La chiamano “rapida ripresa”. La rapida ripresa “delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguata” nei comuni colpiti dal sisma del 20 maggio è alla base dell’ordinanza numero 2 emessa dalla protezione civile nazionale. Purtroppo però, al momento della sua applicazione, non fa che ottenere l’effetto contrario.

Si tratterebbe di una clamorosa svista della presidenza del Consiglio dei ministri quella che affida al titolare dell’attività produttiva l’onere di acquisire la certificazione di agibilità sismica, rilasciata da un professionista abilitato. Già, perché la “agibilità sismica”, normativamente parlando, non esiste affatto.

A denunciare quello che potrebbe essere un grossolano errore, capace di recare più danni che benefici nelle terre colpite dal terremoto, è proprio uno degli ingegneri incaricati delle verifiche nella provincia di Ferrara. Francesco Rendine, consulente in materia di costruzioni per varie procure e ingegnere addetto alla sicurezza, in questi giorni ha preso in visione un centinaio di strutture colpite dal sisma per rilasciarne il certificato di agibilità.

Ma non appena gli è capitato di esaminare l’ordinanza della protezione civile ha avuto un sussulto: “qui chiedono l’impossibile, qui condannano le imprese a non riaprire più”. Il motivo dell’allarme è tutto in quella definizione di “agibilità sismica”, “non prevista in alcun testo a disposizione dell’ordine degli ingegneri”, assicura il perito. “Diverso sarebbe stato – aggiunge – se il capo della protezione civile Franco Gabrielli, che firma l’ordinanza, chiedesse una dichiarazione di agibilità, o al massimo di agibilità nei confronti di un terremoto di intensità equivalente a quello in esame”. E invece a un eventuale certificatore “si chiede in pratica di firmare un assegno in bianco, assumendosene la responsabilità”.

A livello pratico, un’azienda dovrà attendere questa certificazione basata su una valutazione impossibile da farsi. In assenza di essa non potrà riaprire. Difficile dunque parlare di “rapida ripresa”, anche se il disguido tecnico è di casa per la protezione civile. Già nel 2009, in occasione della ricostruzione in Abruzzo, si utilizzò la medesima definizione. In quel caso l’ordinanza accompagnava l’oscuro concetto con una vaga definizione: “ll concetto di agibilità sismica è legato all’uso dell’edificio nel corso della crisi sismica in atto. L’evento da cui ci si vuole proteggere è legato alle caratteristiche della crisi in atto (Magnitudo, localizzazione epicentrale, distanza dell’edificio oggetto dell’ispezione dall’epicentro, ecc) e può essere significativamente diverso dal terremoto di progetto per edifici nuovi o esistenti. Gli interventi che vengono proposti sono pertanto quelli necessari all’uso a breve termine dell’edificio e sono assimilabili, per tipologia ed estensione, a quelli del pronto intervento”.

Tutto risolto? Nemmeno per sogno. “Come faccio a sapere, io collaudatore – si chiede Rendine -, come è costruito un edificio senza prima smontarlo ed esaminarlo a fondo? Servono indagini lunghe e onerose, altro che rapide”.

Ma l’ordinanza numero 2 porterebbe con sé un altro ostacolo tutt’altro che secondario per la ricostruzione. Nell’allegato 1 è presente l’elenco dei comuni interessati dal terremoto del 20 maggio. “Gli imprenditori che hanno un capannone in uno dei comuni in lista si trova, per usare un francesismo, cornuto e mazziato: devono ottenere la famigerata agibilità sismica a differenza di chi magari ha il capannone in un comune limitrofo che non ha subito danni dal sisma”. Ovvia la conseguenza ipotizzabile: “tanto vale trasferire la produzione in quell’altra municipalità, o a questo punto da tutt’altra parte”. Un incentivo, insomma, alla delocalizzazione.

Fortunatamente sembra che nelle alte sfere si stia cercando di riparare alla svista. Fonti della protezione civile fanno sapere che già domani, nel decreto al vaglio dalla presidenza del consiglio, verrà inserita una norma esplicativa che aiuti, questa volta davvero, la “rapida ripresa”.

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