Totale omissione di qualsivoglia forma di controllo e vigilanza sul minore”. Con questa motivazione la Corte d’Appello di Catanzaro, per la prima volta in Italia, ha condannato il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il suicidio di Maria Rosaria Grillo, una ragazza di 17 anni, avvenuto nel 1996 all’interno dell’Istituto magistrale statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia.

La notizia è stata pubblicata sul Quotidiano del Sud. Tra indagini, decreti di archiviazione e sentenze appellate, ci sono voluti quasi 20 anni per arrivare a un verdetto di secondo grado con la quale il Tribunale civile di Catanzaro ha condannato il Miur a risarcire 221mila euro alla famiglia della ragazza che si era impiccata nei bagni della scuola.

Era il 13 giugno del 1996 quando Maria Rosaria ha lasciato la sua abitazione per raggiungere l’istituto magistrale dove, quella mattina, avrebbe dovuto sostenere un’interrogazione. Alle 8.40, però, la diciassettene non era ancora in classe. Se ne accorse una sua compagna con la quale doveva essere interrogata prima della chiusura dell’anno scolastico.

Venti minuti più tardi la ragazza è stata trovata appesa con una cintura di cuoio ad un tubo dei riscaldamenti che si trovava a due metri di altezza nei bagni. L’ha scoperta casualmente una studentessa di un’altra classe. Doveva essere una mattina di lezione e si è trasformata in tragedia. Maria Rosaria respirava ancora e muoveva la testa. Una professoressa ha tentato di rianimarla prima che arrivassero i soccorsi. Massaggi cardiaci e manovre rianimatorie non sono servite a nulla. È stata trasferita in ospedale ma la ragazza è morta poco dopo. Per quel suicidio il Miur è responsabile secondo la Corte d’Appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale nel giugno 2009.

Omissione di controllo e di vigilanza sul minore quindi, “posto che non risulta – si legge nella sentenza – che dal momento in cui essa è entrata a scuola ne sia stata rilevata la presenza (non è stato esibito il registro di classe), né se l’insegnante si trovava in classe all’orario di inizio delle lezioni e tantomeno se avesse seguito gli spostamenti della minore”.

Secondo i giudici di secondo grado, infatti, l’insegnante “è privo di legittimazione passiva non solo nel casi di azione per danni arrecati da un alunno ad un altro alunno ma anche nell’ipotesi di danni arrecati dall’allievo a se stesso, fermo restando che in entrambi i casi qualora l’amministrazione venga condannata a risarcire i danni, l’insegnante è obbligato in via di rivalsa soltando dove viene dimostrata la sussistenza del dolo e della colpa grave”.

La sentenza di primo grado si era rifatta ad alcuni pronunciamenti della Cassazione secondo cui “se è vero che il caso può definirsi evento ‘imprevedibile’, è però altrettanto vero che deve essere individuato e delimitato l’ambito dei doveri facenti capo all’Istituto scolastico e, più specificamente, all’insegnante”. La scuola, e quindi il ministero dell’Istruzione, avrebbe omesso di porre in essere tutte quelle condotte di “protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona”.

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