In Italia non c’è nulla di più certo della incertezza del diritto. La conferma si è avuta con la recente pronuncia della Corte Costituzionale sul c.d. Porcellum. Dal momento successivo del deposito del comunicato che anticipa le motivazioni più articolate e complesse che interverranno, si è scatenata la bagarre tra costituzionalisti e non, con la declamazione delle tesi più disparate, spesso di contrario avviso, con l’invocazione dei principi più altisonanti. Poco importa che oggi Zagrebelsky si sia affrettato su Repubblica a semplificare le conseguenze certe della decisione del Giudice delle leggi.

Ciò che accade è sintomatico di un problema, a mio avviso ben più grave dello stesso tema delle legge elettorale e della legittimazione del Parlamento attuale (del Governo, del Presidente della Repubblica, della stessa formazione della Corte Costituzionale etc): quello della vigenza o meno del principio, di respiro costituzionale, della certezza del diritto (da ultimo richiamato in Corte cost., 22 luglio 2009, n. 226). Tema sul quale dovremmo riflettere con somma attenzione.

Perché se risulta assente la “certezza del diritto”, parimenti risultano incerti ed eterei gli stessi diritti. Senza diritti non c’è giustizia alcuna e soprattutto viene meno la democrazia.

Senza voler scomodare manuali di diritti costituzionale, basterà richiamare la definizione della Treccani inerente la “Certezza del diritto”: “Principio in base al quale ogni persona deve essere posta in condizione di valutare e prevedere, in base alle norme generali dell’ordinamento, le conseguenze giuridiche della propria condotta, e che costituisce un valore al quale lo Stato deve necessariamente tendere per garantire la libertà dell’individuo e l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Nell’applicazione, la certezza interferisce quindi con la positivizzazione del diritto, con l’alternativa tra rigidità e flessibilità delle norme, con l’interpretazione e in particolare con l’interpretazione evolutiva, con il sistema delle fonti e la tecnica della redazione degli atti normativi, con la retroattività della legge, con il divieto di discriminazione, con la effettività delle norme, anche in caso di violazioni, con i tempi della giustizia”.

Che da noi tutto ciò sia brutalmente assente lo confermano alcuni esempi.

Il primo è quello sulla sfumata e confusa ripartizione di competenze tra Enti territoriali e non (es. tra Regioni, Province e Comuni; tra Regioni e Stato, in svariate materie che attraversano l’urbanistica, l’ambiente, la sanità) che determinano ogni anno centinaia di contenziosi, che assorbono il carico di lavoro dei giudici.

Il secondo rasenta il grottesco, poiché investe la ripartizione di giurisdizione tra Giudice Amministrativo e Giudice Ordinario, che ancora oggi nutre una parte consistente della giurisprudenza e che devasta i diritti di chi intende tutelarsi, impegnato per anni e costosamente per comprendere solo chi dei due sia competente.

Il terzo esempio è quello mostruoso dell’applicazione volutamente deviata di una materia viva come quella del c.d. affido condiviso (l. 54/2006 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”), che ha immediatamente condotto la giurisprudenza a disapplicarne i principi fondamentali, creando il c.d falso condiviso e mietendo migliaia di vittime silenti, soprattutto tra i padri relegati in un angolo.

Il quarto esempio è quello dell’intera architettura del c.d. processo esecutivo, un girone infernale e dantesco, irto di trappole invisibili e di melliflue decantazioni processuali e temporali, per chi intende portare ad esecuzione un provvedimento o un titolo esecutivo, tale per cui il debitore è il vero soggetto tutelato e non il creditore.

Il quinto esempio è la stessa giurisprudenza italiana, talmente cangiante da zona a zona (addirittura nella stessa zona, nello stesso tribunale, da giudice a giudice), a seconda del momento temporale e umorale, che diviene un caleidoscopio nel quale chi invoca giustizia può solo strabuzzare gli occhi incredulo.

Il sesto esempio, ancor più mostruoso, è la normativa fiscale così composta da norme ambigue, incerte, approssimative, illeggibili, da consentire all’Agenzia delle Entrate di contestare qualunque imposta evasa o omessa, di applicare qualsivoglia sanzione, al più rimesse al vaglio di un giudice (Commissione Tributaria Provinciale, affidata a magistrati anche di incerta professionalità e terzietà).

E non ci si venga a raccontare la favola che tale sistema sia voluto dagli avvocati, atteso che l’avvocatura non è il legislatore  e non crea la giurisprudenza. C’è solo da domandarsi se tale caos sia un voluto disegno destabilizzante dell’ordinamento giuridico e democratico o solo frutto di mediocrità. Propenderei per entrambi. 

 

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