Domenica prossima, 6 aprile, per chi lavora a contatto con i minori scatta l’obbligo di produrre un certificato penale. Una norma che ha provocato vivaci reazioni nel mondo del volontariato – ma i volontari non dovranno produrlo – nell’associazionismo, visto che son previste sanzioni pesanti. Chiarimenti, richieste di modifiche e anche di rinvio però sono arrivate anche dalla politica: Sc, Pd e Udc. Chiedono chiarimenti anche la Cei e le scuole. Docenti e bidelli che dovranno avere quello che è stato ribattezzato il certificato antipedofilia in quanto lavoratori a contratto. 

La Cei: “Incertezze interpretative”. “Antipedofilia, obbligo di certificato per chi?”, si chiede la Cei in apertura del sito. L’osservatorio giuridico dei vescovi dà le prime indicazioni: i catechisti sarebbero esclusi dalla nuova norma sul certificato del casellario giudiziario anche perché sono numerose le diocesi che hanno chiesto un aiuto alla Conferenza Episcopale Italiana per capire come applicare le nuove norme che prevedono l’obbligo di un certificato penale per chi deve lavorare con i minori. L’Osservatorio giuridico-legislativo della Cei pubblica dunque oggi un primo documento dove si rileva che ci sono “alcune incertezze interpretative” che potrebbero comportare “notevoli difficoltà applicative”. Peri i catechisti non c’è questo obbligo, a leggere la norma, ma “naturalmente, l’assenza di un obbligo giuridico in senso stretto – sottolinea il documento sul sito della Cei – non esclude la possibilità/opportunità di richiedere ugualmente anche in tali ipotesi il certificato penale del casellario giudiziario”. Altra questione di rilievo è “se l’obbligo in questione riguardi i soli rapporti ‘costituendi’ o si estenda anche a quelli già costituiti”. Ma a questo dubbio l’Osservatorio non dà una risposta definitiva perché la norma – scrivono i giuristi – “non è chiara”.

La Uil scuola: “Il ministero dell’Istruzione faccia chiarezza”. Il ministero dell’Istruzione faccia chiarezza sulla questione del certificato antipedofilia chiede il segretario generale della Uil scuola, Massimo Di Menna. “Riceviamo da stamani – spiega Di Menna – molte telefonate dalle scuole perché c’è preoccupazione che in assenza di un tempestivo chiarimento da parte del ministero ci possano essere dirigenti scolastici che richiedano a tappeto certificati antipedofilia a tutto il personale, insegnanti e bidelli. È ovvio – aggiunge il sindacalista – che la materia deve vedere per la scuola una sua specifica regolamentazione. Il ministero non può ignorare la questione e non può lasciare le scuole in una situazione di incertezza che rischia di creare tensioni tra il personale”.

Anche il presidente del Coni aveva espresso perplessità. Anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, due giorni fa, aveva espresso alcune perplessità: “Sono profondamente rispettoso delle leggi e delle norme, in particolare quelle contro gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori, tuttavia non posso non rilevare che il decreto legislativo che andrà in vigore da domenica rischia di bloccare l’attività di centomila associazioni sportive”. Poi una circolare del ministero della Giustizia ha chiarito che l’obbligo non grava “su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari”.  

Cosa dice la norma per chi lavora a contatto con i minori. La norma è contenuta nel Decreto legislativo 39 del 4 marzo 2014 attuativo di una Direttiva Comunitaria relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e riguarda tutte le organizzazioni che impiegano personale le cui mansioni comportino contatti diretti e regolari con minori. Qualunque datore di lavoro che impiega una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori deve richiedere al lavoratore il certificato penale del casellario giudiziale. Se non lo richiede, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione, ossia al pagamento di una somma da 10.000 a 15.000 euro.

Ma l’obbligo del certificato del casellario giudiziale scatta solo di fronte alla stipula di un contratto di lavoro e non dove ci si avvalga di forme di collaborazione. “Il decreto legislativo n. 30 del 2014 – si legge nella circolare del ministero – che attua una direttiva dell’Unione europea – n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile prescrive che il ‘soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori’ deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell’assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare, ‘al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.

 

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