Il teleriscaldamento è in decisa espansione. Tra i vantaggi principali ci sono una maggior sicurezza, maggiori benefici ambientali, risparmio energetico e possibilità di ricorrere alle rinnovabili. Significativi sono gli aiuti che arrivano dalla legislazione comunitaria e dagli incentivi nazionali. Si tratta però di un esemplare caso di monopolio naturale esercitato a livello locale. Perché l’utente finale una volta effettuato l’allacciamento non ha di fatto la facoltà di cambiare fornitore. Purtroppo è anche molto poco regolato, almeno in Italia.

di Mauro Alberti  e Antonio Sileo* (Fonte: lavoce.info)

Il teleriscaldamento è una forma di riscaldamento che consiste nella distribuzione di un fluido termovettore, attraverso una rete di tubazioni isolate e interrate. Il fluido, che può essere acqua calda surriscaldata o vapore, proviene da una centrale di produzione e arriva alle utenze per poi tornare alla centrale. Quando arriva a destinazione,  riscalda l’acqua dell’impianto di riscaldamento delle utenze attraverso uno scambiatore e può anche produrre acqua di uso sanitario. In pratica, lo scambiatore sostituisce la caldaia.

La normativa

Si tratta di una modalità di fornitura di calore in forte espansione in Italia, grazie anche alla notevole spinta fornita dalla recente normativa. (1)

Figura 1: Andamento della volumetria totale tele-riscaldata in Italia (Fonte: Airu)

Ma un ulteriore crescita del teleriscaldamento è prevista nei prossimi anni, nel quadro delle politiche europeeper il clima, con la valorizzazione di risorse di vario tipo, quali biomasse, rifiuti, calore di scarto di impianti industriali esistenti. (2)

La normativa italiana si fonda su un decreto legislativo in vigore dal marzo 2011 che prevede la promulgazione di un decreto del ministero dello Sviluppo economico che definisca le modalità per l’attuazione di piani di sviluppo del teleriscaldamento e del teleraffrescamento. Questi saranno volti a incrementare l’utilizzo dell’energia prodotta anche da fonti rinnovabili che i comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti sono invitati a stabilire, in coordinamento con le province e in coerenza con i Piani energetici regionali. Lo stesso decreto istituisce presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano pari a 0,05 €/Sm, a carico dei clienti finali, le cui modalità di applicazione e raccolta sono affidate all’Autorità per l’energia.

Regole per un monopolio

Allo stato attuale, il servizio di teleriscaldamento si configura essenzialmente come un monopolio esercitato alivello locale, sia sul piano della teoria economica sia nella valutazione da parte delle Autorità di regolazione (Antitrust o Autorità per l’energia) dei paesi ove il servizio è maggiormente diffuso. (3)
L’utente finale una volta effettuato l’allacciamento non ha di fatto la facoltà di cambiare fornitore. In Italia per di più si trova spesso a dover pagare un servizio la cui tariffa, oltre a differire da rete a rete (si veda Figura 2), non sempre è calcolata o comunicata in maniera trasparente. E infatti sono già diversi i casi di ricorsi di utenti contro l’innalzamento delle tariffe da parte dei operatori. (4)

Figura 2: Prezzo della fornitura di calore (€/MWht) di alcuni operatori in alcune città del nord Italia (ordine casuale): Vicenza, Torino, Verona, Rimini, Alba, Bologna, Imola, Monza.

Esempi di città tele-riscaldate nell’Italia Settentrionale

Il teleriscaldamento è di fatto una scelta obbligata nel caso di nuovi complessi serviti solo da esso. Gli utenti del servizio si trovano quindi in una condizione ben diversa dai clienti finali dei mercati energetici regolati, gas ed energia elettrica, dove è possibile cambiare fornitore e dove le fasi delle filiere in monopolio sono regolate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Anche perché l’obbligo di allacciamento alle reti previsto per edifici nuovi genera un notevole vantaggio competitivo del teleriscaldamento, a discapito delle forme di riscaldamento alternative, non permettendo a queste ultime di contribuire al meccanismo (di mercato) di controllo dei prezzi del calore da teleriscaldamento. (5)
I paesi europei dove il teleriscaldamento ha avuto una notevole diffusione si sono dati quantomeno una regolamentazione, a varia scala, per promuovere una maggiore trasparenza e protezione degli utenti. (6)
E, in ogni caso, è necessario un successivo attento monitoraggio del settore per evitare comportamenti opportunistici da parte dei fornitori del servizio.
In Italia, invece, le regole – ma non il prezzo del calore –, quando ci sono, vengono definite a livello locale dai comuni, che però molto spesso fanno parte della proprietà dell’azienda che teleriscalda.
È quindi opportuno che, anche nel nostro Paese, si dibatta sulla necessità di regolare il settore, considerando le classiche attività di produzione, trasmissione, distribuzione e consumo per tutelare l’utente finale: il compito potrebbe essere assegnato a un soggetto terzo, come l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

(1) Decreto del ministero dello Sviluppo economico 24/10/2005 e più di recente nel decreto legislativo. n. 28 del 3 marzo 2011, concernente l’attuazione della direttiva comunitaria sulle fonti rinnovabili. Per approfondire la questione può essere utile, Arecco F., “Teleriscaldamento: la legge all’inseguimento della fattispecie” in Ambiente e sviluppo, n. 4, 2009, pp. 355-364.

(2) Uno studio del Cesi nell’ambito della Ricerca di sistema, ha analizzato le potenzialità di sviluppo analizzando Regione per Regione tutti i centri abitati al di sopra dei 25mila abitanti e ha stimato, analizzando le tecnologie di cogenerazione e recupero da termovalorizzatori 1.000 milioni di m3 di volumetria teleriscaldabile, 1,8 milioni di tep/anno di energia primaria risparmiata (all’incirca l’1 per cento della domanda totale di energia primaria in Italia-2008), 8 milioni di tonnellate/anno di CO2 evitate (quasi il 2 per cento delle emissioni derivanti da combustione in Italia-2008).

(3) Vari studi sono stati effettuati ad esempio nel Regno Unito e in Svezia per l’apertura del mercato del calore: “Market Opening in Local District Heating Networks” di Linda Wårell, (Economics Unit, Luleå University of Technology) e Thomas Sundqvist  (Swedish Competition Authority);  (“The Swedish District Heating Market Firm Ownership and Variations in Price, Costs of Production and Profitability” di Johanna Hansson (Economics Department Uppsala University).

In Lituania una regolazione a favore di una maggiore competizione è emersa probabilmente anche come reazione all’inefficiente “tele-riscaldamento di Stato” del periodo sovietico e ai numerosi distacchi dalla rete che si sono avuti negli anni successivi all’indipendenza.

(4) Nel luglio 2010 il Tar della Lombardia si è ad esempio pronunciato contro l’innalzamento delle tariffe da parte di un operatore, con la decisione di nominare, per il caso di perdurante inottemperanza da parte dell’amministrazione comunale, commissario ad acta il direttore della Direzione tariffe dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

“Analisi integrata di un sistema di teleriscaldamento da pollina e cenni sul tema della regolazione tariffaria per le reti calore”, Daniele Russolillo – Fondazione per lAmbiente Teodoro Fenoglio, Green City Energy International Forum, Pisa, luglio 2010.

(5) Questi le conclusioni di una recente un’indagine (marzo 2011) sul settore del tele-riscaldamento svolta dall’Autorità antitrust finlandese per verificare se le tariffe applicate dagli operatori potessero configurare un abuso di posizione dominante.

(6) Una legge del 2008 in Svezia ha rafforzato la posizione dei clienti delle reti di teleriscaldamento attraverso una maggiore trasparenza. Anche in Polonia è stata recentemente proposta una regolamentazione delle tariffe basata su comparazione dei costi di produzione del calore (New regulation of district heating in Poland The possibility of CHP tariffs approval based on benchmark method, Aleksandra Gawlikowska – Fyk Eligiusz Balcerzak Paweł Bogusławski, Energy Regulatory Office. The Republic of Poland).

*Antonio Sileo svolge attività di ricerca presso l’Istituto di Economia e Politica dell’Energia e dell’Ambiente (Iefe) dell’Università Bocconi, tra i costitutori del Centro Studi per i Servizi Pubblici e l’Energia (Cese) presso il Politecnico di Bari, è research fellow presso l’Istituto per la competitività (I-com). Docente in materie energetiche e ambientali in master e corsi di alta formazione, notista energetico, è fondatore e direttore della rivista scientifico-divulgativa on-line “Politiche energetiche e ambiente”. Dal 2008 collabora con la Staffetta Quotidiana.

Articolo Precedente

Nuovi aumenti per il prezzo della benzina
Record per la verde a 1,8 euro al litro

next
Articolo Successivo

Piazza Affari chiude in rialzo +2,42%
Spread tra Btp e Bund a quota 500

next