La Costituzione non garantisce l’insequestrabilità degli articoli pubblicati sui giornali online neppure quando riproducano il contenuto di articoli già apparsi sulle versioni cartacee delle stesse testate ma i Giudici, prima di disporre il sequestro – mediante “oscuramento” – di un articolo pubblicato online, devono pensarci due volte perché si tratta comunque di una forma di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, costituzionalmente tutelata.

Può essere riassunta così la recentissima sentenza con la quale i Giudici della Corte di Cassazione hanno disposto l’annullamento di un provvedimento di sequestro di alcuni articoli pubblicati proprio su ilfattoquotidiano.it, disposto, secondo gli stessi giudici, troppo affrettatamente dal Tribunale di Roma e, soprattutto, sulla base di una motivazione contraddittoria ed illogica.

Quando i fatti oggetto di un articolo pubblicato online – ma il principio vale per qualsiasi genere di contenuto avente natura informativa anche pubblicato al di fuori di una testata telematica ovvero di un giornale online – appaiono veri, i Giudici devono astenersi dal disporre il sequestro preventivo, a mezzo “oscuramento” della pagina web, del contenuto giacché l’eventuale portata diffamatoria dell’articolo si scontra con la veridicità – almeno apparente – del fatto e, dunque, con il legittimo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall’art. 21 della Costituzione.

Sebbene secondo i Giudici della Suprema Corte, allo stato delle leggi vigenti, non vi sia spazio per estendere a tutti i contenuti di carattere informativo pubblicati online la garanzie di insequestrabilità prevista dai costituenti per la stampa – all’epoca principale mezzo di informazione – non sussisterebbero, comunque, dubbi circa il fatto che la libertà di informazione, al contrario, non soffre di alcun genere di limitazione relativa al mezzo attraverso il quale un’informazione o un pensiero viene diffuso.

A leggere la Sentenza della Cassazione si coglie immediatamente il paradosso lungo il quale i Giudici di legittimità si ritrovano a ragionare e scrivere: non hanno nessun dubbio sull’assoluta identità funzionale di un contenuto veicolato attraverso la carta stampata o un giornale online ma, ad un tempo, sono costretti a prendere atto che le regole sono diverse e che, dunque, l’informazione online è, in linea di principio, “sequestrabile” o, meglio – anzi peggio – “oscurabile” mentre quella stampata su carta no.

Peraltro i Giudici della Cassazione, pur auspicando un intervento del Parlamento non sembrano convinti che la diversità di trattamento, in riferimento alla questione della “sequestrabilità” dei contenuti sia certamente irragionevole o iniqua giacché – annotano nella sentenza – “a differenza di quanto avviene per una notizia diffusa attraverso la ‘carta stampata’, la notizia immessa in rete rimane fruibile a tempo indeterminato (finché non sia rimossa, ammesso che lo sia) e per un numero indeterminato di fruitori. La diffamazione realizzata attraverso i giornali ha certamente impatto minore e durata limitata, atteso che, a meno di ulteriori ripubblicazioni, la sua diffusione (e la sua lesività) si esauriscono in breve spazio di tempo”.

Il riferimento è alla cosiddetta “eternità mediatica”, alla persistenza dell’informazione online contrapposta alla caducità di quella cartacea, destinata, per sua natura, a finire in archivio nello spazio di pugno di ore o di una manciata di giorni a seconda della periodicità del prodotto attraverso il quale è veicolata.

Una conclusione difficile da condividere quando sussiste – come evidenziato dagli stessi Giudici – il presupposto dell’almeno apparente veridicità dei fatti narrati.

In casi di questo genere, la “eternità mediatica” di un contenuto pubblicato online, non dovrebbe, infatti, valere a metterne in dubbio l’assoluta inoscurabilità.

Quale che sia la convinzione di ciascuno a proposito del sempre difficile bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela dell’onore e della reputazione così come di molti altri diritti suscettibili di essere lesi con le parole – poco conta se scritte ad inchiostro o espresse in bit – quel che è certo è che è davvero arrivato il momento che il legislatore aggiorni le regole che governano il sistema dell’informazione prima che il tempo ed il progresso cancellino l’informazione di carta e ci si ritrovi a fare i conti con una norma costituzionale che garantisce l’insequestrabilità ad un giornale che non c’è più lasciando esposti a oscuramenti e sequestri i nuovi media che ne hanno ereditato ruoli e funzioni nella società.

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