La legge 194 sull’aborto al vaglio della Consulta: il 20 giugno la Corte Costituzionale esaminerà la norma a seguito del ricorso presentato dal tribunale di Spoleto lo scorso gennaio che ha chiesto l’esame di costituzionalità dopo la richiesta di una minorenne di abortire senza coinvolgere i genitori. In particolare, l’articolo su cui la Consulta è chiamata a pronunciarsi in Camera di Consiglio è il numero 4. Questa parte della norma stabilisce che per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni, “la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito” può rivolgersi a un consultorio. Il caso in esame riguarda una ragazza minorenne, ma la norma in esame ha in realtà valore e ricaduta ben più ampia sul diritto della donna di scegliere se portare avanti o meno la gravidanza. E quindi potrebbe avere conseguenze anche sull’intero impianto della legge.

Tutto parte da una caso relativo a una ragazza di Spoleto, che si è rivolta al consultorio e ha manifestato la sua ferma volontà di abortire, senza per altro coinvolgere in questa sua decisione i genitori. Nelle relazioni dei servizi sociali citati negli atti del giudice tutelare dei Tribunale di di Spoleto, la ragazza viene descritta come motivata da “chiarezza e determinazione”, convinta di “non essere in grado di crescere un figlio, nè disposta ad accogliere un evento che non solo interferirebbe con i suoi progetti di crescita e di vita, ma rappresenterebbe un profondo stravolgimento esistenziale”.

Il contrasto rilevato dal giudice minorile che ha sollevato incidente di costituzionalità, riguarda quanto indicato dalla Corte europea per i diritti dell’uomo sulla tutela assoluta dell’embrione umano. Secondo il giudice la facoltà prevista dall’articolo 4 della legge 194 di procedere volontariamente all’interruzione della gravidanza entro i primi 90 giorni dal concepimento comporta “l’inevitabile risultato della distruzione di quell’embrione umano che è stato riconosciuto quale soggetto da tutelarsi in modo assoluto”. Proprio in conseguenza di questa sentenza l’articolo 4 della legge 194 si porrebbe in contrasto con i principi generali della Costituzione ed in particolare con quelli della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (articolo 2) e del diritto fondamentale alla salute dell’individuo (articolo 32 primo comma della Costituzione). Altre obiezioni sono state formulate dal giudice con riferimento agli articoli 11 (cooperazione internazionale) e 117 (diritto all’assistenza sanitaria e ospedaliera) della Costituzione.

Alla luce di queste valutazioni il giudice con la sua ordinanza del 3 gennaio scorso ha chiesto, d’ufficio, la pronuncia della Consulta.

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