Se uno degli ex coniugi ha una nuova famiglia decade il diritto agli alimenti. La Corte di Cassazione con una sentenza rinnova un concetto già avanzato nel 2011, con la sentenza 17195: il subentrare di una famiglia di fatto fa cadere la necessità economica del mantenimento da parte dell’ex coniuge. E con il termine “famiglia” non è inteso unicamente il secondo matrimonio, ma anche la convivenza: “Il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale non può che venire meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto”.

Nei casi in cui uno dei due ex coniugi si sia rifatto una famiglia, anche se è una convivenza solo di fatto e non è un secondo matrimonio in piena regola, il diritto all’assegno di mantenimento decade: lo ha stabilito la Cassazione – come scrive oggi La Stampa – in una sentenza in cui viene ribadito e precisato un concetto già fissato nel 2011. In quel caso, scrive il quotidiano, si stabiliva infatti che “siccome una famiglia di fatto è temporanea per definizione, allora anche la sospensione dell’assegno di mantenimento sarebbe stata temporanea e non definitiva, tantomeno automatica”.

Con la sentenza 6855 del 3 aprile 2015, invece, la Cassazione “va oltre e riconosce molta più forza di un tempo alla famiglia di fatto”, che diventa stabile quando i conviventi elaborano “un progetto e un modello di vita in comune”. Magari con i figli. “Ecco, secondo la Cassazione – scrive il quotidiano – quella convivenza non è più una meteora” ed è questo “il nuovo caposaldo giuridico: se l’ex coniuge si ricostruisce una vita, anche se questa non passa nuovamente per un matrimonio, è da considerarsi come una nuova stabilità. E da questo punto di vista, la decadenza dell’assegno di mantenimento, pur clamorosa, può essere considerato un mero effetto collaterale”. La Stampa sottolinea che anche gli enti pensionistici stanno studiando come adeguarsi alla novità per i possibili impatti sulle pensioni di reversibilità: ciò nel caso in cui il coniuge sopravvissuto si ricostruisca una famiglia solo di fatto e non di diritto.

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