Non si sa ancora se la decisione dei giudici verrà resa nota già domani. Quello che è certo è che quella che si svolgerà sarà un’udienza fondamentale per la risoluzione del conflitto d’attribuzione tra poteri dello Stato sorto tra il Quirinale e la Procura di Palermo. Dopo che il 23 novembre scorso sono stati depositati alla Corte costituzionale gli atti di una memoria illustrativa della procura, la Consulta terrà l’udienza pubblica per esaminare da una parte il ricorso promosso dal capo dello Stato Giorgio Napolitano dopo che sono state intercettate alcune sue conversazioni telefoniche con l’ex ministro Nicola Mancino, le cui utenze erano state messe sotto controllo dai pm che indagano sulla presunta trattativa Stato-mafia; e dall’altra per valutare le controdeduzioni dei magistrati palermitani.

Ecco a confronto le posizioni delle parti come emergono dagli atti depositati: il ricorso del Colle stesso dall’Avvocatura dello Stato, la memoria di costituzione predisposto dai legali che rappresentano la Procura di Palermo e le relative memorie illustrative presentate dal Quirinale e dai pm:

LA PROCURA: IL PM NON PUO’ DISTRUGGERE INTERCETTAZIONI – Il ricorso del Colle è inammissibile perché si rivolge “non nei confronti dell’autorità giudicante” alla quale “spetta in via esclusiva il potere di disporre la distruzione di intercettazioni”, ma alla Procura, cioè ai pm, “che di quel potere non dispone”. Solo il Gip, previa udienza, può disporre la distruzione dei nastri.

IL COLLE: IL PM DOVEVA CHIEDERE A GIP DISTRUZIONE INTERCETTAZIONI – Non “è stato mai richiesto al pm di disporre l’immediata distruzione” delle intercettazioni: la richiesta del ricorso va interpretata “alla luce dei poteri che la Costituzione riconosce al pm” e va letta assieme al decreto con cui il 16 luglio ha proposto il conflitto. Decreto che “fa corpo con il ricorso” e “lamenta il fatto che il pm non abbia immediatamente richiesto al giudice la distruzione delle intercettazioni”.

IL COLLE: INTERCETTAZIONI ILLEGITTIME – Le intercettazioni del Capo dello Stato “pur se indirette e fortuite, sono illegittime, perché effettuate in violazione” dell’art. 90 della Costituzione sull’irresponsabilità del Capo dello Stato. Ne discende una “inutilizzabilità assoluta”. Anche le legge 219/1989 dice che il Presidente è intercettabile solo se “la Corte Costituzionale ne abbia già disposto la sospensione dalla carica”. I nastri vanno distrutti applicando l’art. 271 del codice di procedura penale sulle intercettazioni vietate: se vale per le intercettazioni di avvocati, confessori, medici, vale a maggior ragione per il Capo dello Stato: in questo caso il giudice dispone la distruzione.

LA PROCURA: NON SI PUO’ VIETARE UN FATTO CASUALE – Le intercettazioni sono state casuali perché indirette, visto che intercettato era Mancino, e “il fatto fortuito non può costituire oggetto di divieto”. Inoltre il “conflitto non si rivolge verso un atto, ma contro un “intento di attivare una procedura camerale” per la distruzione delle intercettazioni ed è quindi “un conflitto intorno alla ipotetica scelta di una soluzione processuale”.

LA PROCURA: NESSUNA MENOMAZIONE, IL PRESIDENTE NON E’ IL RE – “I fatti lamentati nel ricorso non costituiscono menomazione delle attribuzioni del Presidente della Repubblica”. Una immunità assoluta si potrebbe ipotizzare per il Presidente solo se “gli si riconoscesse una totale irresponsabilità giuridica”, ma “una simile irresponsabilità finirebbe per coincidere con la qualifica di ‘inviolabilè che caratterizza il Sovrano nelle monarchie”. Anche nell’ordinamento spagnolo “una legittima intercettazione” in cui “accidentalmente figuri il Re come mero interlocutore non equivale a investigare la figura del Re e la registrazione ben potrebbe essere valutata dal giudice istruttore”.

IL COLLE: IL RE NON C’ENTRA, LA MANCATA SEGRETEZZA LEDE INTERESSE NAZIONE – “Dalla mancata segretezza” delle comunicazioni del Presidente “deriva una menomazione non solo delle attribuzioni del Presidente della Repubblica, ma ancor più dei supremi interessi nazionali affidati alla sua cura”. E “l’immunità riconosciuta al Presidente dalla Costituzione non è legata ad antichi privilegi ormai obsoleti, ma è diretta ad assicurargli la libertà di azione, di comunicazione e la riservatezza connesse allo svolgimento delle sue funzioni”. “Appare quindi curioso e ad effetto – e comunque palesemente infondato se non inconferente – il richiamo all’inviolabilità del Re nell’ordinamento spagnolo”.

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