Quando è stato assolto ha esultato su Twitter: “La Corte mi aveva condannato a pagare 14mila euro per un atto amministrativo della Provincia di Firenze. Oggi condivido una piccola soddisfazione: l’appello ha annullato la condanna e la verità viene finalmente ristabilita”. Per Matteo Renzi sembrava chiusa così la vicenda dei portaborse senza laurea che aveva assunto nella sua segreteria personale con contratti e retribuzione da dirigenti negli anni dal 2004 al 2009. Per quella storia aveva subito due condanne da parte della Corte dei Conti della Toscana e tre anni dopo è arrivata l’assoluzione in appello nel Lazio. L’unico ad essere sollevato però, a quanto pare, è il diretto interessato.

Le motivazioni della sentenza emessa dai giudici della I Sezione centrale di appello di Roma il 4 febbraio 2015 tolgono al premier l’imbarazzo della condanna ma non altri. A pagina 11 del dispositivo si legge infatti: “Pur non ricorrendo gli estremi della cosiddetta “esimente politica”, questo Collegio ritiene di poter rilevare l’assenza dell’elemento psicologico sufficiente a incardinare la responsabilità amministrativa, in un procedimento amministrativo assistito da garanzie i cui eventuali vizi appaiono di difficile percezione da parte di un ‘non addetto ai lavori’”. In poche parole, Renzi viene assolto perché non in grado di percepire le illegittimità del proprio operato. E forse, già che oggi è Presidente del Consiglio, non è proprio motivo di festa. Piaccia o non piaccia, è questa la motivazione che ha seppellito le due sentenze della sezione giurisdizionale della Toscana che il 4 agosto 2011 (n. 282) e il 9 maggio 2012 (n. 227) avevano condannato Renzi e altre venti persone, tra colleghi di giunta e funzionari, per danno erariale con colpa grave.

E che cosa aveva mai combinato, l’allora presidente della Provincia e oggi premier d’Italia? Secondo il procuratore contabile aveva inquadrato nel suo staff quattro persone esterne all’amministrazione come funzionari, qualifica che richiede la laurea, pur non possedendola. L’indagine era nata da una denuncia anonima sull’assunzione di Marco Carrai, “uomo-ombra” del renzismo, all’epoca ventinovenne, sistemato nella segreteria del presidente nonostante fosse privo del diploma di laurea. Così per cinque anni, i quattro avrebbero beneficiato di uno stipendio maggiorato e non dovuto. Una violazione delle disposizioni sulla contrattazione collettiva del comparto previste dall’art. 90 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL, d.lgs 267/2000) che avrebbe prodotto un danno per l’amministrazione stimato in 2.1 milioni di euro, ridotto dai giudici di primo grado a un risarcimento di 50mila. Di questa somma, circa 14mila euro sono stati posti a carico del rottamatore. La cifra è modesta, il significato politico del giudizio di prima grandezza.

Alla fine resta una sentenza di assoluzione dalle motivazioni sorprendenti, per certi versi preoccupanti. Il direttore di Lex Italia, rivista di diritto pubblico, Giovanni Virga la spiega così: “Il collegio ha ritenuto che l’attuale Presidente del Consiglio, pur essendo in possesso di una laurea in giurisprudenza, è un “non addetto ai lavori” che si fida ciecamente degli apparati burocratici (che quindi sono stati giustamente condannati in primo grado) e che non è in grado nemmeno di rilevare che al personale privo di laurea da lui assunto in via fiduciaria non può essere corrisposto il trattamento economico previsto per i laureati”. Il principio rischia di spalancare le porte a un sistema diffuso di elusione della responsabilità erariale. “Serve anche a mandare assolti nei giudizi di responsabilità i politici di vertice i quali, essendo “non addetti ai lavori” non possono essere ritenuti responsabili degli atti da loro adottati”.

I giudici, a onor del vero,  avevano anche un’altra strada per assolvere Renzi. Era ben nascosta nei meandri della riforma della Pa del suo ministro Madia presentata il 13 giugno e convertita l’11 agosto 2014 come legge n. 114. Lì è spuntato un comma 3-bis che modifica il Testo Unico degli Enti Locali proprio nella parte che riguarda l’inquadramento del personale di staff esterno alla PA. Dispone che “resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”. Con un lessico un po’ oscuro e bizantino, il comma sembra acclarare la possibilità di parametrare il trattamento economico dei “portaborse”  sprovvisti di laurea a quello dei dirigenti; proprio l’inciampo oggetto dell’appello di Renzi nel Lazio. Da qui, il sospetto che non fosse entrato nella riforma per caso ma ad “usum delfini”, perché venisse applicato retroattivamente dalla Corte dei conti in base al principio di retroattività della legge favorevole al reo. Non è stato necessario usufruire della legge ad personam. E’ bastato che la persona ignorasse la legge. Così, l’ignoranza mai ammessa per legge viene sdoganata per sentenza.

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