori per il Tav.

Da ben 18 anni, la risposta dei nostri governanti è stata univoca: per questi poveri industriali occorre assicurare non il rispetto ma l’elusione della legge; e così, è dal 1997, con il decreto Ronchi, che l’Italia cerca di sancire che non si tratta di rifiuti ma di innocui prodotti naturali e, come tali, non soggetti ad alcun obbligo e “riutilizzabili” liberamente dovunque senza alcuna spesa e senza alcun controllo.

Per raggiungere questo scopo ha fatto di tutto: si è addirittura inventata, nel 2001, una “interpretazione autentica” all’italiana della normativa comunitaria che diceva esattamente il contrario di quanto diceva la stessa normativa comunitaria e che era smaccatamente riferita ai lavori per il Tav. Tanto da portare ad una sonora condanna della Corte Europea di giustizia (sentenza del 18 dicembre 2007), in quanto “è giocoforza constatare che tali disposizioni finiscono per sottrarre alla qualifica di rifiuto, ai sensi dell’ordinamento italiano, taluni residui che invece corrispondono alla definizione sancita dall’art. 1, lett. a), della direttiva”. Ma intanto, numerosi industriali Tav erano stati assolti.

Era, peraltro, prevedibile che, con la crisi economica e la febbre delle grandi opere, il gioco sarebbe ricominciato. E così, nel 2012 il governo Monti ripiegava sulla tesi che le terre da scavo non sono rifiuti ma “sottoprodotti” da riutilizzare secondo una particolare disciplina di favore: di modo che nelle terre da scavo che, secondo la Ue, dovrebbero comprendere solo il “suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale“, possono esserci anche materiali del tutto estranei e contaminati che vengono pudicamente chiamati “matrici materiali di riporto”. In questo modo, nelle terre da scavo ci può essere di tutto (fra cui, ad esempio, calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (Pvc), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato) ed è un miracolo se ci rimane anche un po’ di terra. L’importante è consentirne, purché “economicamente sostenibile“, il riutilizzo in edilizia, così da poterle qualificare come “sottoprodotto” e non rifiuto, senza subire alcun costo.

Ma non finisce qui: nel 2013, si arriva all’apoteosi: una girandola di decreti legge, a volte anche fra di loro contrastanti o addirittura con nuove disposizioni che vengono subito dopo abrogate. Ma si arriva, così, a sancire, specie per l’evento Expo, che, in molti casi, la trasformazione magica da rifiuto a sottoprodotto possa avvenire con autocertificazione.

A questo punto, però, la situazione si è così ingarbugliata che nessuno ci capisce più niente, neppure il legislatore. E così il decreto “sblocca Italia” del 2014, con un po’ di vergogna, è costretto a riconoscere che questa normativa è incoerente ed il linguaggio è incomprensibile, tanto da prevedere la emanazione di un decreto apposito per il “coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo“; aggiungendo, però, che questo deve servire a “rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo“.

Peccato che non prenda in considerazione l’unica strada seria e conforme ai dettami della Ue: prevedere, sì, che le terre da scavo siano riutilizzate invece che andare in discarica purché siano veramente terre da scavo e ciò avvenga con tutte le garanzie, i controlli e i trattamenti che la legge prevede per il recupero di rifiuti; e non certo attraverso l’espediente della loro liberalizzazione in quanto gabellate per “sottoprodotti”.

Articolo Precedente

Discarica di Bussi, testimoni: ‘Governatore parlò di anomalie nel processo’

next
Articolo Successivo

Ghiacciai italiani: sono diminuiti del 40 per cento in 30 anni

next