Sviluppo inaspettato per il caso di Alessandro Sallusti, il direttore de Il Giornale condannato a 14 mesi di carcere per diffamazione. Il Ministro della Giustizia Paola Severino, infatti, ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano la domanda di grazia presentata in favore del giornalista dall’avvocato Ignazio La Russa e ha disposto attività istruttoria “nell’ambito della quale -si legge in una nota del ministero – ha immediatamente disposto la necessaria attività istruttoria, dovranno essere acquisiti i pareri della Procura generale di Milano e del magistrato di Sorveglianza”. Una richiesta presentata formalmente dal legale del giornalista ma che, di fatto, è come se fosse stata portata all’attenzione del presidente della Repubblica da Sallusti stesso. Ma il direttore del Giornale scrive su Twitter“Non ho chiesto nulla, se il Presidente valuta la grazia è un segnale importante per tutti”. 

Non appena ultimata l’istruttoria, il ministro Severino “invierà al Presidente della Repubblica il fascicolo per le determinazioni di sua esclusiva competenza ai sensi dell’art. 87 della Costituzione per l’esercizio del potere di clemenza, così come precisato dalla sentenza 200/2006 della Corte Costituzionale“.

Intanto la richiesta della grazia arriva anche da 328 parlamentari, le cui firme sono state raccolte dal deputato del Pdl, Luca d’Alessandro e consegnate al Quirinale. L’iniziativa promossa da d’Alessandro, con primo firmatario il segretario del Pdl, Angelino Alfano, ha ottenuto l’adesione di oltre un terzo del Parlamento italiano e, al di là delle singole valutazioni personali sulla vicenda, ha lo scopo di appellarsi alla “saggezza del Capo dello Stato per risolvere una questione che nessuna delle parti in causa è stata in grado di dirimere”. 

La “grazia” nel Codice Penale – E’ regolamentata dall’articolo 174, che dice: “L’ indulto, o la grazia, condona in tutto o in parte la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna”. L’articolo 681 del Codice di Procedura Penale regolamenta invece in cinque commi i provvedimenti relativi alla grazia: “La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica – prevede il comma 1 – è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di Grazia e Giustizia”. Nel comma2 si specifica inoltre che “se il condannato è detenuto, o internato la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la Corte di Appello del distretto ove ha sede il giudice competente, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni”.

“La proposta di grazia – si legge nel comma 3 – è sottoscritta dal presidente del Consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2”. Inoltre, secondo quanto riportato nel comma 4, “la grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice competente ne cura l’esecuzione, ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti”. “In caso di grazia sottoposta a condizioni – recita infine il comma 5 – si provvede a norma dell’art.672 comma 5”, che sancisce che amnistia e indulto condizionati hanno l’effetto di sospendere l’esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, in assenza di questo, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. Amnistia e indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, è dimostrato l’adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio è subordinata.

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