A fronte delle migliaia di morti scientemente provocati dalla direzione dell’Eternit, suona estremamente amara e preoccupante l’affermazione, fatta dal procuratore generale della Cassazione Iacoviello, che il giurista fra diritto e giustizia deve scegliere il diritto. Infatti il diritto non può costituire un feticcio da adorare, bensì una tecnica per ottenere giustizia.

Dietro la maschera del giudice obbligato a “rispettare il diritto a costo di sabotare la giustizia”, ridotto a “bocca della legge”, si nasconde in realtà un’enorme mistificazione, perché una scelta tecnica che consenta un migliore uso del diritto a fini di giustizia è sempre possibile, e certamente lo era in questo caso.

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Di tale tecnica avevano infatti fatto buon uso i giudici di appello, ritenendo correttamente che il termine a quo della prescrizione dovesse decorrere a partire dalla produzione di tutti gli effetti lesivi della condotta degli imputati, affermando quanto segue: “Poiché, come dispone l’art. 157 primo comma c.p., il termine della prescrizione decorre dalla consumazione del reato ed il reato si consuma quando tutti i suoi elementi costitutivi si sono realizzati, il giorno dal quale inizierà a decorrere la prescrizione non è ancora, allo stato, maturato. Infatti il fenomeno epidemico non si è ancora estinto. Si ricava facilmente dalle osservazioni qui richiamate che il tempo necessario a prescrivere il reato de qua, pertanto, non è nemmeno iniziato a decorrere: l’evento epidemico che lo caratterizza, infatti, come già detto, attualmente non si può considerare esaurito e si consumerà quando sarà scomparso l’eccesso dei casi finora rilevati di malattie asbesto-correlate (tutte caratterizzate da lunga o da lunghissima latenza rispetto a quelli attesi)”.

Tale interpretazione peraltro si presentava come inevitabile ritenendo che il reato di disastro doloso configurato dall’art. 434 capoverso del Codice penale costituisca un reato di evento, la cui consumazione cioè si verifica al momento della produzione di tutti gli effetti del reato. Configurazione peraltro a sua volta inevitabile alla luce della ratio della norma, che è per l’appunto quella di prevenire e punire gli effetti nocivi di una determinata condotta. E tanto più indispensabile a fronte della necessità di impedire, in conformità all’art. 41 della Costituzione, che l’attività di impresa si eserciti, com’è avvenuto nel caso in esame, a pregiudizio della dignità, sicurezza e salute degli esseri umani.

Per capire con quale motivazione i giudici della Cassazione abbiano ritenuto di doversi discostare dall’interpretazione data dai giudici di appello occorrerà attendere la pubblicazione della sentenza. E’ però chiaro fin da subito come l’interpretazione prescelta dalla Cassazione abbia determinato il venir meno della funzione giurisdizionale al suo obiettivo supremo di garantire, con il rispetto del diritto, l’ottenimento della giustizia.

Qualche considerazione in più va fatta per sostenere che, peraltro, l’esercizio della giurisdizione non è mai “neutrale” e vincolato asetticamente al rispetto di determinate formule. E’ sempre possibile l’esercizio di una scelta, che deve vedere il prevalere di determinati valori, normativamente garantiti a livello nazionale, europeo e internazionale. Nel caso in esame, purtroppo, i giudici della Cassazione hanno scelto di dare la prevalenza all’impresa e al profitto rispetto alla salvaguardia dell’ambiente e della salute umana. Fatto tanto più grave in un Paese vessato e malridotto da innumerevoli fenomeni di devastazione ambientale compiuti in nome del profitto economico.

Un Paese che di una giurisdizione che, nuocendo in modo grave ed evidente al proprio prestigio, usa il diritto in modo contrario alla giustizia non sa che farsene. E’ stata scritta in ultima analisi quindi una pessima pagina della storia della magistratura italiana su cui tutti, a partire dai giudici, dovrebbero riflettere in modo accurato e approfondito.

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