L’hanno denominata “Macchia nera“. Non si tratta, però, dell’operazione del 2009 della procura di Bolzano che ha portato all’arresto di soggetti che si scambiavano su internet materiale neonazista e divulgavano concetti e idee fondate sulla discriminazione razziale, né della operazione sui falsi invalidi Inps, per la quale è diventato giustamente famoso il Colonnello delle Fiamme gialle Umberto Rapetto, direttore del nucleo frodi telematiche della Guardia di Finanza, e silurato, tra diverse polemiche, qualche giorno fa.

L’operazione “Macchia nera” di questi giorni è invece l’ultimo atto della guerra al filesharing di materiale protetto dal diritto d’autore, dichiarato dalle autorità italiane. La guardia di finanza di Brescia, infatti, su ordine del gip presso il medesimo tribunale e su richiesta del pubblico ministero Gian Maria Pietrogrande della locale procura  ha richiesto ai provider italiani l’oscuramento  preventivo dei portali dduniverse.net e www.dduniverse.net, l’inibizione all’accesso degli utenti italiani. I portali inibiti ai cittadini italiani sarebbero, secondo il provvedimento firmato dal gip di Brescia, dei meri indicizzatori di file torrent.

Si legge nel provvedimento: “l’immissione (di opere protette dal diritto d’autore, ndr) avviene rendendo disponibili sulle pagine web codici alfanumerici complessi del tipo torrent – in grado di identificare univocamente i singoli file relativi ad opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore – ed indicizzando e promuovendo collegamenti detti “ed2k” ai file medesimi, in talk modo gli utenti registrati su detto sito sono in grado di scambiare tra loro copie integrali o parziali dei file stessi, il tutto con finalità di lucro rappresentato dagli introiti derivanti dalle inserzioni pubblicitarie a pagamento inserite sul sito (cd banner).”

La novità del decreto di sequestro preventivo, rispetto a quanto accaduto in passato, risiede nel fatto che il portale (o meglio il suo titolare che rimane, per il momento ignoto) viene indicato come un concorrente diretto nel reato, nonostante la mera funzione di indicizzazione di siti esterni. Scrive il gip di Brescia: si configura il fumus di reato in relazione alla fattispecie di cui agli art 110 cp e 171 ter comma II lettra a bis della legge 22 aprile 1941 n 633 (la legge sul diritto d’autore ndr) e, in ogni caso, a quella di cui agli art 110 cp e 171 comma 1 lettera a bis della medesima legge”. Come insomma se le opere fossero presenti sul sito stesso e non altrove.

Altra novità di rilievo è l’indicazione di una responsabilità dei provider ai sensi del famigerato decreto Urbani del 2004, che ha introdotto le sanzioni anche penali, in tema di filesharing. Per la prima volta in Italia viene prospettata al provider di accesso (e non a quello su cui risiedono le opere) una sanzione pecuniaria, in caso di inosservanza dell’ordine del giudice, sino a 250 mila euro, salvo conseguenze più gravi (semplicemente accennate nell’ordine inviato ai provider) che si possono intuire e che sembrano prefigurare una possibile responsabilità per favoreggiamento (come del resto accaduto a due provider italiani qualche tempo fa nel caso btjunkie).

La lotta al filesharing in Italia sta in effetti assumendo caratteristiche di inusitata severità mai raggiunte in precedenza.

Articolo Precedente

Amici di Formigoni su Facebook. Aggiunti Pd, Fiom e cronisti. A loro insaputa

next
Articolo Successivo

Nomine Agcom su Twitter, Pd e Pdl non smentiscono. Guglielmi: “Patti osceni”

next