I ministri delle finanze dell’Unione Europea, riuniti oggi nell’Ecofin, hanno dato ufficialmente il via libera all’introduzione della Tobin Tax negli undici Paesi della cooperazione rafforzata. Il voto, a maggioranza qualificata, permette così ai Paesi promotori di proseguire nello sviluppo di una normativa per la tassazione degli scambi finanziari con l’obiettivo di frenare la speculazione e di generare un gettito utile per le casse pubbliche. L’introduzione dell’imposta potrà così scattare in Italia, Germania, Spagna, Francia, Belgio, Estonia, Grecia, Austria, Portogallo, Slovacchia e Slovenia. In occasione del voto odierno si sono astenuti i ministri di Repubblica Ceca, Regno Unito, Malta e Lussemburgo.

Lanciata attraverso la strategia della “cooperazione rafforzata” per superare l’ostacolo di un altrimenti impossibile accordo unanime a 27 , la cosiddetta Tobin Tax (più correttamente “tassa sulle transazioni finanziarie”) registra dunque una tappa fondamentale. A restare aperto, tuttavia, è il problema del testo conclusivo, ovvero della definizione di un’imposta uniforme tra i Paesi aderenti. L’onere spetterebbe alla Commissione Ue, che, secondo quanto dichiarato dal Commissario alle politiche fiscali Algirdas Semeta, dovrebbe presentare in futuro una proposta più dettagliata.

L’Italia ha approvato una sua versione della Tobin Tax alla fine di dicembre all’interno della legge di Stabilità (la 228 del 24/12). Il piano, in linea generale, prevede l’introduzione dell’imposta a partire da marzo per le transazioni condotte sul mercato nazionale o che coinvolgono i prodotti finanziari emessi dalle compagnie registrate nella Penisola. L’aliquota iniziale sugli scambi azionari nei mercati regolamentati è fissata allo 0,12% (ma scenderà allo 0,1 nel 2014), quella sulle operazioni Over-the-counter (al di fuori delle borse) sale invece allo 0,22% (0,2% dal 2014). I titoli azionari delle società con una capitalizzazione di mercato complessiva inferiore al mezzo miliardo di euro sono esentati dall’imposta. 

I dubbi però non mancano. Specialmente in relazione alla presunta capacità dell’imposta di disincentivare in modo efficace le operazioni speculative. La transazioni ad alta frequenza, gli scambi algoritmici di natura totalmente speculativa, ad esempio, saranno tassati in Italia con un’aliquota dello 0,02%, ovvero a un quinto rispetto agli scambi ordinari di borsa. Le operazioni di intraday trading, che permettono agli operatori di guadagnare di volta in volta su una miriade di margini di prezzo nel corso delle contrattazioni, sono state invece escluse dalla tassazione.

Infine i derivati: a novembre, il governo aveva tentato di esentarli una prima volta incontrando però il parere contrario della Camera. La versione finale della legge ha quindi escluso l’esenzione preferendo però un’imposta fissa rispetto all’aliquota percentuale. Il che, in sostanza, significa che qualsiasi transazione milionaria effettuata su un pacchetto di azioni tramite un contratto swap (il più caro dal punto di vista fiscale) non potrà comunque costare all’operatore più di 200 euro (il che, per un contratto da 10 milioni, ad esempio, corrisponderebbe a un’aliquota effettiva dello 0,002%).

Il piano originario di cui discuterà ora la Commissione Ue e che, stando a quanto dichiarato dallo stesso Semeta, non dovrebbe subire sostanziali modifiche, prevede una tassazione dello 0,1% sugli scambi azionari e obbligazionari e dello 0,01% sui derivati. Le stime sul gettito annuale della tassa sul totale degli 11 Paesi si aggirano attorno ai 35 miliardi. La destinazione e l’utilizzo dei suoi ricavi sono tuttora oggetto di discussione.

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