Perfida, maligna e anche aggressiva. Il vocabolario italiano ha ben chiaro il significato figurato associato al velenoso serpente, ma chiamare vipera una suocera non è reato. È un’offesa, ma non un’ingiuria. E così il genero insofferente verso la mamma della moglie, condannato in primo e secondo grado per ingiuria, è stato assolto dai giudici della Cassazione dall’accusa: “Il fatto non sussiste”. I supremi giudici si sono dovuti clamorosamente esprimere su un battibecco tra parenti, ma chissà quanti uomini con rapporti non proprio idilliaci con le mamme delle compagne ora saranno sollevati.

L’uomo sotto accusa, 45 anni, aveva definito appunto “vipera” la signora, ribadendo tre volte il ‘concetto’ agli agenti intervenuti durante una lite familiare. I supremi giudici però hanno però sentenziato che le espressioni che si risolvono solo “in dichiarazioni di insofferenza”  non possono portare, alla condanna di chi le ha pronunciate. Dunque, la Suprema Corte – con la sentenza 5227 – ha annullato senza rinvio la condanna inflitta nel 2012 dal Tribunale di Nicosia (Enna). 

Ad avviso dei giudici di primo grado l’espressione era offensiva e per questo, dopo la denuncia della presunta vipera, il genero insofferente era stato condannato anche al risarcimento dei danni morali. In Cassazione, il difensore dell’uomo – l’avvocato Piergiacomo La Via – ha sostenuto la tesi della inoffensività della parola pronunciata dopo “un’aspra discussione, in un contesto litigioso ed ostile” e “comunque non indirizzata all’interessata, ma agli agenti intervenuti al fine di descrivere la scena”.

Per i supremi giudici, l’obiezione della difesa è “fondata”. “Se è vero che il reato di ingiuria si perfeziona per il sol fatto che l’offesa al decoro o all’onore della persona avvenga alla sua presenza, è altrettanto vero – scrive l’alta Corte – che non integrano la condotta di ingiuria le espressioni che si risolvano in dichiarazioni di insofferenza rispetto all’azione del soggetto nei cui confronti sono dirette e sono prive di contenuto offensivo nei riguardi dell’altrui onore e decoro, persino se formulate con terminologia scomposta ed ineducata“. Insomma genero maleducato, ma sicuramente non così tanto da farlo diventare pregiudicato. 

Da tali premesse – conclude il verdetto – “discende che la frase sopra riportata, pronunciata dopo un contrasto che aveva determinato l’intervento delle forze dell’ordine e per descrivere, nella concitazione del momento, le modalità dell’azione della signora, non si connota in termini di offensività idonei a giustificare l’attivazione della tutela penale“. Frasi tecnica dei giudici per motivare la cancellazione della condanna: il fatto “non sussiste”.

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