Un Paese strano quello che legifera, regolamenta i diritti ed il futuro dei cittadini a colpi di slogan e presunte emergenze. Da mesi sento solo parole chiave come Imu, femminicidio, grazia, riforma della giustizia. Ma con l’intento di risolvere ben poco. Ed il Paese sprofonda sempre di più nelle sabbie mobili.

Un Paese nel quale chi ricopre una tra le maggiori cariche istituzionali, in posizione di assoluta terzietà, neutralità e apoliticità come il presidente della Camera, usa la carica per fare politica, ergersi a moralizzatrice e paladina dei diritti delle donne. La Boldrini annuncia l’apertura straordinaria per il 20 agosto, per la conversione del decreto legge sulla violenza di genere.

Nelle premesse del decreto legge n. 93 del 14.8.13 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere) (in GU Serie Generale n. 191 del 16-8-2013) si legge in premessa “Ritenuto (…) il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza  in danno di donne e il conseguente allarme sociale”. Ma i numeri sono costanti da molti anni ed anzi in calo rispetto a molto tempo prima. Come può dichiararsi emergenza ciò che secondo lo stesso Rapporto del Ministero dell’Interno che riporta fonti ufficiali ONU, indica nell’Italia uno dei Paesi più sicuri al mondo anche per la vita delle donne?

Secondo una fonte autorevole e indipendente come Bollettino di guerra le donne uccise dall’inizio del 2013 ad oggi per mano maschile riconducibili estensivamente al femminicidio sono 51. Vittime che meritano certamente rispetto ma appunto non di essere strumentalizzate. Il battage mediatico invece offre l’immagine di un uomo italico violento, soprattutto in ambito familiare, potenziale stalker e soprattutto, gravemente, attribuisce alla vita di una donna maggiore importanza rispetto a quella dell’uomo. Inconcepibile ed aberrante. Basta scorrere i giornali: l’uomo uccide la donna, è femminicida. La donna uccide l’uomo, era depressa.

Lo stalking è un reato serissimo e deve essere affrontato con il massimo rigore. Gli stalker devono essere fermati, immediatamente. Ma di qualunque sesso siano. Chi denuncia falsamente deve essere punito severamente, di qualunque sesso siano.

Esaminiamolo dunque questo decreto, tecnicamente. Luci ed ombre.
Si prevede maggiore severità dell’art. 572, secondo comma,  cod. pen. con l’estensione a minore sino a 18 anni ed appare sensato. L’estensione dell’art. 609-ter, cod. pen. tra le circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale del 5-ter) “nei confronti di donna in stato di gravidanza” è certo condivisibile; ed anche del 5-quater) col punire con maggiore severità chi abusa del rapporto affettivo vissuto.

Veniamo ora al delicatissimo reato di stalking. Il d.l. inasprisce l’art. 612-bis cod. pen. il quarto comma,  aggiungendo che “La querela proposta è irrevocabile”. Perplessità sono già state espresse dall’avv. Gassani, presidente dei matrimonialisti italiani, ricordando le tante false e strumentali denunce di stalking o violenza presentate da uno dei due coniugi per far sì che, in sede di separazione, il giudice rifiuti l’affido condiviso dei figli. Le Procure italiane riportano costantemente dati di circa l’80% di querele archiviate per stalking e violenza familiare.

Anche l’avv. Bernardini de Pace ha osservato come ciò“Rischia di essere solo un grande spot.(…) per far vedere che si fa ma in realtà non si fa (…) possono scrivere tutte le leggi del mondo ma finché le forze dell’ordine sono inadeguate e la giustizia subisce i tempi elefantiaci che ha avuto finora, è impossibile che si risolvano i problemi. Sui temi come la violenza sulle donne si dovrebbe fare una campagna formativa e informativa (…) Anche perché c’è sempre il rischio dell’arbitrarietà. Cosa ne sappiamo che non ci siano donne che simulano solo per cacciare il marito?”. Concordo con Nadia Somma quando nota che ”I nostri governi continuano a considerare la violenza contro le donne una questione di ordine pubblico o causa di “allarme sociale” invece che un problema culturale.” Anche se in realtà tale intento compare nell’art. 5 del d.l. attuale.

La previsione ora dell’art. 384-bis (Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare) “nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’articolo 282-bis, comma 6,” lo trovo ragionevole.

Mi fa invece orrore l’art. 3 d.l. dove è statuito che “Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile al reato ex art. 582, secondo comma, cod. pen., consumato o tentato, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza  di  querela, può procedere” così solleticando delazioni e false accuse indegne di uno Stato liberale.

La violenza di genere merita grande attenzione ma soprattutto rigore ed equilibrio. Non con la pancia ma con la mente. Serve a poco inasprire le pene se poi la giustizia non funziona e le forze dell’ordine sono inefficienti. Soprattutto si deve intervenire culturalmente sull’educazione tanto dell’uomo quanto della donna, inculcando la cultura del non possesso, dell’accettazione del rifiuto, del dominio delle proprie pulsioni, della vera parità tra i sessi, sopprimendo qualsiasi intento prevaricatore.

 

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