Se la nuova norma sulla carcerazione preventiva fosse già legge, uno come Antonio Rognoni, ex direttore generale di Infrastrutture Lombarde, tra i grandi registi delle opere di Expo, non sarebbe finito in carcere. Il reato per cui è accusato, infatti, è la turbativa d’asta la cui condanna parte da un anno. Lo stesso dicasi per Lele Mora arrestato nel 2011 per bancarotta e finito a Opera. Il reato parte da un minimo di due anni. Senza contare che spesso anche i casi connessi alla mafia vengono puniti con sanzioni minime. Sì, perché qua il tetto è quello dei tre anni che diventano quattro quando si tratta di arresti domiciliari. Sotto questi limiti il codice prevede che l’esecuzione della pena venga sospesa.

Da ciò prende spunto la proposta di limitare la custodia preventiva. Tradotto: in questi casi niente carcere fin da subito. Ecco, in sostanza, la novità contenuta nella norma al vaglio del Parlamento. Sulla carta, l’obiettivo è tutelare i diritti degli indagati, come segnalato spesso dalla Corte Costituzionale, ed evitare il sovraffollamento delle carceri. Tradotto: il 90% dei reati compiuti, se la proposta diventerà legge, non prevede l’arresto preventivo alla chiusura delle indagini preliminari. Per capire, le persone coinvolte nell’indagine milanese sulla società Kaleidos che ha scoperchiato la rete formigoniana della Compagnia delle opere, braccio finanziario di Comunione e liberazione, l’avrebbero fatta franca senza finire dietro le sbarre. Anche qui il reato è turbativa d’asta. E dunque, ragionando sul come potrebbe essere, niente carcere ma misure alternative.

La parola magica è “pena edittale”, ovvero la previsione del minimo richiesto dal codice. Un minimo che se non supera i 4 anni impone al giudice di calcolare una sentenza definitiva che non preveda il carcere. Una prognosi che deve essere ben motivata. Pena, l’annullamento dell’ordinanza. Ed è proprio partendo da questa prognosi che la nuova norma non chiede ma impone al giudice di escludere le manette (e i domiciliari) nella fase della custodia cautelare. Dentro, come detto, ci finisce di tutto: dal furto alla rapina ai reati da colletti bianchi e contro la pubblica amministrazione. Per la bancarotta il codice prevede pene a partire da due anni. In tutti questi esempi, la nuova norma affida un’ampia discrezionalità al giudice. In un caso come quello del faccendiere Pierangelo Daccò, accusato del crack San Raffaele, probabilmente nessun gip, vecchia o nuova legge, avrebbe concesso misure alternative. Daccò è stato condannato a 9 anni in Appello.

Ma non ci sono solo i reati contro la pubblica amministrazione come la corruzione, ci sono anche quelli predatori che hanno forti ricadute sul fronte dell’allarme sociale. E anche qui qualche problema potrebbe insorgere. La nuova norma non prevede la custodia in carcere per gli scippatori oppure per i furti o, in certi casi, anche per i rapinatori. Il rischio è immaginabile: con una direzione normativa del genere ci si potrebbe trovare davanti all’eventualità di fermare uno scippatore già in attesa di giudizio. Il codice, per questo reato prevede pene che partono da un minimo di un anno.

E poi c’è la mafia. In questo caso a rischio sono anche i partecipi dell’associazione mafiosa (416 bis) che non hanno il ruolo di capi e che molto spesso incassano condanne inferiori ai quattro anni. Per chi, invece, ha ruoli apicali il carcere è obbligatorio. E poi ci sono i reati connessi. Come la droga. Non l’articolo ex 74, ma il 73 che punisce lo spaccio semplice. In elenco anche i reati contro la pubblica amministrazione aggravati dall’articolo 7 (il metodo mafioso). In questo caso la nuova norma li associa all’omicidio, al sequestro di persona, all’estorsione. Tutti casi per i quali il legislatore dice al giudice: il carcere è la via principale, ma è necessario perlustrare tutte le altre misure alternative prima di decidere. Su queste pesa la reiterazione del reato che ora dovrà essere dimostrata a partire dall’attualità. Insomma, la norma se da un lato assolve alla necessità di tutelare i diritti evitando gli abusi, dall’altro rischia di ridurre lo strumento della custodia preventiva.

da Il Fatto Quotidiano del 6 aprile 2014

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