Domenica 6 luglio abbiamo illustrato, nei 10 punti intitolati “Democrazia Autoritaria”, gli inquietanti effetti prodotti dal combinato disposto della riforma elettorale “Italicum” e della riforma costituzionale sul “Senato delle Autonomie”. Effetti che inducono non soltanto noi, ma anche e soprattutto alcuni dei più insigni giuristi italiani, a temere una svolta autoritaria verso “l’uomo solo al comando”. Facendo tesoro delle osservazioni di molti costituzionalisti – da Zagrebelsky a Rodotà, da Pace a Carlassare a Villone – intervistati dal Fatto, e del contributo delle migliaia di lettori che hanno risposto al nostro appello, abbiamo elaborato 10 proposte per una riforma istituzionale che, lungi dal “conservare” l’esistente, vanno nella direzione di una “Democrazia Partecipata” (idee assolutamente aperte a modifiche e integrazioni). Su quei 10 No e su questi 10 Sì, da oggi e per tutta l’estate il Fatto raccoglie le firme dei suoi lettori, per sostenere chi si impegna dentro e fuori il Parlamento (dai senatori “dissidenti” a riviste come MicroMega ad associazioni come Libertà e Giustizia) in difesa della Costituzione: quella dei padri costituenti, quella del 1948. L’anno scorso fu anche grazie alle 500 mila firme raccolte dal Fatto che si bloccò il tentativo di scassinare l’articolo 138 della Carta. È il momento di tornare a far sentire la nostra voce.

1. CAMERA. I deputati da 630 scendono a 400, con indennità dimezzate, e vengono eletti con il Mattarellum (75% in collegi maggioritari e 25% col sistema proporzionale a preferenza unica) o con il doppio turno alla francese (in ogni collegio tutti i partiti candidano il loro rappresentante e nel ballottaggio si sfidano i due più votati). Primarie obbligatorie per legge per la scelta dei candidati. Tetto massimo di due mandati, giudizio sulla eleggibilità sottratto alla “giurisdizione domestica” della Giunta per le Elezioni e trasferito a un organo terzo come la Corte costituzionale. Per il resto, poteri e funzioni inalterati. Così, avendo preso i voti in proprio e non soltanto grazie al leader del partito che li ha candidati, i deputati saranno uomini liberi e non servi obbedienti, in grado di esercitare le proprie funzioni in rappresentanza dell’intera Nazione e senza vincolo di mandato.

2. SENATO. I senatori scendono da 315 a 100, con indennità dimezzate rispetto alle attuali, e vengono eletti col sistema proporzionale puro (una preferenza) in 20 circoscrizioni regionali che esprimono un numero di eletti rapportato alla popolazione delle varie regioni (da un minimo di 3 a un massimo di 6 per ciascuna). I candidati al Senato devono possedere requisiti di onorabilità, esperienza ed eleggibilità più stringenti di quelli richiesti per i deputati e possono essere eletti per una sola legislatura. Il nuovo Senato non vota più la prima fiducia al governo e di norma non partecipa alla formazione delle leggi (fine del bicameralismo perfetto), salvo quelle costituzionali e quelle ordinarie che la maggioranza dei senatori chieda di poter modificare o bocciare entro un limite temporale fissato per legge.

3. OPPOSIZIONE. I partiti e i movimenti appena nati o comunque di minori dimensioni avranno la possibilità di far eleggere deputati particolarmente conosciuti e prestigiosi nei collegi alla francese o avranno garantito il “diritto di tribuna” nella quota proporzionale del Mattarellum. Così in Senato, grazie al sistema proporzionale. Divieto assoluto di “ghigliottina” sul dibattito in aula e sugli emendamenti delle minoranze (anche ostruzionistici), almeno per un congruo periodo di tempo. Divieto di sostituire nelle commissioni i parlamentari dissenzienti dalla linea dei rispettivi partiti, se non con il consenso degli interessati.

4. IMMUNITÀ PARLAMENTARE. Superata dai tempi e screditata dagli abusi, l’autorizzazione a procedere per arrestare, intercettare e perquisire i parlamentari è abolita sia alla Camera sia al Senato. Rimane soltanto l’insindacabilità, in sede penale e civile, per le opinioni espresse in aula (e in attività collegate) e i voti dati nello stretto esercizio delle funzioni parlamentari. Sospensione automatica dalla carica in caso di misure restrittive o interdittive dell’Autorità giudiziaria e di rinvio a giudizio per reati non colposi e non “di opinione”. Decadenza automatica dal mandato in caso di condanna definitiva, qualunque sia l’entità della pena, per reati non colposi e non “di opinione”. Corsie preferenziali nei tribunali per dare priorità ai procedimenti a carico di parlamentari.

5. CAPO DELLO STATO. I meccanismi di elezione rimangono intatti, ma muta la composizione dell’Assemblea dei grandi elettori: essi saranno composti esclusivamente dai 400 deputati e dai 100 senatori, senza più il bisogno di delegati regionali, vista la trasformazione del Senato in organo di rappresentanza delle realtà territoriali. Divieto assoluto di rielezione dopo il mandato settennale. Il presidente della Repubblica è soggetto alla legge come ogni cittadino, con le sole deroghe espressamente previste dalla Costituzione: irresponsabilità e immunità civile e penale per gli atti compiuti nello stretto esercizio delle funzioni; in caso di reati commessi con atti estranei alle funzioni presidenziali, il processo è sospeso (con la relativa prescrizione) sino al termine del mandato; ma, nel caso di fatti gravi, il Parlamento in seduta comune può votare l’impeachment anche senza che ricorrano l’attentato alla Costituzione o l’alto tradimento.

6. CSM. L’organo di autogoverno della magistratura, per essere effettivamente tale, non può tollerare la presenza di membri laici nominati direttamente dal Parlamento, cioè dai partiti. La quota di un terzo riservata attualmente agli 8 membri laici verrà suddivisa in due porzioni: 4 laici eletti dal Parlamento con maggioranza dei due terzi con requisiti più rigorosi di quelli attualmente previsti, per assicurarne l’effettiva autorevolezza scientifica e indipendenza dai partiti (escludendo, per esempio, gli iscritti a partiti e le persone che abbiano fatto parte del governo, del Parlamento o di assemblee elettive territoriali); e 4 eletti da assemblee regionali composte dai Consigli giudiziari e dalle rappresentanze dell’Avvocatura associata. Fatti salvi i membri di diritto – il presidente della Repubblica, che presiede il Csm, il primo Presidente e il Procuratore generale della Cassazione – restano i 16 membri togati: saranno eletti dai magistrati, ma su una provvista di candidati estratti a sorte fra tutti i componenti dell’Ordine giudiziario compresi fra i 30 e i 65 anni.

7. MAGISTRATURA E POLITICA. I magistrati non possono ricoprire cariche elettive in Parlamento e negli enti territoriali se non a 3 anni di distanza dalla cessazione dalle funzioni. Stessa incompatibilità, ma per 5 anni dopo la scadenza del mandato, per chi ha fatto parte del Csm e della Corte costituzionale.

8. PROCURATORI E PM. Immediata riforma dell’Ordinamento giudiziario, per cancellare la figura-monstre del Procuratore della Repubblica come padre-padrone con potere assoluto sugli aggiunti, i sostituti e le loro indagini: le Procure della Repubblica devono tornare a essere uffici guidati dal procuratore secondo direttive motivate e compatibili con la Costituzione e regole organizzative flessibili ma chiare e rispettose del potere diffuso dei singoli pm, dotati della garanzia costituzionale dell’indipendenza e autonomia sia esterna (da ogni altro potere) sia interna (dai vertici dell’ufficio). I conflitti interni sono risolti in prima battuta dal procuratore generale presso la Corte d’appello e, in seconda battuta, dal Csm.

9. INFORMAZIONE. Nuova legge sulle televisioni al posto della Gasparri. Nuova legge sul conflitto d’interessi al posto della Frattini. E nuova legge antitrust secondo i seguenti principi: la Rai passa dal Tesoro a una fondazione indipendente, i cui vertici sono composti dai rappresentanti dei lavoratori, dei produttori, degli artisti, dei giornalisti, degli editori, degli utenti-consumatori, delle università e di altre associazioni della società civile; divieto assoluto per chi ha ruoli politici o elettivi di possedere quote in aziende televisive ed editoriali; promozione di editori puri nella carta stampata con esclusione dalle proprietà di banche o aziende estranee al mondo dell’editoria; abrogazione di tutti i sussidi e i finanziamenti pubblici alla stampa (di partito e non); legge antitrust con tetto massimo di un canale tv “in chiaro” e uno via satellite per ciascun editore.

10. CITTADINI ATTIVI. Modifica della legge referendaria per consentire il referendum propositivo (oltre a quello abrogativo) che abbia raccolto almeno 500 mila firme, con abbassamento del quorum dal 50%+1 al 30%+1. Obbligo di mettere in discussione e in votazione in Parlamento, entro 6 mesi dalla loro presentazione, le leggi di iniziativa popolare che abbiano raccolto le firme di almeno 50 mila cittadini.

Da Il Fatto Quotidiano del 16 luglio 2014

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