Egregio Direttore,

nell’articolo pubblicato lo scorso 30 aprile, nelle pagine Emilia Romagna del quotidiano da Lei diretto, intitolato “Crollo del ponte sul Po, l’ira del ferito: processo ancora rinviato e rimborso miserabile”, il signor Antonio Rinaldi sostiene di aver ricevuto soltanto 17 mila euro a risarcimento del danno subito a seguito del crollo del ponte sul fiume Po a Piacenza.

Mi preme, innanzitutto, puntualizzare che l’Anas si è attivata sin da subito per risarcire tutte le persone rimaste coinvolte dal crollo del ponte sul Po e non solo, come ovvio, per ripristinare i collegamenti stradali tra Emilia Romagna e Lombardia (prima con una soluzione provvisoria e poi con la costruzione di un nuovo ponte in soli 9 mesi di lavori).

Spiace dover chiarire che il signor Antonio Rinaldi, invece, ha ricevuto un primo acconto di 17.000 euro, sulla base delle conclusioni medico-legali incluso il danno patrimoniale, e ha altresì ricevuto, il 20 dicembre 2011, l’atto di quietanza e l’assegno di 90.000 euro.

L’avvocato del signor Rinaldi comunicò il 25 gennaio 2012, l’indisponibilità del proprio assistito a sottoscrivere l’atto di quietanza perché tale accettazione avrebbe implicato il consenso a ricevere tale somma a tacitazione completa e definitiva di ogni maggior credito. A questo punto, il legale inviò una comunicazione scritta con la quale puntualizzava quindi che l’incasso dei 90.000 euro sarebbe avvenuto a titolo di offerta e che il signor Rinaldi sarebbe rimasto libero di agire giudizialmente per ottenere il preteso maggior danno. Di conseguenza, l’Anas, il 31 gennaio 2012, inserì in calce alla quietanza già emessa in favore del Rinaldi un’apposita postilla, nella quale si puntualizza che l’esborso, eseguito a titolo di offerta dalla compagnia assicurativa, non avrebbe pregiudicato il diritto del signor Rinaldi a richiedere l’eventuale maggiore danno.

Il legale del signor Rinaldi, in un’ulteriore missiva del 1° marzo 2012, comunicò di restituire l’atto attestante l’avvenuto incasso dell’assegno circolare corrispondente all’offerta di 90.000 euro da parte del proprio cliente, ivi compresa la clausola aggiuntiva con la quale si esplicitava che l’offerta non pregiudica eventuali diritti per l’istruzione di un giudizio civile.

La prego pertanto di pubblicare questa dichiarazione, ai sensi dell’art. 8 della n. 47 del 1948 (legge sulla stampa), con uguale rilevanza rispetto all’articolo da voi pubblicato, e La prego di accettare i miei più cordiali saluti,

Giuseppe Scanni (Direttore Centrale Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali Anas SpA)

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