Il risparmio tradito dal crac della banca statunitense Lehman Brothers si prende una piccola rivincita. La seconda sezione del Tribunale di Velletri, in una sentenza depositata lo scorso 4 giugno, condanna il Credem per aver travalicato il mandato del cliente in termini di profili di rischio per gli investimenti. E, riconoscendo la pericolosità dei titoli della banca americana, intima al Credito Emiliano la restituzione di poco più di 73 mila euro investiti per conto del cliente stesso. La sentenza scritta dal giudice Maria Vittoria Caprara costituisce un appiglio importante per i tanti piccoli risparmiatori che hanno visto andare in fumo parte del loro denaro a causa di investimenti azzardati disposti dalla banca spesso senza neanche informarli in maniera adeguata. E prende spunto dalla causa di una cliente del Credem che contesta l’acquisto in due tranche di obbligazioni Lehman, fallita nel settembre 2008 travolgendo, secondo l’Adusbef, 200mila risparmiatori per un danno economico complessivo da sei miliardi di euro.

Nel dettaglio, il Tribunale di Velletri ricostruisce che, dopo aver stipulato un primo contratto il 7 novembre 2006, il cliente ne firma un secondo due anni più tardi in cui esprime la volontà di ridurre il proprio profilo di rischio. Ma la banca non ne tiene conto e, oltre a mantenere nel portafoglio del cliente obbligazioni Lehman per circa 40mila euro, ne compra altre 50mila a inizio luglio quando mancano una manciata di giorni al crac dell’istituto statunitense (15 settembre 2008) che in Europa era guidato da Ruggero Magnoni, recentemente arrestato per la bancarotta fraudolenta della sua Sopaf e una presunta truffa ai danni delle casse previdenziali di medici, giornalisti e ragionieri. Secondo la sentenza però “la seconda operazione effettuata il 4 luglio 2008 per euro 50.000 appare in contrasto con la volontà della cliente manifestata nell’aprile del medesimo anno di ridurre il proprio rischio di portafoglio. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi pertanto grave l’inadempimento della convenuta di acquistare i titoli di cui è causa travalicando il profilo di rischio del cliente (…). Il contratto di intermediazione finanziaria deve essere pertanto risolto”.

La sentenza stabilisce insomma chiaramente che “è diritto del cliente ridurre il proprio profilo di rischio”, spiega l’avvocato della cliente, Luciano Fanti. “Conseguentemente, la banca deve tener conto dell’ultimo profilo di rischio dichiarato. Con un profilo di rischio prudenziale – protezione del capitale – la vendita di obbligazioni Lehman Brothers effettuata nel mese di luglio 2008 è inadeguata, in quanto travalica il profilo di rischio del cliente”. Che la banca non può ignorare. Pena la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme investite.

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