Il debito di Maradona con il fisco italiano non è estinto. L’Agenzia delle Entrate smentisce la notizia dell’assoluzione del Pibe de Oro annunciata dal suo avvocato Angelo Pisani. “La Commissione tributaria centrale non ha annullato, né dichiarato estinto, né modificato il debito che il signor Diego Armando Maradona ha con l’erario italiano”. In particolare, entrando nel merito della decisione presa dalla Commissione tributaria centrale in un procedimento riguardante il Napoli Calcio e i due giocatori Careca e Alemao, l’Agenzia evidenzia che “al contrario la Commissione ha rigettato la richiesta di intervento adesivo dipendente avanzata dal calciatore Maradona nel giudizio in questione, rispetto al quale lo stesso Maradona era estraneo”.

Il testo della sentenza –  Come si legge nella sentenza, la chiusura della controversia da parte del Napoli Calcio “non comporta la definizione automatica degli obblighi del calciatore Maradona, la cui obbligazione tributaria deve essere soddisfatta in base alla propria aliquota marginale”. Il testo della sentenza motiva il rigetto dell’intervento avanzato dagli avvocati di Maradona che sostenevano che l’obbligo tributario del calciatore fosse “necessariamente collegato a quello del S.S. Calcio Napoli: per cui la definizione della controversia fiscale nei confronti della società avrebbe comportato automaticamente anche la definizione della propria causa”. “La tesi – spiegano i giudici tributari – non appare condivisibile”. Questo per più di una ragione. Il calciatore – viene spiegato – “è rimasto estraneo al giudizio perchè non ha impugnato l’avviso di accertamento notificatogli, cosicchè l’obbligazione tributaria nei suoi confronti si è consolidata. Ne deriva che siamo fuori dall’ipotesi di cui alla sentenza della corte di Cassazione n 255 del 2012”.

Vengono quindi evidenziate le differenze tra il caso del calciatore e quelle previste dalla Corte di Cassazione. I magistrati tributari rilevano “che la definizione della controversia nei confronti della società, in forza di una norma di condono, ha natura soggettiva e non può riflettersi sugli obblighi di altri soggetti: la decisione della controversia nei confronti della società non implica un accertamento in fatto di cui possa beneficiare il contribuente”. “Né i condoni della società può estendersi al calciatore che avrebbe potuto a sua volta accedere al condono, se avesse ritenuto di contestare tempestivamente l’accertamento”. La sentenza quindi non lascia dubbi: “Il condono definisce soltanto le obbligazioni tributaria del contribuente che ne faccia richiesta. Rispetto a tale situazione il Maradona non ha titolo per invocare alcuna estensione del giudizio”. “Peraltro – conclude poi la sentenza nella parte relativa al Pibe de Oro – la definizione della controversia del sostituto (nella specie la S.S. Calcio Napoli) anche quando abbia ad oggetto la stessa materia imponibile, non comporta la definizione automatica degli obblighi del sostituto (nella specie il calciatore Maradona), la cui obbligazione tributaria deve essere soddisfatta in base alla propria aliquota marginale, a differenza del sostituto d’imposta che deve effettuare la ritenuta nella misura fissa stabilità dal legislatore”.

L’Agenzia delle Entrate mette poi in risalto tutte le altre sentenze che, invece, vedono Maradona condannato al rispetto degli obblighi tributari. “Si ricorda altresì che il debito tributario del sig. Maradona è stato ormai confermato da innumerevoli sentenze della giustizia tributaria, a partire dalla sentenza della Ctp (Commissione tributaria provinciale) di Napoli n. 786/2001, confermata in appello dalla sentenza della Ctr (Commissione tributaria regionale) Campana 1091/2002 e quindi dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3231/2005, per arrivare alla sentenza della Ctp di Napoli n. 321/17/2012, con la quale è stato respinto il recente ricorso del sig. Maradona diretto a rimettere in discussione il giudicato già formatosi in riferimento al suo debito con lo Stato italiano. Assai di recente è poi dovuta tornare sulla questione la stessa Ctp di Napoli con la sentenza 7/21/2013 che ha dichiarato inammissibile un’ultima iniziativa del sig. Maradona, condannandolo alla refusione delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud”.

La vicenda potrebbe non chiudersi qui. L’Agenzia delle Entrate, infatti, sta valutando se avviare azioni legali per tutelare la propria immagine: “In merito alla reiterata diffusione di notizie inesatte e di fatti che non rispecchiano la posizione dell’Agenzia, né la situazione in cui versa il sig. Maradona rispetto ai suoi obblighi verso la medesima e verso lo Stato italiano – conclude la nota – l’Agenzia valuterà la sussistenza dei presupposti per avviare azioni legali, anche in sede civile, a tutela della propria immagine”.

La replica dell’avvocato di Maradona – Le dichiarazioni dell’Agenzia delle Entrate hanno suscitato la replica immediata di Pisani. L’avvocato di Maradona conferma la propria tesi e sostiene che, nonostante dal testo del dispositivo emerga che il ricorso dell’ex calciatore è stato respinto, vi sarebbero contenuti effetti positivi anche per il suo assistito. “Per ora secondo l’ultima sentenza dei giudici tributari, anche Maradona è libero dall’accertamento fiscale definitivamente annullato, oltre che oggetto di condono. Smentisco categoricamente il tentativo da parte dell’Agenzia delle entrate di interpretare diversamente il contenuto del dispositivo della sentenza e di cercare di nascondere la verità posticipando una realtà che alla luce della confermata sentenza del 1994 e della sentenza del 29 gennaio 2013 risulterà prestissimo evidente”.

“A questo punto – prosegue Pisani – presenteremo tutta la documentazione alla procura della Repubblica per accertare la veridicità degli atti e dei fatti e di tutte le violazioni in danno di Maradona. Io so leggere i dispositivi e le sentenze conosco bene la differenza tra sentenze di rito e sentenze di merito e gli effetti di un giudicato in favore dei coobbligati di un accertamento fiscale nullo. L’unica verità è che non esiste alcuna sentenza di condanna di Maradona al pagamento di un debito inesistente perché frutto di un accertamento nullo per sentenza ormai definitiva, così come oggi non esiste alcuna cartella esattoriale notificata a Maradona e/o esecutiva nei suoi confronti”. Il legale pertanto conferma il contenuto del suo comunicato, “che rispecchia il dispositivo della sentenza essendo irrilevante che Maradona non abbia potuto partecipare a tale giudizio in quanto anche lui gode degli stessi effetti favorevoli dei suoi coobbligati e del suo datore di lavoro”.

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