Il 9 febbraio è entrata in vigore la negoziazione assistita nel processo civile. È un nuovo strumento, istituito dal decreto legge 132/2014, che serve a risolvere le controversie (senza limiti d’importo) con le assicurazioni, quando non si raggiunge un accordo per il risarcimento dei danni di un incidente stradale. Una novità rilevante, visto che si tratta di un obbligo che sbarra l’accesso diretto al giudice.

È, infatti, per evitare di continuare a riempire le già affollate aule dei tribunali (i risarcimenti per i danni da incidenti stradali sono tra i primi posti dei contenziosi) che la politica ha pensato bene di istituire questa via di fuga che, in caso di disaccordo, devono per forza seguire tutti i cittadini che abbiano vertenze riguardanti incidenti stradali, oppure somme di denaro entro i 50.000 euro. Non si può, quindi, più intentare una causa alla compagnia assicuratrice se prima non si è invitata la controparte, tramite avvocato, a tentare il raggiungimento di un accordo scritto.

Come funziona. Quando le parti avranno raggiunto un accordo, questo avrà valore esecutivo proprio perché sottoscritto dagli avvocati che redigono una convenzione di negoziazione assistita in forma scritta. Se, invece, l’altra parte non aderisce all’invito o lo rifiuta entro 30 giorni dalla sua ricezione, allora si potrà bussare alla porta dei tribunali e continuare il litigio davanti al giudice.

Un filtro insomma che, però, è il caso di chiedersi se sia veramente così efficace e, soprattutto, più vantaggioso per gli automobilisti o per gli avvocati, visto che i clienti dovranno sborsare di tasca propria il loro compenso. Solo, infatti, nel caso in cui si vinca, non è dovuto il pagamento della parcella legale. Ma, se si rientra nel concorso di colpa o si cede, allora le spese sono a carico dell’automobilista. Inoltre, non è ancora chiaro se saranno previsti patrocini gratuiti per quanti non possono permettersi l’avvocato.

Ad alimentare i dubbi sulla reale necessità di introdurre un nuovo istituto per dirimere le controversie assicurative è un altro fattore. Il procedimento di negoziazione assistita va ad affiancare altre due procedure già esistenti: la mediazione obbligatoria e la conciliazione paritetica.

La prima, che impedisce di fatto l’inizio di cause senza aver tentato la via stragiudiziale – con la presenza obbligatoria di un avvocato – ha avuto una strana sorte: uscita dalla porta, ora sembra rientrata dalla finestra viste le affinità che ha con la negoziazione. Poco dopo la sua introduzione nel 2010, infatti, la mediazione è stata esclusa proprio per le cause relative a sinistri stradali, restando valida per altre materie come condominio, successioni ereditarie, locazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Ed ora, la normativa sulla negoziazione ha dovuto espressamente chiarire che i due istituti sono incompatibili e che tocca scegliere quale percorrere.

Capitolo a parte per la conciliazione paritetica, istituto che esiste già da molti anni con successo. Serve a risolvere le liti con le assicurazioni nel caso di risarcimenti non superiori a 15mila euro ed è nato da un accordo tra l’Ania (l’Associazione che raggruppa le imprese assicuratrici) e alcune associazioni dei consumatori al fine di facilitare proprio le controversie relative ai sinistri automobilistici. Una procedura che risulta anche rapida ed economica perché l’intervento di un conciliatore è messo a disposizione dai Consumatori.

“Se il danneggiato e il liquidatore non trovano l’accordo – si domanda inoltre Fabrizio Premuti, presidente di Konsumer Italia – non si vede perché dovrebbero trovarlo a seguito della magica formulazione dell’invito alla negoziazione assistita. Quindi la previsione dell’obbligo alla negoziazione sembra proprio un doppione privo di senso”.

E cosa accadrà nelle prossime settimane? “Gli avvocati che chiederanno alla compagnia assicurativa l’invito alla negoziazione – risponde sempre Premuti – si vedranno ignorare la richiesta dai liquidatori”. Del resto è la decennale battaglia che caratterizza questo settore: gli automobilisti che si battono fin dentro le aule di tribunale per strappare qualche centinaio di euro in più e la compagnia assicuratrice che nega sempre l’indennizzo richiesto.

Senza sottovalutare che se si volessero risolvere pacificamente le controversie assicurative è possibile seguire la strada dell’indennizzo diretto. Introdotto dalla legge Bersani nel 2007, prevede che, se si rimane coinvolti in un incidente di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, il rimborso vada richiesto direttamente alla propria compagnia e non a quella della controparte che ha causato il sinistro, con l’assicuratore che è tenuto a presentare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni (90 giorni per i danni alle persone).

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