Le vicende giudiziarie dell’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi – e le numerose ricusazioni dei giudici componenti i collegi che lo dovevano giudicare – hanno reso evidente quanto sia delicato e fondamentale, in uno Stato di diritto, il rispetto del giudice naturale, cioè del giudice che ex ante è stabilito dalla legge. Infatti, è importante sapere con certezza chi sarà a giudicarti (anche per poterlo eventualmente ricusare) e che non si abbia conseguentemente la possibilità di nominare un giudice in base al libero arbitrio, circostanza che potrebbe portare ad abusi.

La regola, nei tribunali e in tutti gli uffici giudiziari, è resa concreta da meccanismi di assegnazione automatica. Esiste però un plesso giudiziario che fa eccezione, violando, a mio avviso, quello che è un fondamentale principio di diritto. Mi riferisco, in particolare, al Consiglio di Stato e ai Tar (che costituiscono, come noto, la giustizia amministrativa, del tutto distinta dai tribunali, dalle Corti di Appello e dalla Cassazione, cioè dalla giustizia ordinaria). Infatti solo per tali giudici è oggi previsto, addirittura, che partecipino al processo decisorio in camera di consiglio anche magistrati che non fanno parte del collegio giudicante.

La regola è disciplinata dall’art. 76 del codice del processo amministrativo, il quale prevede che “1. Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l’udienza. 2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio” ed è equivoca e aperta a interpretazioni diverse.

L’organo di autogoverno della Giustizia Amministrativa l’ha interpretata in modo da consentire – addirittura – la partecipazione di magistrati ulteriori alla discussione, pur senza diritto di voto, con una espressa delibera del 1.7.2011, che recita, testualmente: “in base al combinato disposto degli artt. 76 c.p.a. e 114 disp.att. c.p.c. ha deliberato che: a) le norme su richiamate, introducendo una misura organizzatoria particolarmente utile per una funzionale gestione dell’attività giurisdizionale, prevedono che tutti i magistrati chiamati nello stesso giorno a partecipare alla medesima udienza, pubblica o camerale, sono legittimati a partecipare alla successiva camera di consiglio, anche se non fanno parte del collegio che pronuncia la decisione, fermo restando che quest’ultima è deliberata esclusivamente dai rispettivi componenti del collegio

Un ibrido: un giudice decidente ma non deliberante, occulto ai soggetti interessati.

Inoltre “essere presenti”, come previsto dalla legge, è ben diverso da “partecipare”. In sostanza alle decisioni dei giudici amministrativi oggi contribuiscono (intervenendo con le proprie idee, posizioni, convinzioni giuridiche, ma anche, se del caso, potendo spendere senza rischi il prezzo della propria corruzione o favoritismo), anche giudici che non compariranno mai nella sentenza, che non possono essere ricusati e che non risponderanno mai in alcun modo di eventuali errori decisori.

A mio avviso tale principio va contro i principi sanciti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Corte di Giustizia e personalmente mi auguro che il Governo voglia mettere mano, normativamente e con urgenza, a una situazione che ci allontana dalla nostra tradizione giuridica e dall’Europa e che tradisce il principio di la trasparenza della Giustizia.

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