Non c’è stata la prova di un accordo tra Unipol e i “contropattisti”. Ma il governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio, pur non commettendo alcun reato, non è rimasto imparziale. Sono i due punti salienti delle motivazioni della sentenza di assoluzione depositate dai giudici della Corte d’Appello sul processo per la scalata di Unipol a Bnl. “Non si è raggiunta la prova che vi sia stato un accordo fra Unipol (e le banche amiche) ed i contro pattisti” e dunque non è provato l’accordo “volto a garantire ad Unipol l’influenza dominante su Bnl” scrivono i magistrati che il 30 maggio scorso avevano pronunciato il dispositivo con il quale cadeva l’accusa principale nei confronti di Fazio, l’amministratore delegato di Unipol Carlo Cimbri e altri 10 imputati, cioè l’aggiotaggio. 

Due sole le condanne e per i reati di ostacolo alla vigilanza e insider trading: un anno e 7 mesi per Giovanni Consorte e un anno e sei mesi per il suo principale collaboratore Ivano Sacchetti. Secondo il collegio, “non si è raggiunta la prova” dell’accordo illecito per la tentata scalata. “Una prova che, del resto – scrivono i giudici – fin dall’origine appariva di difficile individuazione”. La corte, dunque, “non può che prendere atto di tale carenza probatoria non rientrando nei suoi poteri la riconsiderazione del fatto complessivo al fine di individuare un eventuale diverso atteggiarsi sia del patto sia della conseguente genesi della ‘alterazione sensibile’ del prezzo del titolo quotato”.

Quanto al giudizio sull’allora presidente di Bankitalia Fazio non è stato “arbitro della contesa, come sembrerebbe più consono per una autorità di vigilanza” ma ha assunto il ruolo di “sodale di una delle forze contrapposte” per difendere l’”italianità” della Bnl. Si tratta però “di condotte che in sè non hanno immediato rilievo penale e che lo avrebbero acquistato” solo se fosse stato provato un accordo illecito nella tentata scalata Unipol. 

La Corte d’Appello milanese, nelle 150 pagine di motivazioni, parla del “disegno perseguito da Banca d’Italia, fin dal 19 marzo 2005” per contrastare l’offerta del Banco di Bilbao, interessato ad acquisire la Bnl. “Banca d’Italia ed il Governatore Fazio – si legge – non avevano solo lanciato l’idea ma avevano poi tenuto condotte coerenti con il proposito di raggiungere il risultato voluto”. Condotte però che non hanno “rilievo penale” e che “lo avrebbero acquistato solo se la realizzazione del progetto complessivo di contrasto” al Banco di Bilbao “avesse comportato dei passaggi, dei segmenti di azione, essi sì concretanti reato”. Era possibile però, secondo i giudici, anche raggiungere “il voluto risultato finale anche senza commettere alcuna ipotesi di manipolazione del mercato”.

La Corte sottolinea comunque come “appaia del tutto scontato che anche in Banca d’Italia, e quantomeno nel Governatore Fazio, fosse ben presente la falsità dei comunicati di Unipol quand’essa affermava che il suo obiettivo era la protezione dell’investimento in Bnl Vita e non la conquista di tutta la Bnl”. Fazio si è mosso come un “sodale” in “forza di un principio”, quello della “italianita”, “di una ragione, discrezionalmente ritenuta valida (ma non prevista da alcuna normativa di settore) e comunque non palesata e non comunicata al mercato”. E nemmeno “resa nota (per evidenti ragioni di contrasto sostanziale con quella normativa) alla Commissione Europea”.

Per i giudici non c’è però prova di un accordo illecito per la tentata scalata di Unipol a Bnl. “Nessuna delle condotte, conversazioni e dichiarazioni – spiega la Corte – consente di affermare che si fosse concluso fra Unipol ed i contro pattisti il patto del 21-23 maggio 2005 posto a base dell’accusa”. Anzi, conclude il collegio, “emergono plurimi elementi di contrasto con tale assunto”, i quali “indicano come, fino alla fine di giugno del 2005, non fosse stato concluso alcun accordo fra Unipol ed i contro pattisti”.

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