L’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni continuerà ad applicare il Regolamento per la tutela del diritto d’autore online nonostante la decisione con la quale, ieri, il Tar Lazio, ritenendone costituzionalmente claudicante l’impianto normativo sulla cui base è stato adottato, abbia stabilito che dovrà essere la Corte Costituzionale a valutarne la legittimità. E’ questa la sintesi dei due comunicati stampa – un primo a firma congiunta dei Commissari Francesco Posteraro ed Antonio Martusciello  ed un secondo a nome dell’intera Authority – con i quali l’Agcom ha commentato la decisione dei Giudici amministrativi.

Viene voglia di correre alla moviola e rileggere al rallenty le due ordinanze di ieri dei Giudici amministrativi perché la posizione assunta, a tempo di record, dall’Authority delle comunicazioni appare incompatibile con la gravità della decisione del Tar. I Giudici amministrativi, infatti – pur avendo respinto una serie di rilievi formulati dalle associazioni che hanno impugnato il Regolamento – hanno messo nero su bianco che l’intero sistema di regole in materia di enforcement dei diritti di proprietà intellettuale nel cui ambito si inserisce il Regolamento Agcom è di dubbia legittimità costituzionale apparendo idoneo a ledere la libertà di manifestazione del pensiero e quella di impresa.

Non si tratta di questioni di poco conto, a meno di non ritenere che nel nostro Paese, ormai, tali vadano considerate tutte quelle che riguardano i diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino. Ed è per questo che la decisione – se così può definirsi quella annunciata ieri dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni – non convince né nel metodo, né nel merito.

A seguito della decisione del Tar, ci si sarebbe, infatti, attesi che l’Autorità valutasse con estrema prudenza e ponderazione cosa fare, ne discutesse all’interno del proprio organo collegiale e si confrontasse con i membri del Comitato per lo sviluppo e tutela dell’offerta legale, istituito con lo stesso Regolamento oggetto di impugnazione e che raccoglie i rappresentanti delle maggiori categorie interessate. Non è – o, almeno, non dovrebbe essere – cosa da poco per un’Autorità amministrativa indipendente, decidere se continuare o meno a dare applicazione a leggi e regole sulle quale i Giudici hanno manifestato dubbi di legittimità costituzionale tanto importanti da chiedere l’intervento della Consulta.

Lascia davvero perplessi il fatto che un’Autorità amministrativa indipendente, davanti ad un Giudice che rimette alla Corte Costituzionale il compito di verificare se le leggi che le conferiscono – per la verità in modo approssimativo e claudicante – taluni poteri siano o meno costituzionalmente legittimi, “decida”, a mezzo comunicato stampa, di continuare ad esercitare tali poteri fino all’eventuale decisione della Corte, quasi che la questione di costituzionalità fosse un incidente marginale, superabile e di poco conto.

E, infatti, alcuni rumors trapelati dagli uffici dell’Autorità raccontano che le prime esternazioni a caldo – firmate dal Presidente dell’Authority e dai due Commissari – abbiano sollevato più di una perplessità da parte di Antonio Nicita, Commissario Agcom, nominato quando i giochi relativi al Regolamento sul diritto d’autore erano già fatti che, sin qui, aveva scelto di rimanere in disparte sulla questione in segno di rispetto istituzionale verso il lavoro dei propri colleghi. Il Commissario Nicita non vedrebbe di buon occhio la decisione di far finta di niente e continuare ad applicare il Regolamento, semplicemente confidando che la Corte Costituzionale confermi la legittimità dell’impianto normativo sul quale esso riposa e si starebbe preparando a chiedere, formalmente, al Collegio dell’Authority di ripensarci valutando una sospensione, in autotutela dell’applicazione delle nuove regole o, almeno, una loro modifica.

Difficile non condividere quella che sembra essere la dissentig opinion del Commissario Nicita.

I Giudici amministrativi, infatti, nel rimettere davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità delle leggi nelle quali il Regolamento Agcom fonda la sua stessa esistenza, hanno già anticipato che, naturalmente, qualora i Giudici della Consulta, condividessero i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalle associazioni ricorrenti, non potrebbero che dichiarare, a loro volta, illegittimo il Regolamento.

La decisione dell’Agcom di continuare ad applicare – sebbene con l’equilibrio dimostrato sin qui – il proprio provvedimento sembra, dunque, un azzardo eccessivo perché l’Autorità si assumerebbe il rischio di comprimere la libertà di manifestazione del pensiero e quella di impresa in forza di regole che potrebbero addirittura essere dichiarate incostituzionali.

Valgono davvero così poco, nel nostro Paese, i diritti costituzionali di cittadini ed imprenditori?

Che senso ha continuare ad applicare regole che i Giudici hanno ritenuto di dubbia legittimità specie in un contesto nel quale, sospendendone l’applicazione non si lascia nessuno senza tutela giacché i titolari dei diritti e l’industria dei contenuti potranno, serenamente, continuare a rivolgersi ai Giudici penali ed a quelli civili, ottenendo giustizia – come accaduto sin qui – attraverso l’emanazione di ordini in tutto e per tutto analoghi a quelli che l’Authority ha emanato nei primi – e, oggi, forse ultimi – mesi di applicabilità nel nuovo Regolamento.

E’ davvero difficile accettare la leggerezza con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha reagito – o, almeno, mostrato di reagire – davanti alla decisione dei Giudici amministrativi.

L’auspicio, a questo punto, è che l’Authority ci ripensi, tornando sui propri passi e sospendendo cautelativamente, in autotutela, l’applicazione del Regolamento, fino a quando la Consulta non si sarà pronunciata, chiarendo, definitivamente, se è costituzionalmente legittimo che un’Autorità amministrativa – sebbene dotata di poteri di vigilanza – ordini la rimozione di un contenuto dallo spazio pubblico telematico bypassando l’Autorità Giudiziaria ed in assenza di una norma di legge che disciplini la materia attraverso un adeguato contemperamento della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e degli altri diritti e libertà – a cominciare da quelle di informazione e di impresa – costituzionalmente tutelati.

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