“Non si tratta in alcun modo di discriminazione. Sono fortemente dispiaciuto d’aver offeso una persona e un’etnia, ma rifiuto d’essere bollato come un razzista, è quanto di più lontano dalla mia cultura. Oggi, se potessi tornare indietro, eliminerei la parola ‘zingaro’”.

È lo sfogo di Fabio Visco, autore di un testo giuridico pubblicato dalla casa editrice partenopea “Simone”, condannato in solido dal giudice civile per “condotta discriminatoria”. Il testo incriminato raccoglie una serie di pareri motivati di diritto penale destinati alla preparazione di futuri togati tratta dell’“Acquisto di cose di sospetta provenienza”. In un passaggio, riferendosi al rapporto tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto, l’autore si esprime così: “quando, ad esempio, la cosa, nonostante il suo notevole valore sia offerta in vendita da un mendicante, da uno zingaro o da un noto pregiudicato”. E per questo passaggio, società editrice e il suo autore sono stati denunciati da Dzemila Salkanavic, appartenente alla comunità Rom, supportata nell’azione legale dall’Associazione 21 luglio che si occupa della tutela dei diritti umani di rom e sinti e dall’Asgi (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione).

Secondo chi denuncia, associare uno zingaro a un mendicante o a un noto pregiudicato veicola un messaggio “gravemente lesivo della dignità e della reputazione in quanto appartenente alla comunità criminalizzata”. In sostanza il testo, oltre ad associare i rom alla commissione di reati, lascerebbe spazio anche a interpretazioni razziste. Che l’avvocato Visco rifiuta totalmente: “L’utilizzo della parola “zingaro” – spiega a ilfattoquotidiano.it – è riferito alla specificità della cultura nomade, cioè il movimento”. Quindi, la difficoltà di rintracciare la dimora di un rom, può configurare il sospetto di un incauto acquisto.

Eppure “l’associazione del termine zingaro alla commissione di reati contro il patrimonio – si legge nella sentenza – di fatto diffonde uno stereotipo negativo oltre che un preconcetto razziale privo di fondamento, stigmatizzando Rom e Sinti con evidente pregiudizio per la vita sociale degli appartenenti ad essa”. L’identificazione di un gruppo etnico preciso e l’accostamento ad altre due figure, in particolare chi vive di elemosina e chi ha a proprio carico precedenti penali, si evidenzia nella denuncia – è fonte di pregiudizio poiché si accomunano condotte di vita alle popolazioni.

“Il fattore sospetto – prosegue il dispositivo – che dovrebbe porre sull’avviso chi acquista beni di valore da mendicanti o pregiudicati risiede nella considerazione della loro condotta usuale o pregressa (l’una fa presupporre uno stato di indigenza, l’altra la consuetudine nel ricorrere a mezzi illeciti); al contrario è la sola appartenenza al gruppo etnico Rom e Sinti che dovrebbe mettere sull’avviso i potenziali acquirenti circa il rischio della provenienza delittuosa dei beni da essi offerti in vendita”.

La sentenza del tribunale di primo grado di Roma oltre a condannare autore ed editore per condotta discriminatoria, ordina anche il ritiro dal mercato dello scritto e, alla eliminazione dell’espressione “quando la cosa, nonostante il suo notevole valore, sia offerta in vendita da uno zingaro”. Inoltre il giudice condanna al pagamento di mille euro quale risarcimento del danno non patrimoniale per “la lesione generata dalla pubblicazione, evitandone la diffusione e sostituendola con una nuova edizione epurata del passo contestato”. Epurazione che Visco ha messo in pratica già dall’edizione dell’anno seguente.

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