La Corte d’appello di Firenze ha giudicato Amanda Knox e Raffaele Sollecito colpevoli di concorso nel reato di omicidio ai danni di Meredith Kercher, la giovane inglese uccisa nella notte di Halloween del 2007. La sentenza pareva scontata dopo che la Cassazione, nelle “istruzioni” di rinvio alla Corte fiorentina, aveva tracciato una rivalutazione del materiale probatorio in senso fortemente penalizzante per i due imputati. Normale dialettica processuale, regolata dal codice di rito; è vero. Ma il punto è un altro: com’è possibile che gli stessi elementi di prova siano stati valutati in maniera così diametralmente opposta da due Corti di Appello?

La sensazione è che il giudice brancoli nel buio quando deve stendere la sentenza; che il nostro codice non gli fornisca gli strumenti per decidere nel modo più corretto. Invece non è vero, anzi. La regolamentazione prevista dal codice per la valutazione della prova è una delle più sofisticate nel panorama processuale internazionale. Non è questa la sede per snocciolare le disposizioni stringenti che impongono (o imporrebbero) al giudice decisioni logiche e giuste. È lecito chiedersi: ma cosa capita al giudice? Come possono giudici diversi avere pareri così radicalmente opposti sulle stesse prove? Credo che la risposta possa essere all’interno di quattro ambiti, diversi tra loro: uno antropologico-culturale, uno psicologico, uno sociale ed uno linguistico.

Il primo: gli antropologi culturali ritengono che l’evoluzione delle idee (che prende il nome di innovazione) si generi darwinianamente come quella genetica, laddove gli apporti modificativi del codice di partenza divengono patrimonio del nuovo solamente se utili all’organismo (la sola differenza tra evoluzione ed innovazione è che la prima è rara e lentissima mentre la seconda continua e rapida). Ebbene, come mai l’evoluzione giuridica, seppure costituita da secoli di rinnovamento e modifica delle regole, pare relegare il diritto a corpo estraneo rispetto alla giustizia applicata? La risposta antropologica è chiara: la giustizia applicata non recepisce come utili le innovazioni giuridico-culturali in quanto potrebbero deviare da una gestione della giustizia in nome del “sentire popolare”, del “crime control” oppure del “sentire” del giudicante.

Il secondo: la psicologia del ragionamento insegna come, sia il ragionamento induttivo (tipicamente processuale) ma anche quello deduttivo, soffrano di soggettivismi incontrollabili e del tutto istintivi che possono far deviare il giudizio dal binario più corretto. I due più comuni sono la ipervalutazione o ipovalutazione di taluni elementi che portano poi a creare dei sillogismi errati perché errate sono le premesse.

Il terzo: tale ambito è definito sociale perché attiene alle ripercussioni sociali delle sentenze, cioè dire che il giudice non si sente tanto investito della soluzione giuridica della vicenda in oggetto, quanto della soluzione sociale riferibile a quella ipotesi di reato di cui l’imputato è accusato. Questa distorsione sociale incide profondamente nel giudizio sui reati ad alto tasso di coinvolgimento pubblico come quelli che afferiscono la criminalità organizzata.

L’ultimo ambito è detto linguistico in quanto riguarda la modalità con la quale la norma scritta è in grado di esprimere la retrostante volontà del legislatore. Vi sono norme fondamentali del codice di cui c’è stato uno scarso sviluppo applicativo proprio per la criticità del loro “dire” e per la scarsa chiarezza del messaggio verso il giudicante.

Tutti questi elementi, unitamente ad altri possibili, possono essere la risposta al vero “mistero del processo” (per parafrasare un testo di qualche decennio fa) che sembra togliere certezza al diritto, anche se la colpa non va ricercata nel diritto stesso.

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