Ancora una volta, derivati sotto accusa. E, con essi, le banche che li propongono. Al centro della vicenda la causa promossa, e vinta, da un’azienda del lecchese, la Milani Enrico srl, contro Deutsche Bank. Il verdetto è stato pronunciato da un collegio arbitrale, organismo di risoluzione di controversie alternativo al tribunale, che ha emesso un lodo, l’equivalente di una sentenza, nel luglio del 2014. Il documento condanna l’istituto di credito a restituire alla società “tutte le somme indebitamente percepite”, pari a circa 89mila euro, più gli interessi legali. Anche se, da parte sua, Deutsche Bank “ritiene di aver agito correttamente e, pertanto, ha conferito incarico al proprio legale d’impugnare il lodo arbitrale”.

Nel dettaglio, sono due i derivati stipulati nel 2004 e nel 2006 dalla Milani Enrico, azienda di Brivio (Lecco) specializzata in viti e sistemi di fissaggio: si tratta di contratti con cui voleva tutelarsi contro il rischio di aumento dei tassi di interesse (in gergo gli strumenti finanziari di questo tipo si chiamano Interest rate swap). L’intenzione della società era quella di avere una copertura che la proteggesse, in caso di rialzo dei tassi, da ripercussioni sui mutui che aveva acceso con un’altra banca. Tuttavia quella che per l’azienda lecchese avrebbe dovuto essere una garanzia non solo non ha funzionato ma, anzi, ha generato perdite.

Nella fattispecie, sottolinea il lodo, nel caso del primo derivato al meccanismo di protezione se ne accosta uno speculativo, che ha “ampiamente vanificato e compromesso” l’intento originario. Mentre nella seconda operazione è del tutto assente la funzione di copertura. “Paradossalmente il contratto, anziché proteggere, espone il cliente a perdite elevate in caso di rialzi dei tassi di interesse”, evidenzia la consulenza tecnica citata nel documento. In questo modo, l’operazione si concretizza “in una scommessa speculativa sull’andamento futuro dei tassi di interesse americani e della zona euro di breve periodo”.

Secondo il collegio arbitrale “paradossalmente il contratto, anziché proteggerlo, espone il cliente a perdite”

Eppure, spiega il collegio arbitrale, Deutsche Bank conosceva bene il suo cliente ed era “in possesso di un patrimonio di informazioni assai consistente in merito alla sua controparte, alle esigenze finanziarie di quest’ultima e al tipo di operatività finanziaria della medesima”. E, quindi, sapeva che la Milani Enrico aveva “una generica esperienza con riguardo ad operazioni in derivati” che non implicava la conoscenza di “strumenti derivati assai complessi” come quelli in questione.

Secondo il collegio arbitrale, la banca avrebbe dovuto “consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari”, evidenziare la natura complessa delle due operazioni e quindi “illustrare al cliente i rischi connessi alla componente derivativa/opzionale”. Cosa che non ha fatto, violando così “l’obbligo di comportarsi secondo diligenza, professionalità, correttezza e trasparenza“.

L’esperto: “Il derivato è invalido quando non idoneo a perseguire la funzione di copertura dichiarata”

“Il contratto derivato è invalido quando l’operazione finanziaria, per le sue oggettive condizioni matematico finanziarie, non è idonea a perseguire la funzione di copertura dichiarata e voluta dalle parti”, commenta Marco Dalla Zanna, l’avvocato dello studio legale Fabiani che ha seguito il contenzioso. “Ci sono molte cause analoghe in tutta Italia”, ricorda Alfredo Robledo, il procuratore aggiunto di Milano che si è occupato della vicenda dei derivati stipulati dal Comune del capoluogo lombardo. Nel processo di primo grado, dove Robledo rappresentava la pubblica accusa, quattro banche, tra cui proprio Deutsche Bank, sono state condannate per truffa, mentre in appello sono state assolte perché il fatto non sussiste. “Fino a qualche anno fa, la giurisprudenza era più rigorosa nei confronti del cliente – prosegue il procuratore – Se l’investitore firmava una dichiarazione in cui attestava la sua competenza in materia, le banche erano esentate da ulteriori controlli. Poi è intervenuta una sentenza della Cassazione che ha cambiato la giurisprudenza: ora il principio è che bisogna informare adeguatamente il cliente e verificare che abbia effettivamente compreso il contratto”.

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