La Camera ha nominato Giovanna Bianchi Clerici e Antonello Soro membri dell’Autorità garante della privacy. La Clerici, consigliere d’amministrazione Rai uscente e candidata dalla Lega e Pdl, ha ottenuto 179 voti, mentre l’ex capogruppo del Pd alla Camera ne ha ottenuti 167.

Spulciando nella legge istitutiva del Garante ci si accorge dei requisiti che devono possedere gli eletti a tali alti incarichi. In particolare l’articolo 153 del decreto legislativo 196 del 2003, con riferimento ai requisiti che devono possedere i nominati dal Parlamento, stabilisce espressamente:

“1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.”

Ora, Antonello Soro è laureato in medicina e chirurgia e primario ospedaliero in dermatologia, come appare dal curriculum inviato al presidente Fini dall’onorevole Franceschini, capogruppo del Pd alla Camera. Per quanto io cerchi di far conciliare idealmente le mie conoscenze di diritto con quelle di dermatologia non riesco a vedere come tale scienza medica sia in grado di formare gli “esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni“.

Cosi come appare difficile rintracciare i requisiti del diritto e dell’informatica, ma ci si può sbagliare, nello specchiato curriculum della leghista Giovanna Bianchi Clerici che appare laureata in lingue e civiltà orientali ed è giornalista professionista. Leggendo il suo curriculum, inviato diligentemente all’Ufficio di presidenza della Camera dall’onorevole Dozzo della Lega Nord (quando già era praticamente scaduto il termine per il deposito dei curriculum stabilito da Gianfranco Fini tre settimane prima), ci si domanda in effetti quale sia la relazione tra diritto, informatica e privacy in grado di giustificare tale nomina.

Del resto i requisiti per le elezioni alle alte cariche delle Autorità (e non solo) sembrano essere interpretate dal Parlamento secondo criteri che sfuggono alla capacità di comprensione del cittadino comune.

L’avvocato Giuseppe Fortunato, ad esempio, membro del Collegio della Privacy uscente, fu indicato come membro nel 2005 dopo che nel 2002 la Corte di Cassazione l’aveva condannato in via definitiva per violazione della privacy (Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 9331 del 8 marzo 2002), come risulta fra l’altro da un’interrogazione presentata nel 2010 dal senatore Elio Lannutti.

Tra le interpretazioni più originali dei requisiti dei candidati alle Authority del recente passato fornite dal Parlamento c’è senz’altro quella che riguarda Giorgio Guazzaloca, già sindaco di Bologna. Era presidente della Federcarni, ovvero l’associazione nazionale dei macellai, quando il 29 dicembre 2004 fu eletto nel collegio dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

I presidenti di Camera e Senato intesero dare in tal modo attuazione al secondo comma dell’articolo 10 della legge Antitrust del ’90, in base alla quale i commissari “sono scelti tra persone di notoria indipendenza, da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità”.

Inutile dire che all’epoca le polemiche furono roventi.

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Aggiornamento del 7 giugno 2012

Mi scrive l’Avvocato giuseppe fortunato, in margine al post che avete appena letto,  per dirmi che: “La  Cassazione penale non mi ha affatto condannato per violazione della privacy ma perchè nel 1994 – cioè prima della legge sulla privacy che è del 1996 – ho rivelato che assessori comunali  sperperavano il denaro pubblico telefonando a linee erotiche per milioni di lire al mese la notte dalla propria abitazione con i cellulari di servizio.  Mi sono secondo coscienza assunto tale responsabilità.”

Pubblico di seguito la mia risposta.

Il garantismo, a maggior ragione per il sottoscritto che esercita la professione di avvocato, è naturalmente d’obbligo,  ma i fatti vanno esposti correttamente.

Giuseppe Fortunato, membro del Garante privacy dal 2005 sino a pochi giorni fa è infatti stato condannato nel 2002 dalla Cassazione Penale in via definitiva  per il reato di cui all’art 326 (rivelazione di segreti di ufficio) del codice penale, norma che esiste dagli anni ‘40 dello scorso secolo.

Prima dell’entrata in vigore della legge 675/96, citata da Fortunato, e poi del decreto legislativo 196 2003, si parlava di violazione della riservatezza per identificare ciò che successivamente è stato denominato come privacy (per l’esattezza privacy informatica), e vari altri diritti di rilievo costituzionale.

Le fattispecie di trattamento illecito di dati personali sono poi confluite ad esempio nella previsione penale di cui all’art 167 del codice privacy.

Il diritto alla riservatezza (ovvero ciò che ricomprende anche la privacy) era, ed è tutelato fra le altre cose dall’art 15 della Costituzione, anch’essa più vecchiotta della legge sulla privacy del 96.

Nella fattispecie, come si diceva, Fortunato è stato ritenuto, dal Tribunale di Napoli, responsabile del reato previsto dall’art. 326 cod. pen. (rivelazione di segreti di ufficio) per essersi fatto dare da un impiegato della Sip i tabulati del traffico telefonico comunale ed in particolare quelli relativi ai telefoni cellulari in dotazione al sindaco e ad alcuni assessori e per avere divulgato in una conferenza stampa i dati così ottenuti, dai quali risultava che i cellulari erano stato usati anche per fini extra istituzionali (compresi i collegamenti con linee “hard”).

Fortunato ha proposto appello sostenendo che egli aveva agito nell’interesse generale, in relazione all’esigenza di controllo dell’attività della pubblica amministrazione.

La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il ricorso, in quanto ha escluso che l’imputato avesse diritto ad accedere ai dati della Sip e di divulgarli.

Questa decisione è stato confermata dalla Suprema Corte (Sezione Sesta Penale n. 9331 dell’8 marzo 2002, Pres. Romano, Rel. Colla), che ha affermato la prevalenza, in materia, dell’esigenza di rispettare il diritto alla riservatezza, tutelato dall’articolo 15 della Costituzione.

L’art. 15 – ha affermato la Suprema Corte – protegge tanto la segretezza dei contenuti delle conversazioni, quanto la riservatezza concernente i dati esterni ad esse, relativi ai destinatari delle comunicazioni, agli orari etc.; per tutelare la pubblica amministrazione il consigliere avrebbe dovuto limitarsi a chiedere l’intervento dell’Autorità giudiziaria, mentre non gli era consentito divulgare dati riservati in una conferenza stampa.

Molti quotidiani, all’atto della nomina di Fortunato nel 2005,  riportarono la notizia della condanna, e le critiche che ne scaturirono. Mi limito a citare ad esempio l’articolo a pag 16  del Corriere della sera del 17 marzo 2005  dal titolo «Alla Privacy uno che rivelava segreti» a firma Antonella Baccaro. Cito testualmente dall’articolo del Corriere (Fortunato) “Aveva spulciato illegittimamente i tabulati telefonici dell’ ex sindaco di Napoli, Antonio Bassolino, e di alcuni assessori della giunta. Ne aveva diffuso i contenuti in conferenza stampa. Aveva sostenuto che da quei cellulari erano partite anche chiamate «a luci rosse». Otto anni dopo, nel febbraio 2002, la Cassazione l’ aveva condannato definitivamente per «rivelazione dei segreti d’ ufficio». Ieri Giuseppe Fortunato, napoletano, 47 anni, è stato nominato dal Senato tra i quattro consiglieri del Garante per la Privacy su indicazione del Polo.

Il caso Napoli – La parabola del violatore della riservatezza che ne diventa paladino non è piaciuta però all’ opposizione che ieri a Palazzo Madama ne ha chiesto le immediate dimissioni. Fortunato, quando era consigliere comunale a Napoli, «è stato condannato a sei mesi di reclusione per violazione del segreto d’ ufficio, cioè per violazione della privacy» ha ricordato Massimo Brutti (Ds). Già ieri mattina il capogruppo dei senatori diessini, Gavino Angius, aveva segnalato al presidente del Senato, Marcello Pera, la questione. Ma la votazione nel pomeriggio si è svolta ugualmente e Fortunato è stato eletto insieme a Francesco Pizzetti, mentre la Camera indicava gli altri due consiglieri nelle persone di Mauro Paissan e dell’ ex presidente della Regione Calabria, Giuseppe Chiaravalloti.

All’ opposizione ha replicato il vicepresidente di An, Ignazio La Russa, parlando di «aggressione politica» mentre Lucio Malan (Fi) ha difeso la scelta di Fortunato: «Ha chiuso i suoi conti con la giustizia»”

Ho già indicato invece nel pezzo l’interrogazione effettuata nel 2010  al Senato dal Parlamentare Elio Lannutti.

Qui ci si può fare un’idea della pronuncia della Cassazione 

Credo sinceramente che  non ci sia null’altro da aggiungere.

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