“Un massacro ingiustificabile“, “una pura esplosione di violenza“. E’ il timbro finale della corte di Cassazione sull’irruzione alla scuola Diaz condotta dalla Polizia di Stato durante il G8 di Genova del 2001, conclusa con oltre 60 feriti su 93 arrestati. “La condotta violenta” della polizia ha “gettato discredito sulla Nazione agli occhi del mondo intero”, si legge nelle motivazioni, depositate oggi, della sentenza che il 5 luglio scorso ha condannato 25 poliziotti presenti al blitz, compresi diversi alti funzionari del Viminale poi decaduti dai loro incarichi a causa dell’interdizione dai pubblici uffici sancita dai giudici. Tra i condannati Franco Gratteri, capo della Direzione centrale anticrimine, Gilberto Caldarozzi, capo del Servizio centrale operativo, Giovanni Luperi, capo del dipartimento analisi dell’Aisi, l’ex Sisde. Oltre a Vincenzo Canterini, allora comandante del Reparto mobile di Roma, ormai a riposo. 

A questo proposito, la sentenza firmata dai consiglieri Piero Savani e Stefano Palla mette in evidenza  “l’odiosità del comportamento” di chi, “in posizione di comando a diversi livelli come i funzionari, una volta preso atto che l’esito della perquisizione si era risolto nell’ingiustificabile massacro dei residenti nella scuola, invece di isolare ed emarginare i violenti denunciandoli, dissociandosi così da una condotta che aveva gettato discredito sulla Nazione agli occhi del mondo intero e di rimettere in libertà gli arrestati, avevano scelto di persistere negli arresti creando una serie di false circostanze”. Ce n’è anche per l’allora capo della polizia Gianni De Gennaro, mai indagato nel processo principale sulle violenze alla Diaz e assolto in un procedimento parallelo per induzione alla falsa testimonianza. C’era “l’esortazione rivolta da capo della polizia ad eseguire arresti” dopo due giorni di scontri fuori controllo, scrivono i giudici, alla base della decisione di intervenire nella scuola quando ormai il G8 era finito. 

Leggi la sentenza integrale della Cassazione (prima e seconda parte)

DAI VERTICI “CARTA BIANCA” SULLA VIOLENZA. “L’assoluta gravità – si legge nella sentenza numero 38085 – sta nel fatto che le violenze, generalizzate in tutti gli ambienti della scuola, si sono scatenate contro persone all’evidenza inermi, alcune dormienti, altre già in atteggiamento di sottomissione con le mani alzate e, spesso, con la loro posizione seduta in manifesta attesa di disposizioni”. Per questo si può affermare che si è “trattato di violenza non giustificata e punitiva, vendicativa e diretta all’umiliazione e alla sofferenza fisica e mentale delle vittime”. E se questo è potuto succedere, è perché  “la mancata indicazione, per via gerarchica, di ordine cui attenersi” si è tradotta “in una sorta di carta bianca, assicurata preventivamente e successivamente all’operazione”. Tutti, insomma, erano liberi “di usare la forza ad libitum”.

I poliziotti che fecero irruzione, infatti, “si erano scagliati sui presenti, sia che dormissero, sia che stessero immobili con le mani alzate, colpendo tutti con i manganelli (detti ‘tonfa’) e con calci e pugni, sordi alle invocazioni di ‘non violenza’ provenienti dalle vittime, alcune con i documenti in mano, pure insultate al grido di ‘bastardi’”. La “sconsiderata violenza adoperata dalla polizia”, va attribuita in particolare agli uomini del VII Nucleo Antisommossa del Reparto mobile di Roma,  al quale “era stata affidata la prima fase di ‘messa in sicurezza’ della scuola, con caratteristiche rimaste peraltro ignote”. Secondo i giudici, che richiamano anche una consulenza dei carabinieri del Ris, “nessuna situazione di pericolo si era presentata agli operatori di polizia”.

La Cassazione condivide il giudizio espresso dalla Corte d’Appello di Genova quando, nel 2010, ha bollato l’attività della polizia come “condotta cinica e sadica, in nulla provocata dagli occupanti la scuola, tanto che il comandante del VII nucleo Michelangelo Fournier ha, con acrobazia verbale tanto spudorata quanto risibile, dapprima parlato di ‘colluttazioni unilaterali’, per poi finire con l’ammettere la reale entità dei fatti, per descrivere i quali ha usato la significativa e fotografica espressione ‘macelleria messicana’”.

La ”gravità” dei reati commessi dai funzionari della polizia, scrive ancora la Cassazione, come quello della violazione “dei doveri di fedeltà” delle calunnie e dei falsi, legittima il no “al riconoscimento delle attenuanti generiche” a favore degli imputati. Che hanno commesso una “consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato in un lungo arco di tempo intercorso tra la cessazione delle operazioni ed il deposito degli atti in Procura”. Nonostante questo, nessuno dei partecipanti al ha mai mostrato “segni di sorpresa o rammarico per l’esito dell’operazione”.

L'”ESORTAZIONE” DI DE GENNARO: FARE ARRESTI PER SALVARE LA FACCIA. Ma perché i vertici della Polizia di Stato decisero di intervenire nella scuola utilizzata come dormitorio da diversi manifestanti la notte del 21 luglio 2001, quando il vertice G8 e le manifestazioni di protesta sfociate in violentissimi scontri erano ormai finite? La Cassazione smonta la versione ufficiale della normale perquisizione: “L’immagine della polizia doveva essere riscattata, essendo apparsa inerte di fronte ai gravissimi fatti di devastazione e saccheggio che avevano riguardato la città di Genova, e il riscatto sarebbe dovuto avvenire mediante l’effettuazione di arresti, ovviamente dove sussistenti i presupposti di legge”. 

Sul fronte delle responsabilità dei singoli imputati, la Cassazione rileva che l’allora vicecapo dello Sco Caldarozzi “era consapevole della falsità del rinvenimento delle molotov” all’interno della scuola, “perché, per sua affermazione, era entrato nella scuola e si era quindi potuto rendere conto che nelle aree comuni non vi era nulla del genere”. La corte rileva che Caldarozzi arrivò alla Diaz con Gratteri, allora capo dello Sco,  “mentre le violenze erano ancora in atto”. Per quanto riguarda Gratteri, merita la condanna per avere “dato impulso alla scellerata operazione mistificatoria” ed è stata “la figura apicale di riferimento per gli appartenenti alle squadre mobili”.

Per quanto riguarda Canterini, autore di un recente libro in cui in sostanza scarica le responsabilità del massacro sui colleghi degli altri reparti, oltre alla “partecipazione diretta e attiva per tutta la durata dell’operazione Diaz” la Cassazione contesta la sua richiesta “di redigere la relazione al questore” e di aver sollecitato certificati medici “attestati le lesioni subite dagli agenti, per suffragare il giudizio contenuto nella comunicazione della notizia di reato (la cui falsità è accertata) sulla proporzione tra forza usata e violenza e resistenza incontrata”. Sia Gratteri che Caldarozzi, ricorda la Cassazione, videro il corpo “esanime in terra” del giornalista inglese Mark Covell, pestato a sangue da diverse ondate di poliziotti fuori dalla scuola prima dell’inizio dell’irruzione e recentemente risarcito dal ministero dell’Interno con 350mila euro. A un ufficiale dei carabinieri che gli aveva indicato il ferito da soccorrere, “Caldarozzi disse di continuare a svolgere il suo lavoro”. “Altra figura in posizione apicale”, aggiunge la Cassazione, è quella di Giovanni Luperi, anche lui consapevole “dell’uso spropositato che era stato fatto della violenza” alla Diaz.

Nelle motivazioni della sentenza, i giudici sottolineano che in Italia non esiste il reato di tortura, e per questo non si è potuta evitare la prescrizione per i reati di lesioni gravi. Ma è provato oltre ogni ragionevole dubbio  “il ricorrere degli estremi fattuali della gravità e gratuità dell’uso della forza”.

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