Aveva denunciato la propria azienda per presunte irregolarità su un appalto per la manutenzione di semafori e per questo era stato licenziato. A nulla era servito il ricorso presentato al Tribunale d’appello, che aveva dichiarato legittimo il provvedimento del datore di lavoro. La Corte di Cassazione, però, ha ribaltato la sentenza e ha sancito che il denunciare presunti illeciti commessi dalla propria azienda non può essere considerato da quest’ultima motivo di licenziamento.

Nell’esposto presentato ai magistrati, l’uomo aveva allegato alcuni documenti aziendali senza informare i suoi superiori. Per questo la ditta lo aveva licenziato, sostenendo che in tal modo l’uomo aveva diffamato la società. La Corte d’appello non si era opposta ma la sezione lavoro della Corte suprema ha annullato con rinvio la sentenza dei giudici di Napoli: “Non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento – si legge nella sentenza – l’aver il dipendente reato noto all’autorità giudiziaria fatti di potenziale rilevanza penale accaduti presso l’azienda in cui lavora, né l’averlo fatto senza averne previamente informato i superiori gerarchici, sempre che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o dell’esposto”. Non costituisce “giusta causa” di licenziamento, neanche “l’aver allegato alla denuncia o all’esposto documenti aziendali”.

Dunque, spiegano i giudici di piazza Cavour, “se l’azienda non ha elementi che smentiscano il lavoratore e/o che ne dimostrino un intento calunnioso nel presentare una denuncia od un esposto all’autorità giudiziaria, deve astenersi dal licenziarlo, non potendosi configurare come giusta causa la mera denuncia di fatti illeciti commessi in azienda ancor prima che essi siano oggetto di delibazione in sede giurisdizionale: diversamente, si correrebbe il rischio di scivolare verso non voluti, ma impliciti, riconoscimenti di una sorta di ‘dovere di omertà‘ che ovviamente non può trovare la benché minima cittadinanza nel nostro ordinamento”. Questo significa, continua la Cassazione, che “non può nemmeno lontanamente ipotizzarsi che rientri tra i doveri del prestatore di lavoro il tacere anche fatti illeciti (da un punto di vista penale, civile o amministrativo) che egli veda accadere intorno a sé in azienda”. Cosa diversa, naturalmente è “la precipua volontà di danneggiare il proprio datore di lavoro”, ma è “pur sempre necessario che risulti dimostrata la malafede del lavoratore”: cosa che nella vicenda in esame “non può ritenersi insita neppure nell’eventuale archiviazione del suo esposto”, anche perché “le ragioni di una archiviazione possono essere innumerevoli e non necessariamente implicanti dolo da parte del denunciante”.

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