Avvocato Caterina Malavenda, c’è chi approfitta del caso Napolitano per invocare una legge sulle intercettazioni che eviterebbe indiscrezioni come quelle di “Panorama”. È così?
Quelle telefonate sono state ritenute irrilevanti dalla Procura. Perciò non sono state trascritte e attendono di essere valutate, nell’apposita camera di consiglio, dal Gip per accertare se indagati e difensori la pensano come i pm; o se le ritengono processualmente utili.

Per valutarle, gli avvocati dovranno ascoltarle.
Certo. Infatti solo gli avvocati (non i loro clienti, cioè gli indagati) sono ammessi all’ascolto e non possono duplicare i file audio per prelevarne copia. Allo stato, a quel che si sa, nessuno di loro ha esercitato questa facoltà, il che riduce di molto il numero delle persone che ne conoscono il contenuto.

All’esito della camera di consiglio, cui ancora una volta sono ammessi solo i difensori, il Gip potrà stralciare le intercettazioni, escludendole dal materiale probatorio.
E gli interessati potranno chiederne la distruzione a tutela della loro privacy.

Ora il contenuto delle telefonate è segreto.
Gli atti processuali sono segreti fino a quando l’indagato non ne può avere conoscenza; dopo, se ne può pubblicare il riassunto. Ma le intercettazioni, prima che vengano trascritte quelle rilevanti, sono solo un flusso informatico o telematico, a cui può accedere solo il difensore.

Che però può raccontare le telefonate, anche irrilevanti, anche distrutte, al suo cliente indagato.
Certo. Chiuse le indagini, il contenuto delle intercettazioni è noto agli indagati, sia pure in via mediata (tramite i difensori). Dunque divulgare i temi trattati anche nelle conversazioni poi stralciate non è un reato, chiunque ne sia il responsabile .

Quindi, alla fine, un indagato che abbia saputo dal suo legale che cosa c’è nelle telefonate Napolitano-Mancino, potrebbe legittimamente rivelarlo a un giornalista e questi scriverlo senza violare segreti o commettere reati.
Sì. Rimangono solo profili di opportunità da valutare caso per caso. Ma il criterio dell’opportunità non può condizionare l’attività del cronista: se viene informato da una fonte attendibile, può legittimamente parlarne, senza commettere alcun reato.

È davvero necessaria una nuova legge?
Violare il segreto investigativo è già reato, non c’è bisogno di vietarlo un’altra volta. Si potrebbe stabilire che tutte le parti, compresi gli avvocati, sono tenute al riserbo previsto per i pubblici ufficiali, cioè per pm e poliziotti, prima dell’individuazione delle conversazioni rilevanti. E in caso di violazione, applicare la sanzione prevista dall’art. 379 bis del codice per chi rivela i segreti inerenti un procedimento. Un limite ragionevole.

Per punire i cronisti?
No, solo chi ha preso parte a un atto coperto da segreto e lo divulga. I giornalisti che apprendono segreti da costoro sono “utilizzatori finali” di notizie di interesse pubblico e devono restare penalmente immuni.

Per combattere i ricattatori non è meglio dare pubblicità totale agli atti?
Certo la mancata diffusione dei contenuti di un’intercettazione, quando se ne conosce l’esistenza, ma anche la sua distruzione possono incentivare illazioni e ipotesi anche fantasiose, destinate a rimanere prive di conferma o smentita. Ma, se tutto funziona a dovere, tutte le intercettazioni irrilevanti, note solo alle parti, finiscono in un archivio non accessibile.

Napolitano, per disinnescare illazioni e ricatti, potrebbe mandare i suoi avvocati dal Gip a chiedere di non distruggere le sue telefonate?
È suo diritto di soggetto terzo indirettamente intercettato chiedere che siano distrutte. Ma può anche non chiederlo, nel qual caso non vengono distrutte e restano nell’archivio riservato fino a fine processo.

E ora, per stroncare indiscrezioni che reputa false, può rivelare cosa disse a Mancino, o violerebbe il segreto delle indagini?
Chi prende parte a una telefonata sa cos’ha detto, senza bisogno di accedere ad atti segreti: dunque, se ne rivela il contenuto, non viola alcun segreto né commette reato. Anche perché non è parte nel processo. E oltretutto, nel caso specifico, la Procura di Palermo ha già detto che le telefonate Mancino-Napolitano sono irrilevanti, dunque chi le racconta non può essere accusato di intralciare le indagini.

da Il Fatto Quotidiano dell’1 settembre 2012

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