“Opere di carattere quasi faraonico” con i soldi pubblici. E’ la riflessione del giudice per l’udienza preliminare di Milano, Maria Cristina Mannocci, che si può leggere nelle motivazione della sentenza di condanna a dieci anni di reclusione per l’uomo d’affari, Pierangelo Daccò, accusato di associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta.

I modi di agire di Pierangelo Daccò, secondo il giudice, “escludono una occasionalità o episodicità” della illecita condotta, mostrando, al contrario, una “professionalità” dell’imputato che si è concretizzata nella preparazione di uno schema societario adeguato alla perpetrazione dei reati di bancarotta patrimoniale, ma anche dei reati di evasione fiscale e riciclaggio“. Uno schema societario “talmente fitto che nemmeno Daccò è stato in grado di ricordare chi partecipa a quale società, tanto da affermare che tutte sono riconducibili a lui, ma che il resto lo ha fatto il suo commercialista Grenci”. Per il giudice “nessun dubbio” sussiste per i danni provocati alla Fondazione San Raffaele – finita sull’orlo della bancarotta – sia per le somme “materialmente drenate”, sia riguardo al “danno patrimoniale e non patrimoniale”. 

E nessun dubbio nemmeno riguardo la consapevolezza da parte dell’imputato della situazione finanziaria in cui versava l’ospedale. La Mannocci infatti scrive che “appare arduo ritenere che, vista la frequenza e la natura delle sue visite al San Raffaele, il solo Pier Angelo Daccò non si fosse accorto di una situazione di crisi che era perfettamente nota a tutti all’interno della struttura ospedaliera”. Molti passaggi delle motivazioni il giudice li dedica a dimostrare la consapevolezza dell’uomo d’affari della situazione di dissesto patrimoniale in cui si trovava la fondazione.

Una delle tesi difensive infatti era stata quella che Daccò non aveva compreso la situazione economica in cui versava il San Raffaele. Invece “dagli atti – sostiene il gup – emergono plurime e univoche circostanze che permettono di affermare la sussistenza della sua piena conoscenza e consapevolezza di una situazione sul ‘filo del rasoio’ e quindi di rischio in cui il San Raffaele si trovava già al momento in cui sono avvenute le condotte contestate”. Il giudice ricorda di incontri tra Daccò e il direttore generale della sanità lombarda, Carlo Lucchina, e in relazione a questi osserva che “anche solo per farsi portavoce del San Raffaele davanti al massimo organo amministrativo della sanità regionale, Daccò doveva accuratamente conoscere (come ovviamente conosceva) la situazione gestionale e finanziaria dell’ente di cui aveva il potere di spendere il nome e da cui ha peraltro ricevuto ingentissimi versamenti di denaro“.

Per quanto riguarda le opere “faraoniche” pagate con i soldi pubblici, “il San Raffaele, pur essendo una realtà di eccellenza in ambito sanitario – spiega il gup – fondava la propria sopravvivenza sui corrispettivi della propria attività (che non avrebbero da soli permesso di sopravvivere) e su contributi pubblici in genere non determinabili a priori anno per anno, anzi, la scarsità di questi contributi, soprattutto quelli regionali, è stata oggetto spesso di lagnanze anche pubbliche del dominus della Fondazione, don Luigi Verzè, morto il 31 dicembre dell’anno scorso. A fronte di ciò il regime delle spese era ingente: si andava da continue opere di ristrutturazione e ampliamento, talvolta di carattere quasi faraonico, ad iniziative, in Italia e all’estero, la cui redditività era nulla, passando per acquisizione di strutture e strumenti (questi effettivamente destinati a finalità sanitarie) che imponevano un impegno altrettanto ingente”.

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