Non è possibile, “sulla base di una relazione di controllo o di collegamento societario solo genericamente prospettato, e nell’assenza di un preciso coinvolgimento delle società partecipate nella consumazione dei reati-presupposto, o, quanto meno, nelle condotte che hanno determinato l’acquisizione di un illecito profitto, ricavare l’esistenza di alcun nesso logico-giuridico tra quest’ultimo ed il conseguimento di eventuali illeciti benefici da parte delle controllate”. È quanto scrivono i giudici della Cassazione nelle nove pagine di motivazione a sostegno della decisione di annullare senza rinvio l’estensione del maxi sequestro da 8,1 miliardi di euro firmato dal gip Patrizia Todisco il 17 luglio scorso.

Secondo i giudici della Suprema corte, in sostanza, le società Riva Acciaio e Riva Energia colpite dal sequestro la scorsa estate non solo non sono indagate, ma non sarebbero nemmeno collegate all’Ilva, società incriminata per il disastro ambientale di Taranto, né alla holding Riva Fire, cassaforte del gruppo industriale lombardo. Secondo i magistrati della Cassazione, quindi, non essendoci un diretto coinvolgimento di queste società nella commissione dei reati ambientali individuati dagli inquirenti di Taranto non è possibile contestare alle società un ingiusto arricchimento eventualmente.

Inoltre la Suprema corte ha evidenziato come il provvedimento del gip sia stato emanato senza la richiesta del pm, ma esclusivamente sulla base della relazione formulata dal custode giudiziario Mario Tagarelli. “Spetta, dunque, al pubblico ministero – scrivono infatti i magistrati nell’ordinanza – il potere esclusivo di promuovere, attraverso la richiesta, il procedimento applicativo delle misure” aggiungendo che in questo caso “è pacifico che il provvedimento impugnato è stato emesso dal gip non in relazione ad una richiesta cautelare proveniente dal pm, ma ad una richiesta di precisazione della portata applicativa di un precedente provvedimento” presentata dal custode.

Su richiesta di questi, quindi, il provvedimento di luglio ha “autorizzato, in difetto, di una correlativa richiesta da parte del pubblico ministero, una estensione del sequestra preventivo in relazione ad oggetti (azioni, quote sociali, cespiti aziendali, ecc.) e a destinatari (le società ricorrenti, neanche sottoposte ad indagine riguardo ai fatti di reato oggetto di contestazione) del tutto diversi rispetto a quelli indicati nell’originario decreto”.

Ma c’è di più perché, secondo i magistrati, il provvedimento che ha colpito le società Riva Acciaio e Riva Energia “non espone le ragioni giustificative delle precisazioni fornite alle richieste in tal senso avanzate dal custode richieste il cui contenuto” viene integralmente condiviso dal gip senza illustrare i motivi dell’estensione del sequestro: “Non vengono illustrate, infatti, le ragioni per cui i beni costituenti oggetto del sequestro debbano considerarsi profitto del reato, e dunque aggredibili con una misura cautelare reale”.

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