La legge regionale della Lombardia numero 2 del 2015, conosciuta come “anti-moschee”, inizia a fare il suo lavoro, ovvero mettere i bastoni tra le ruote alle associazioni islamiche della regione affinché alle stesse sia impedita la realizzazione di centri di preghiera. Proprio ieri il Tar della Lombardia ha in pratica sgonfiato qualsiasi illusione alla Comunità islamica ticinese di avere una nuova moschea a Sesto Calende, in provincia di Varese, secondo quanto aveva sancito una precedenza sentenza, sempre della Giustizia amministrativa, nel novembre del 2013. Intervenute però le nuove prescrizioni della Regione ora tutto è cambiato.

Quello del 2013, per quei tempi, fu un pronunciamento storico. Esso stabilì che nessuno strumento urbanistico poteva contrapporsi al diritto di culto; per cui il Piano di governo del territorio di quella cittadina, che non prevedeva luoghi idonei alla realizzazione di una moschea, era da considerarsi nullo. Così allora aveva deciso il Tar. Fu la prima volta in Italia. Dopo di ché si accodarono altri pronunciamenti simili, come quello emesso da Brescia, che nella città della Loggia annullò il Pgt perché non prevedeva “luoghi di culto per non cattolici”. La legge regionale – impugnata dal governo e considerata incostituzionale “perché limita la libertà di culto” dal giurista Valerio Onida -sembra essere intervenuta proprio per dare una secca risposta negativa a questi ricorsi.

Il Tar di Milano ha infatti rigettato la richiesta di ottemperanza alla sentenza del 2013 mossa dalla comunità islamica di Sesto Calende, che a questo punto pretendeva un terreno comunale per la realizzazione della propria moschea. “Ma l’Amministrazione intimata – come spiegano i giudici del Tar – ha tuttavia comunicato di dover dar corso alla sospensione del procedimento, in quanto nelle more è entrata in vigore la legge-regionale numero 2 del 2015 che ha previsto, ai fini della valutazione delle istanze quali quella di cui è causa, l’acquisizione obbligatoria del parere di una Consulta regionale non ancora costituita”.

Quindi, prima di procedere oltre bisognerà attendere un nulla osta regionale e c’è il forte rischio che possa essere negativo. I musulmani di Sesto Calende obiettano il fatto che non possono essere sottoposti retroattivamente ad una legge nata dopo la loro vittoria. Ma per la giustizia amministrativa questo è possibile “proprio perché – è spiegato nella sentenza del Tar di Milano – la norma sopravvenuta interviene solo su aspetti procedimentali e non nega la possibilità per la ricorrente di veder soddisfatto il proprio interesse. Per queste ragioni – terminano i giudici – il ricorso in esame deve essere respinto”.

IL DISOBBEDIENTE

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