Vorrei analizzare la riforma del mercato del lavoro proposta dal governo partendo da alcune domande di fondo.

Era necessaria una riforma? Sì. Il nostro mercato del lavoro non funziona bene: il tasso di disoccupazione tra i giovani con meno di 24 anni è al 31 per cento (2011), un record negativo in Europa. Meno della metà delle donne italiane lavora in Italia e nel Sud solo il 30 per cento. Da un lato, vi sono i lavoratori pubblici e i lavoratori a tempo indeterminato delle imprese private con oltre 15 dipendenti che godono di varie tutele, dalla protezione contro i licenziamenti individuali (art. 18) alla cassa integrazione guadagni; dall’altro i giovani e i lavoratori di piccole imprese che non hanno nessuna delle due coperture.
Dai primi anni ’90 le riforme hanno favorito la creazione di milioni di posti di lavoro ma hanno creato quasi unicamente flessibilità in entrata e ridotto il costo d’uso del lavoro giovanile. I vincoli alle assunzioni nel pubblico sono stati aggirati con milioni di contratti precari. E’ lo Stato e non l’impresa privata che genera precarietà.

Quale procedura va seguita per riformare il mercato del lavoro? Non ne esiste una universale. Va salvaguardato l’interesse generale e non solo quello dei soggetti iscritti ai sindacati o alle associazioni dei datori di lavoro. In Italia solo dagli anni ’90 si è avviata una forma traballante di concertazione. Il dualismo del nostro mercato del lavoro fa sì che una categoria fondamentale di soggetti rischia di non essere rappresentata dalle parti sociali sedute ai tavoli con il governo. Il tasso di sindacalizzazione in Italia è pari solo al 33 per cento.

Cosa funziona? La riforma degli ammortizzatori va nella direzione giusta, le tutele previste sono composte da tre parti: assicurazione sociale per l’impiego che dovrebbe durare 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni e 18 mesi per gli altri, è una prima forma di indennità generale di disoccupazione che supera le disparità. Vi sarebbero poi le tutele per chi ha ancora il lavoro ma si trova in un’azienda in crisi (cassa integrazione e fondi sociali) e gli strumenti di gestione degli esuberi strutturali. Le piccole imprese si sono lamentate del fatto che a fronte dei maggiori contributi che dovranno pagare (per finanziare gli ammortizzatori) non avrebbero benefici in termini di minor costo dei licenziamenti, visto che a loro non si applica la riforma dell’art. 18.
La riforma individua nel contratto di apprendistato la forma privilegiata di accesso al lavoro per i giovani e collega l’assunzione di nuovi apprendisti all’averne stabilizzati una certa percentuale nell’ultimo triennio (50 %).

Arriviamo alle norme sui licenziamenti individuali per le aziende con oltre 15 dipendenti (art. 18). L’art. 18 è diventato il banco di prova della capacità riformatrice del governo. Da un lato, è stato proprio il sindacato e la Cgil in particolare che ha ideologizzato questa norma dai tempi dello scontro tra Sergio Cofferati e la Confindustria. Forse proprio per il suo valore simbolico, l’art. 18 ha attirato le attenzioni di Draghi e della Bce nella lettera della scorsa estate. Le agenzie di rating, le banche d’affari, i fondi di investimento, il Fondo monetario, l’Ocse, gli economisti stranieri conoscono tutti, oramai, l’art. 18. Ogni anno le cause relative all’art. 18 sono poche centinaia e i lavoratori per i quali è chiesto il reintegro sono ancora meno.

È difficile sostenere che la cancellazione dell’art. 18 avrebbe effetti rilevanti, sia da parte di chi crede che creerebbe incentivi ad assumere di più, sia da chi teme licenziamenti in massa. Il problema però è che per misurare il grado di flessibilità del mercato del lavoro italiano oramai tutti guardano a quanto sia cambiato l’art. 18. E il governo ha proposto una revisione dell’art. 18 che è a dir poco molto complicata.
Si creano soluzioni diverse per le varie fattispecie ma senza assicurare tempi certi, anzi. Una cosa sicuramente le imprese vorrebbero, ed è non dover aspettare per mesi e mesi la risoluzione del conflitto in tribunale nel caso di licenziamento individuale. I tempi delle giustizia però non sono stati oggetto dell’intervento del governo e con l’aumento dei compiti affidati ai giudici si rischia un aumento delle cause di lavoro. Forse era meglio avere più coraggio abolire l’articolo 18 per i nuovi assunti, senza invece ipotizzare casi e sotto-casi.

Il valore simbolico dell’art. 18 può ora essere fatale alle riforma. Se ora il Parlamento cancellerà questa parte della riforma si rischia che il giudizio dei mercati e delle istituzioni straniere travolga tutta la riforma.

Il Fatto Quotidiano, 29 Marzo 2012

Articolo Precedente

Wall Street, dal sublime al ridicolo

next
Articolo Successivo

L’impero Ligresti affonda in borsa, per Fonsai e Premafin perdite da record

next