La legge 40 torna davanti alla Consulta. A sollevare il dubbio di legittimità costituzionale è il giudice Filomena Albano del Tribunale di Roma che ha rinviato la decisione in merito al divieto della legge 40 del 2004 all’accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita per le coppie fertili. Un divieto che per la prima volta arriva all’esame della Corte Costituzionale.

Al centro c’è la storia di una coppia portatrice di distrofia muscolare di Becker. All’esito di una gravidanza spontanea, che alla 12° settimana evidenziava la trasmissione della malattia genetica al feto, la coppia ha dovuto affrontare la dolorosa scelta di dover interrompere la gravidanza. Appreso che l’indagine diagnostica poteva essere eseguita prima del trasferimento in utero dell’embrione, i due si sono rivolti a una struttura pubblica autorizzata a eseguire tecniche di fecondazione assistita, ma hanno ricevuto il diniego all’accesso perché la legge 40 prevede l’accesso per le coppie infertili. La coppia si è rivolta all’Associazione Coscioni chiedendo aiuto a far rispettare il loro diritto a poter eseguire indagini cliniche diagnostiche al fine di non tramettere la patologia di cui la coppia è portatrice ai propri figli. Il Tribunale di Roma ha emesso ordinanza che conferma la liceità della diagnosi preimpianto, ma entra nello specifico sull’accesso alle tecniche di Pma vietate alle coppie fertili.

Il giudice del Tribunale di Roma reputa non applicabile l’interpretazione costituzionalmente orientata formulata anche da altri Tribunali in passato, perché la legge 40 con il divieto di accesso per le coppie fertili portatrici di patologie genetiche. Viola l’articolo 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza tra chi è infertile con malattie genetiche e può sottoporsi a procreazione medicalmente assistita ma con indagine preimpianto e chi è fertile e portatore di malattie genetiche che a causa della legge 40 non può effettuare tali indagini e evitare un aborto. Anche la decisione della Corte Edu evidenza tale irragionevole divieto in un sistema che prevede il ricorso all’aborto. Inoltre viola l’articolo 2 della Costituzione, il diritto di autodeterminazione nelle scelte procreative e l’articolo 32 sotto il profilo della tutela della salute della donna.

 “In passato – evidenziano Filomena Gallo e Angelo Calandrini, entrambi legali della coppia e rispettivamente segretario e consigliere generale dell’associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica – avevamo avuto già due decisioni su tali divieto: quella del Tribunale di Salerno del 9 gennaio 2010 in cui si ordinava l’esecuzione dell’indagine diagnostica preimpianto e il trasferimento in utero degli embrioni che non presentino mutazioni genetiche. Per la prima volta era riconosciuto alla coppia non sterile in senso tecnico la possibilità di accedere alla procreazione medicalmente assistita; quella della Corte europea dei diritti dell’uomo del 28 agosto 2012, nel caso Costa Pavan che ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 8 della Corte Edu”.

“Dunque questa decisione del Tribunale di Roma – spiegano – non solo va a confermare le suddette decisioni evidenziando anche il contrasto della legge 40 con la Carta Costituzionale che garantisce a tutti i cittadini garanzie e tutele quali il diritto alla salute, all’autodeterminazione, al principio di uguaglianza che sono irrimediabilmente lesi dalla legge 40. Se l’8 aprile la Consulta dovrà pronunciarsi sui dubbi di legittimità costituzionale sul divieto di eterologa e sul divieto della donazione degli embrioni alla ricerca, ora dovrà calendarizzare anche un’udienza per questo ulteriore dubbio di legittimità costituzionale che, rispetto alle decisioni del tribunale di Salernoe della Cedu, avrebbe portata generale, ovvero estendibile a tutte le coppie. Con questa decisione è come chiudere un cerchio: l’intera legge 40 è costituzionalmente dubbia. Proprio il prossimo 19 febbraio la legge 40 compirà 10 anni e che in questi anni ha visto per ben 28 volte l’intervento dei tribunali”. 

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