I concorsi universitari sono notoriamente una fonte privilegiata per le cronache che si occupano di arbitrio nella pubblica amministrazione. Non manca ormai una vasta letteratura, prodotta soprattutto da parte di professori universitari che si reputano retti, dove si elencano le possibili ricette per sanare o risanare il sistema: promuovere la moralità, responsabilizzazione etica dei docenti, criteri valutativi oggettivi e non fraintendibili ecc. ecc.

Di solito questo riferimento obbligato alla necessità che sia il sistema stesso a trovare e applicare una cura al suo interno è provocato dal fatto che la magistratura amministrativa si è sempre dovuta fermare di fronte alla “discrezionalità tecnica” della commissione giudicatrice, a meno che non ci si trovasse di fronte a uno sviamento logico o a un errore di fatto o che fossero state attuate palesi violazioni di legge: corruzione, falso in atto pubblico, interesse privato in atti d’ufficio.

Ma una recente sentenza segna un cambiamento abbastanza significativo.

Un concorso indetto nel 2011 dall’università di Catania per un posto di ricercatore a tempo determinato in Storia contemporanea, settore scientifico disciplinare M-STO/04 (della durata di un triennio, rinnovabile per un solo biennio) è stato vinto a suo tempo da una candidata laureata in architettura, Melania Nucifora, priva del titolo di dottore di ricerca e con titoli riferibili alla storia delle trasformazioni ambientali e territoriali. In altre parole, la candidata presentava titoli sulla storia del paesaggio e la storia urbana e del territorio e la commissione presieduta da Simone Neri Serneri (Siena), presidente, Luigi Masella (Bari), membro e Alessandra Staderini (Firenze), membro segretario, fidente nella inattaccabilità del suo insindacabile giudizio, la dichiarava vincitrice e bocciava, con un distacco minimo, il secondo classificato, lo storico contemporaneo Giambattista Sciré, studioso di tematiche ben più attinenti al settore messo a concorso (www.giambattistascire.it). Alla vincitrice venivano attribuiti 89,23 punti e a Sciré 86,45, ricordando inoltre che la commissione aveva “limitato” i punteggi attribuibili alle monografie a 70 punti. Invece di scegliere “the best and the brightest” come recita l’adagio anglosassone sulla scelta dell’eccellenza, si è scelto di premiare “the not so best and the not so brightest”…

Inevitabile il ricorso di Sciré alla giustizia amministrativa e l’avvio di una causa che ha portato a una sentenza recisa. Il primo errore che il tribunale amministrativo ha rilevato è scrivere, nel verbale del concorso, che “non compare la storia urbana e del territorio come settore scientifico disciplinare a sé stante o ricompreso entro altri settori scientifici disciplinari diversi dalla storia contemporanea”. Come dire: siamo solo noi storici contemporaneisti a studiare queste cose e quindi la storia contemporanea, onnicomprensiva per definizione quando studia i fenomeni politico-sociali, può dire la sua su tutto.

A parte la bulimia intellettuale che sta alla base di questo ragionamento il tribunale ha smontato la tesi della commissione rilevando, invece, che vi sono ben due settori scientifico-disciplinari (Icar/18 – storia dell’architettura e Icar/15 – Architettura del paesaggio) che si occupano espressamente dei temi oggetto del concorso e che mancando una declaratoria chiara nel bando di concorso che indicasse che si voleva allargare così tanto l’ambito della storia contemporanea, era la commissione ad essersi allargata, peraltro sbagliando la mira.

Altre cose sono poi risultate censurabili per il giudice amministrativo; ad esempio avere attribuito sei punti a un contratto di insegnamento di Storia dell’architettura facendolo ricadere nell’ambito della storia contemporanea e riconoscere al ricorrente “solo” tre punti dei quattro previsti per il titolo di dottore di ricerca.

Gli escamotages della commissione non hanno però incantato i giudici del TAR siciliano che hanno contestato la legittimità e la correttezza delle valutazioni annullando il concorso e sottolineando che “l’illegittima attribuzione di punteggio alla controinteressata per titoli non valutabili e la complessiva violazione delle regole fissate nel bando di concorso e nelle norme che regolano le procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi a tempo determinato per le attività di docenza e di ricerca, integrano l’elemento soggettivo della colpa dato che la discrezionalità conseguente alla libertà di organizzazione della ricerca e della didattica universitaria non può, ovviamente, sfociare nell’arbitrarietà”.

E questa è la grande novità: se vi sono delle regole, dei paletti fissi che determinano e delimitano i criteri di valutazione, se vi sono parametri che fermano l’arbitrarietà della commissione che non può sentirsi libera di riscrivere la storia (è proprio il caso di dirlo) a suo piacimento, allora l’intervento diventa possibile e la sanzione arriva in tempi non geologici.

Questa sentenza, in altre parole, è una prima breccia significativa che va a colpire non la libertà dell’accademia di arruolare chi vuole, bensì la libertà dell’accademia di fregarsene delle regole, che è cosa diversa.

La cosa triste di tutto questo è che la sentenza ha valore per un posto a tempo determinato; altre sentenze simili, pronunciate dal TAR nel caso di concorsi per posti a tempo indeterminato sono poi affogate nella viscosità amministrativa di atenei che hanno ritardato, annacquato, promosso ricorsi, chiesto riletture e verifiche ulteriori con il semplice risultato che i ricorrenti, alla lunga, si sono scocciati (si sono anche dissanguati economicamente) e sono passati a fare altro.

La coda polemica c’è comunque stata, con la presentazione, da parte della “architetta storica”, di un ricorso; e qui si sono toccati vertici di comicità, speriamo involontaria, da parte degli avvocati di parte. Infatti, a sostegno della tesi che per insegnare e fare ricerca in storia contemporanea non serve il dottorato e neppure la laurea specialistica, si è citato nell’impugnativa nientemeno che Benedetto Croce, notoriamente non laureato, dimenticandosi di ricordare che Croce è l’eccezione che conferma la regola, non la regola che annulla l’eccezione. Ma la dotta citazione non è servita: la Corte di Giustizia Amministrativa siciliana ha rigettato il ricorso e a questo punto, alla università di Catania, non resta che assumere lo Sciré, risarcirlo per le retribuzioni non percepite e licenziare la Nucifora, con tante scuse. Ma non scuse a lei, bensì agli studenti, che hanno avuto per due anni una ricercatrice/docente priva dei requisiti necessari per insegnare storia contemporanea e che, stranamente, non si chiama neanche Benedetta.

Piero Graglia

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