La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha confermato una multa da 181,5 milioni di euro per la partecipazione di Eni e della sua controllata Polimeri Europa alla costituzione di un cartello sul mercato della gomma sintetica. La Corte di Lussemburgo ha infatti respinto l’appello presentato dalla società petrolifera per chiedere l’annullamento della decisione del Tribunale europeo che nel 2011 si era limitato a ridurre da 272,25 milioni a 181,5 milioni la sanzione, confermando però la partecipazione del gruppo all’accordo per limitare la concorrenza distorcendo il mercato e quindi imponendo prezzi più alti.

Il 29 novembre 2006 la Commissione aveva inflitto ammende a tredici società per un importo complessivo superiore a 519 milioni di euro per aver partecipato, in periodi diversi compresi tra il 20 maggio 1996 e il 28 novembre 2002, a un cartello sul mercato di diversi tipi di gomme sintetiche, essenzialmente utilizzate nella produzione di pneumatici. Fra le 13 società c’erano anche Eni e la controllata Polimeri Europa Spa, in seguito divenuta Versalis Spa.

Per il gruppo italiano la multa all’epoca era stata aumentata del 50 per cento (per un totale di 272,25 milioni) per recidiva. Eni nel 2007 ha però presentato ricorso al Tribunale Ue chiedendo l’annullamento o la riduzione delle multe. Nel 2011 il Tribunale ha cancellato l’aumento per recidiva, portando la multa a 181,5 milioni, considerando che “l’evoluzione della struttura e del controllo delle società interessate è stata particolarmente complessa” e che “la Commissione non aveva dimostrato che le stesse imprese avessero reiterato un comportamento illecito”.

Eni però si è rivolta alla Corte di Giustizia affermando che il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione della Commissione nella parte in cui le aveva addebitato la responsabilità della Syndial e della Versalis. La Corte però ha respinto il ricorso affermando che “nella particolare ipotesi in cui una società controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata” che ha violato le norme sulla concorrenza “esiste una presunzione relativa secondo cui la controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sulla sua controllata”.

Rilevando che nella fattispecie l’Eni “per tutto il periodo dell’infrazione ha detenuto direttamente o indirettamente almeno il 99,97 per cento del capitale delle società che operavano nel settore”, per la Corte “la società controllante e la sua controllata formano in questo caso una sola impresa” e quindi “la Commissione può infliggere ammende alla società controllante senza che occorra dimostrare il coinvolgimento personale di quest’ultima nell’infrazione”.

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