Uno Stato debitore che paga quando vuole. A 2 anni di distanza ma anche non (infatti se non produci il Durc e non dimostri di essere un buon contribuente pensionistico non ti paga). Uno Stato fallito a causa di alcuni bancarottieri massonici ma anche non. Uno Stato cialtrone che si adopera per legiferare garantendo una cappa di scientifica illegalità sostanziale tradotta con una ragnatela di norme e codicilli tale da costituire una impenetrabile “legalità formale”. Uno Stato forte con i deboli e debole con i forti che devasta la classe media (tra Imu, Tasi, prelievini sui conti correnti, gabelle a cascata, aumenti periodici sulle spese della giustizia etc.) ma dimentica i capitali all’estero e finge di ignorare proficue attività (meretricio etc.). Uno Stato debito-dipendente che continua ad adoperare massicciamente il metadone, invece di cambiare stile di vita e disintossicarsi.

Si è mai visto nei rapporti giuridici un debitore che decida di pagare quando gli aggrada, così tenendo in scacco il creditore, anzi spingendolo al fallimento e/o alla fame? Si è mai visto un esattore che pretende che tu gli paghi Iva e Irpef su fatture mai pagate? Si è mai visto un debitore che abbia il potere di non pagare eccependoti un tuo inadempimento per ben altri rapporti (es. contributi pensionistici)? Eppure lo Stato italiano è tutto ciò.

Uno Stato guidato dal renzismo iper riformista. I nostri nonni lo definirebbero un “fanfarone”. I numeri resi dall’Istat sono invece ancor più crudeli.

Lo Stato deve agli italiani miliardi di euro ed appena insediatosi il neo premier ha subito annunciato che immediatamente sarebbero stati sbloccati, pagati, erogati. A chi? Dove? Quando? Ad oggi N.P. E’ invece immediatamente entrata in vigore l’ennesima gabella, studiata scientificamente dai tanti dottor Stranamore ben radicati nei gangli ministeriali: la fatturazione elettronica. La follia nasce da lontano, occorre ricordarlo, non l’ha partorita questo governo ma avrebbe potuto stroncarla o semplificarla. Con la L. 24 dicembre 2007 n. 244 si istituisce l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (art. 1, commi 209-214), affinché le fatture in forma cartacea non possano essere accettate dalla Pubblica Amministrazione, né sia possibile procedere al pagamento.

La trasmissione delle fatture deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi). Segue poi una raffica compulsiva di fonti legislative e circolari, tra cui si inserisce in un circolo virtuoso negativo pure la dir. n. 2010/45/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione elettronica. Nella specie si modifica la dir. 2006/112/CE dettando una serie di indicazioni e misure di semplificazione circa le modalità di emissione, gestione e conservazione della fattura elettronica. Alla faccia della semplificazione! Uno potrebbe pensare ad una fattura firmata digitalmente e spedita per Pec. Ma quando mai!

Con il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità) si recepisce nell’art. 1, commi 324-335 la Dir. 2010/45/UE. Gli artt. 21 e 39 modificati contengono la definizione di fattura elettronica, le complicatissime caratteristiche e i requisiti tecnici della stessa, esempi di modalità tecniche per garantire autenticità dell’origine e integrità del contenuto della fattura elettronica e modalità di conservazione. Il D.M. 3 aprile 2013 n. 55 (entrato in vigore il 6 giugno 2013), ha infine fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della L. 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

Da un mese le Amministrazione Pubbliche non accettano più fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo tale formato (all. A “Formato delle fattura elettronica” D.M. n. 55/2013). In particolare trascorsi 3 mesi dal 6 giugno la P.A. non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. Ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 66/2014 al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare: a) il codice identificativo di gara (Cig), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. 136 del 13 agosto 2010; b) il codice unico di progetto (Cup), in caso di fatture relative a opere pubbliche.

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.M. n. 55/2013, l’Amministrazione individua i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (Ipa), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”.

Dalla complessa lettura del quadro normativo si ricavano i seguenti adempimenti: emissione + trasmissione + conservazione.

La fattura dovrà essere in formato Xml, emessa e sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale con un particolare contenuto informativo, con informazioni obbligatorie e informazioni opzionali. Dovrà poi essere trasmessa con particolari canali di trasmissione (Pec , Protocollo internet https, etc.). Infine dovrà avvenire con modalità particolari ed esclusivamente in formato elettronico. Tutto ciò è studiato per escludere il soggetto che abbia rapporti con la P.A. dall’autogestione della fatturazione elettronica, tant’è che è tutto un fiorire di società intermediarie che offrono un tale servizio.

Il sospetto che il complesso ed articolato sistema sia stato studiato ad hoc – per legittimare ancor di più i gravissimi ritardi nei pagamenti, che vedono già l’Italia tra gli ultimi posti in Europa, appena assoggettata ad una procedura d’infrazione – si traduce in certezza. 

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