Magra consolazione che dal 2009 Regioni, Province ed enti locali non possano più stipulare contratti derivati, con l’eccezione delle “protezioni” contro il rialzo dei tassi di interesse sui mutui. Perché prima di quella data le autonomie territoriali si sono riempite la pancia di questi strumenti, per un valore poco inferiore ai 25 miliardi di euro sui 160 complessivi che sono nel portafoglio dello Stato italiano. E lo hanno fatto non per gestire meglio il proprio debito, ma per ottenere incassi immediati che sono poi stati segnati disinvoltamente a bilancio tra le entrate. Il tutto, in molti casi, senza essere in grado di valutare rischi e potenziali conseguenzeA metterlo nero su bianco è la Corte dei Conti, che mercoledì ha presentato alla commissione Finanze alla Camera una indagine conoscitiva sui derivati basata sui rilievi delle Sezioni regionali di controllo. Le quali, esaminando i rendiconti degli enti locali, hanno individuato “gravi anomalie“. 

Secondo i magistrati contabili, il valore nozionale dei derivati sottoscritti dagli enti territoriali ammonta appunto a quasi 25 miliardi, “il 60% dei quali imputabili ai contratti sottoscritti da Regioni e Province autonome”. Una cifra che vale il 28% dei 52,77 miliardi di debito delle Regioni, con punte del 91% in Campania e del 73,9% in Liguria. Ma, a fronte di questa scorpacciata di prodotti con “profili di criticità piuttosto elevati”, gli “apparati preposti alla loro gestione” sono “inadeguati“. Peggio ancora, le contabilizzazioni risultano spesso “errate” ed emergono “violazioni normative e notevoli squilibri contrattuali in danno agli enti per la mancata valutazione della convenienza economica dei contratti”.

Non mancano i casi limite: per esempio contratti sottoscritti “in lingua inglese in assenza delle traduzioni” o, come è successo in tre comuni pugliesi, “afferenti mutui già estinti” o “per la concessione di delegazioni di pagamento in violazione dell’art. 206 del Testo unico degli enti locali”. Ma gli esempi sono numerosi. In Campania i magistrati contabili hanno scoperto che i consulenti scelti dal comune di Scafati per avere consigli sui contratti “coincidevano con la figura dell’intermediario finanziario, in palese conflitto di interessi“. La Sezione regionale di controllo per la Liguria ha scovato operazioni “non conformi alla normativa all’epoca vigente, dal momento che contrastavano con il principio di contenimento del rischio di mercato che risultava, invece, incrementato essendovi il rischio di perdere le somme versate in caso di bancarotta, ripudio o ristrutturazione del debito da parte degli Stati e degli enti pubblici i cui titoli sono stati immessi nel fondo”. In Emilia Romagna i comuni di Modena e Forlì – Cesena non hanno creato il fondo di accantonamento necessario per coprire eventuali perdite future legate ai derivati. Venezia deve fare i conti con “una situazione di forte incertezza sulla tenuta degli equilibri di bilancio” a causa di “quattro contratti di finanza derivata che soltanto nell’esercizio 2011 hanno prodotto flussi negativi per un totale di 5,1 milioni”.

Non stupisce, davanti a questo panorama, che il risultato delle operazioni giudicato sulla base del valore di mercato dei derivati sia “costantemente negativo”. Come, del resto, quello complessivo dei derivati sottoscritti dal Tesoro a partire dagli anni Novanta: la perdita teorica nel caso fossero stati chiusi alla fine del 2014, hanno ricordato gli esponenti della Corte, sarebbe stata di circa 42 miliardi. Nelle scorse settimane intorno al tema dei contratti firmati in teoria per tutelare lo Stato dal rischio di eventi avversi si è scatenato un fuoco incrociato di polemiche, soprattutto dopo che l’agenzia Bloomberg ha quantificato in 16,95 miliardi le perdite effettive e potenziali registrate solo tra 2011 e 2014. Pochi giorni dopo il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan ha fatto sapere che via XX Settembre intende rinegoziarne una parte e chiudere quelli non più convenienti. Quanto agli enti locali, invece, la Finanziaria per il 2014 ha reso definitivo il divieto (in vigore in via temporanea già dal 2008) di stipularne di nuovi: sindaci e governatori possono solo ristrutturare o estinguere quelli esistenti. Unica eccezione i mutui con “cap”, un’opzione che protegge dal rialzo dei tassi di interesse variabili.

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