La lotta all’evasione e alle frodi fiscali dovrebbe passare sopratutto per i pesci grossi, vale a dire i contribuenti Iva. Del resto con la rivoluzione del 730 precompilato (la dichiarazione dei redditi si scarica dal sito dell’Agenzia delle Entrate con pin e password, ma non contiene i dati sanitari), d’ora in avanti, per dipendenti e pensionati non ci dovrebbe essere più possibilità di ingannare il fisco. Come si realizza, quindi, un efficace sistema di prevenzione che non si basi solo sulla caccia agli scontrini fuori da negozi e bar? Il governo guidato dal premier Matteo Renzi pensa di aver individuato una risposta nell’incrocio delle banche dati. E così, già dallo scorso anno, la comunicazione delle operazioni Iva (il cosiddetto spesometro o modello di comunicazione prevalente) è diventato il principale strumento per stanare gli evasori, tracciando il profilo del reddito reale dal momento che si conoscono tutti gli acquisti effettuati nell’anno precedente per un importo pari o superiore a 3.600 euro.

Per esempio, se si acquistano gioielli, automobili, accessori di lusso, mobili o viaggi oltre confine, ma il reddito dichiarato non lo consentirebbe, il fisco ne può chiedere conto. E a breve scatteranno le scadenze per lo spesometro con la comunicazione sia delle prestazioni rese sia di quelle ricevute. Tre le date di riferimento: il 10 aprile 2015 per i contribuenti mensili, il 20 aprile per i contribuenti trimestrali e il 30 aprile per gli operatori finanziari attraverso i quali passano i pagamenti per acquisti dai 3.600 euro in su effettuati con carta di credito e Bancomat.

La compilazione – Nel dettaglio, per la compilazione del Modello di comunicazione polivalente vanno considerate come operazioni rilevanti ai fini Iva sia tutte le operazioni soggette obbligatoriamente a fattura senza alcun limite di importo, sia quelle in cui è stata richiesta la fattura dal cliente, unitamente allo scontrino fiscale. Ma, va sottolineato, rientrano nello spesometro anche le operazioni non soggette a fattura di importo uguale o superiore a 3.600 euro. In pratica, tutte le operazioni effettuate con le carte di pagamento non fatturate. L’operazione non è facilissima e – secondo una ricerca dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano – richiede “oltre 27 ore”. L’invio avviene per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013.

Gli esclusi – Come previsto dal decreto del Fare del 2013, non devono effettuare la comunicazione i titolari di partita Iva che, dal 1° gennaio 2015, hanno optato per la trasmissione giornaliera all’Agenzia delle Entrate delle fatture elettroniche. Esonero valido anche per i contribuenti che aderiscono al regime dei nuovi minimi.

I ritardatari – Coloro che non faranno pervenire la propria comunicazione entro queste date (o ne trasmetteranno una incompleta) incorreranno in una sanzione che va da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065. Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso violazioni o si sia mosso in ritardo di sanare la propria posizione debitoria ricorrendo al ravvedimento operoso, che prevede la riduzione a un terzo della sanzione irrogata. Pari a un minimo di 86 euro.

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