Alla vigilia della decisione di Renzi & C sulla innovativa soglia di punibilità fiscale (non costituisce reato un’evasione inferiore al 3% del reddito dichiarato), e dopo la serie di sciocche esternazioni volte a legittimare questa iniziativa, sono opportune alcune precisazioni.

1 – “Nulla di strano in questa norma; ce n’è una uguale in Francia, addirittura con la soglia del 10%”. Vero. Ma ad essa si affianca una soglia fissa di 153 euro. Un’evasione superiore a questo ammontare costituisce reato. Inoltre un cosa sbagliata non diventa giusta perché commessa anche da altri.

2 – “Nessuna pietà per chi froda la legge ma non si devono criminalizzare i comportamenti in buona fede”. Detta in termini tecnici occorre il dolo: la condotta deve essere stata realizzata con la coscienza della sua illiceità penale. I delitti previsti dalla legge penale tributaria, in quanto delitti, richiedono la sussistenza del dolo: se questo non è provato, l’imputato deve essere assolto con la formula “il fatto non costituisce reato”. Il dolo va accertato caso per caso dal giudice, non si può stabilire a priori che sotto un certo ammontare di evasione il dolo non c’è e sopra sì. Con una soglia quale quella inventata da Renzi & C, si arriverebbe all’assurdo che, per lo stesso ammontare di evasione, un contribuente che superasse di 1.000 euro il 3% rispetto al suo reddito sarebbe colpevole; e uno che non lo superasse per 1.000 euro sarebbe innocente.

3 – Proprio questa considerazione rivela la flagrante violazione dell’art. 3 della Costituzione. Una soglia che dipende dalle qualità personali del cittadino (più ricco – meno ricco) non rispetta l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzioni di… condizioni personali e sociali.

4 – È per questo motivo che le soglie previste dalla vigente legge elettorale sono oggettive, legate all’entità dell’evasione e dunque uguali per tutti. La soglia proporzionale, ancorata all’ammontare degli elementi attivi (il fatturato) sottratti all’imposizione, contiene in sé le caratteristiche dell’oggettività poiché, per tutti i cittadini, il profitto conseguente all’evasione dipende dagli elementi passivi sopportati. Anche in questo caso dunque la soglia, ancorché proporzionale, è oggettiva. Esistono comunque due soglie fisse, costituite dall’ammontare dell’imposta evasa (50. 000 euro) e dal limite insuperabile di 1 milione di euro (per la dichiarazione infedele); per la frode, la soglia è 30. 000 euro.

5 – “Prevederemo una soglia proporzionale e una soglia fissa”; entrambe ancorate al reddito, si suppone. Della irrazionalità e incostituzionalità della prima si è già detto. Quanto alla seconda, essa si sovrapporrebbe alla soglia esistente costituita dall’ammontare dell’imposta evasa. E, considerate le intenzioni manifestate da Renzi & C, sarebbe enormemente più elevata. Che se ne farebbe B. di una soglia di 100.000 o anche 1 milione di euro? A parte l’indecenza di proclamare che un’evasione per simili importi sia penalmente irrilevante.

Tutto ciò considerato, sono ineludibili due domande.

A – Quale può essere lo scopo di una norma del genere in un Paese in cui l’evasione fiscale è elevatissima e nel quale il provento di essa costituisce la principale fonte di approvvigionamento della corruzione?

B – Come si può sperare che il neoeletto Presidente della Repubblica, Giudice Costituzionale fino a ieri, possa apporre la sua firma su una legge siffatta?

Il Fatto Quotidiano, 6 febbraio 2015

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