La politica fatica a stare dietro ai temi sociali. Così, se in Parlamento il dibattito è ancora fermo intorno alla necessità di riconoscere legalmente i diritti alle unioni di fatto, dopo aver fatto fallire i tentativi dei Pacs e dei Dico, un importante segnale per la legislazione arriva dai notai. Il Consiglio nazionale del Notariato dal 2 dicembre permetterà, infatti, di stipulare i “Contratti di convivenza” a quanti abbiano deciso di mettere su famiglia non regolarizzandosi con il matrimonio.

In altre parole tutte le coppie di fatto, anche quelle omosessuali, avranno ora una carta in più per tutelare i propri aspetti patrimoniali. Un bacino decisamente ampio. Secondo l’Istat, se nel 2007 in Italia 500mila coppie (vale a dire il 5,9% del totale) erano formate da libere unioni, in tre anni sono aumentate di 472mila unità. Tanto che tra il 2010 e il 2011 a vivere sotto lo stesso tetto, pur non essendo riconosciute dallo Stato italiano, erano 972mila coppie.

E sono proprio le convivenze more uxorio ad aver registrato l’incremento più sostenuto, arrivando nel 2011 a quota 578mila unità. Insomma, una fetta decisamente rilevante della popolazione che, preferendo questa forma di vita in comune rispetto al matrimonio, si vede negati alcuni diritti fondamentali come l’assistenza sanitaria in ospedale o quella giuridica in caso di separazione o di morte. Se, infatti, la convivenza termina, il convivente in stato di bisogno non ha diritto né a sostegni economici, né al subentro nel contratto di locazione, salvo un diverso accordo tra le parti.

Ed ora, proprio a tutte le coppie di fatto etero o gay che si sono scontrate con la legislazione in caso della nascita di un figlio, della cointestazione di un prestito o dell’acquisto di un immobile o di un’auto, sono dedicati questi patti che disciplinano i più diversi aspetti patrimoniali di una convivenza. Si tratta di contratti redatti dal notaio, non atti fac simile, ma tagliati sulle esigenze specifiche della coppia e che potranno disciplinare i diversi aspetti patrimoniali: i criteri di partecipazione alle spese comuni, i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza, le modalità d’uso della casa di residenza, la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza.

È, altresì, possibile pensare a un assegno di mantenimento al termine della convivenza e inserire nel contratto la facoltà di assistenza reciproca per tutti quei casi di malattia fisica o psichica, oltre alla designazione di un amministratore di sostegno. Rientra in questa casistica, ad esempio, la vicenda legata alla compagna di Alberto Bevilacqua che, durante la malattia dello scrittore, si scontrò con i familiari del convivente su chi dovesse decidere delle sue cure mediche. “Grazie a questi nuovi contratti – spiega il presidente del Consiglio nazionale Maurizio D’Errico – è possibile regolare l’aspetto patrimoniale di una coppia e garantire una duplice assistenza economica ed evitare ulteriori lacrime nel caso in cui il rapporto finisca. Ci sembra una pratica questa – continua – di buona civiltà che non vuole in alcun modo interferire con quelli che sono gli obblighi morali sottesi a una relazione sentimentale, quanto solo permettere a entrambi una tutela economica”.

E per quanto riguarda i figli, nati all’interno di una convivenza, il contratto – sottolinea D’Errico – “non fa altro che sancire l’obbligo già scritto nero su bianco, da oltre sessant’anni, all’articolo 30 della Costituzione italiana: compito dei genitori è quello di provvedere al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei figli anche se nati fuori dal matrimonio”.

Le istruzioni per sottoscrivere il “Contratto di convivenza”. Dal 2 dicembre potranno essere stipulati in tutti gli studi notarili. Si possono sottoscrivere in qualsiasi momento della convivenza, ma possono anche definire rapporti patrimoniali in caso di cessazione del rapporto. I costi a cui possono andare incontro le coppie di fatto non sono fissi, ma dipendono da quello che in concreto viene regolato dal contratto. Per la stipula vanno presentati i documenti di identità, i certificati che comprovano lo stato civile dei conviventi (stato libero, separazione legale, divorzio, ecc…) e gli eventuali accordi e/o pronunce di separazione o divorzio che abbiano precedentemente interessato uno o anche entrambi i partner, dai quali potrebbero derivare obblighi e statuizioni tali da poter incidere sul contenuto dello stipulando contratto di convivenza. La durata del patto coinciderà, poi, con la durata del rapporto di convivenza. Tuttavia, meglio ricordare, che restano fuori dalla regolamentazione i diritti ereditari e quelli indisponibili come l’educazione e il mantenimento dei figli. Intanto il 30 novembre, hanno annunciato i notai, nei consigli notarili distrettuali di tutta Italia saranno organizzati incontri informativi in occasione del “Contratti di convivenza Open day”. Sul sito www.contrattidiconvivenza.it si possono trovare gli indirizzi e i contatti dei luoghi dove si svolgeranno gli incontri a cura dei Consigli Notarili.

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