Parafrasando un mantra della politica (quando i processi le sono favorevoli), della sentenza Ruby si può dire: le sentenze non si commentano, si festeggiano. Finalmente un processo che arriverà alla fine, quale che sia: ci sarà una sentenza definitiva non ammazzata dalla prescrizione.   

Ma poi un paio di commenti vanno pure fatti, altrimenti i C. di B. racconteranno di sentenze assurde: come sarebbe, concussione per costrizione! Quali minacce, quali violenze B. ha mai esercitato nei confronti dei poveri funzionari? A parte il fatto che tutti si sono correttamente adoperati per fare al meglio il loro dovere, al massimo sarebbe concussione per induzione: benevoli e suggestivi suggerimenti provenienti da un’autorevole figura istituzionale che i funzionari hanno deciso di non scontentare. E, se così fosse, la nuova legge anti-corruzione varata dal governo Monti (che di anti non ha proprio niente di diverso da quella che c’era prima) prevederebbe pene inferiori. Così non è.   

Fino alla nuova legge, la concussione (cioè il ricatto del pubblico ufficiale: fai quello che ti dico se no…) era punita nello stesso modo (da 4 a 12 anni, a B. gli è andata ancora bene), che fosse realizzata con “costrizione” o con “induzione”; sicché tanto interesse a definire cosa si intendesse con questi termini tutto sommato non c’era. Ma adesso, con la costrizione è punita da 6 a 12 anni e l’induzione da 3 a 8, gli avvocati si sono fatti la punta al cervello: male che vada, concussione per induzione, minimo della pena (3 anni), attenuanti generiche (si scende a 2), patteggiamento (si scende a 1 anno e 4 mesi), sospensione condizionale della pena e pronti a ricominciare. Quindi discutiamone. Al momento la teoria prevalente, quella cui evidentemente ha aderito il Tribunale di Milano, è questa. Si ha costrizione quando le conseguenze negative prospettate dal pubblico ufficiale al poveretto cui viene richiesto qualcosa (per esempio, affidate Ruby a Minetti e fregatevene della Procura dei Minori) sono “ingiuste”; si ha induzione quando invece sono “giuste”.   

Spieghiamoci con un esempio. La Gdf deve fare una verifica; l’ufficiale incaricato dice all’imprenditore: dammi un po’ di soldi e la verifica non te la faccio. Questa è induzione; la verifica è prevista dalla legge; è vero che, per l’imprenditore, è male (scopriranno una grossa evasione) ma è un male “giusto”: un normale “atto d’ufficio” della Gdf. Ma se gli dicono: la verifica ha evidenziato un’evasione di 50.000 euro; dammi i soldi altrimenti altero il risultato e arriviamo a 100.000 euro, questa è costrizione. Il male prospettato è “ingiusto”, l’imprenditore dovrà pagare più di quello che deve al Fisco, quello che fa la Gdf è “contrario ai doveri d’Ufficio”. Se applichiamo questi principi a quello che ha fatto B, si capisce subito che si tratta di una concussione per costrizione. Quale male “giusto” poteva prospettare B. ai funzionari pubblici? Nessuno; tra lui e l’Amministrazione della Polizia non c’era alcun rapporto istituzionale, mai B. avrebbe potuto dire – che so – “sospenderò il tuo trasferimento in Sardegna”. In realtà, come ognuno capisce, un presidente del Consiglio che chiede di violare la legge e di disobbedire a un provvedimento della Procura dei Minori intanto può essere accontentato in quanto chi lo accontenta si prospetta le conseguenze dell’inimicizia di un personaggio così potente. Non sa, il poveretto, che cosa gli succederà se lo manda a quel paese e compie il suo dovere; ma sa che, in una situazione così inusuale (notte fonda, il Presidente del Consiglio che chiama per una minorenne!), qualcosa gli succederà di sicuro; e, ovviamente, nulla di “giusto”.

Va detto che questa tesi, seppure maggioritaria e conforme al “sistema” (la stessa differenza tra “atto contrario ai doveri d’ufficio” e “atto d’ufficio” è prevista per la corruzione: se offro soldi per avere la pensione subito sarò punito meno gravemente che se li offrissi per avere una pensione che non mi spetta) non è condivisa da tutti; ci sono sentenze di Cassazione (non tante) che ne sostengono una diversa: possibilità o meno del concusso di resistere. Ma proprio per questo bisogna festeggiare: abbiamo tutto il tempo di stabilire quanto è colpevole B: gli toccano 7 anni, 6, 5, ancora meno? Vedremo.

Quello che difficilmente potrà succedere è che qualche giudice della Repubblica si convinca che, sì, era ragionevole che B, il questore e la commissario credessero davvero che Ruby era la nipote del presidente dell’Egitto.

B.COME BASTA!

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