Il Consiglio di Stato ha dato il suo parere sulla tabella unica nazionale per il risarcimento del danno biologico da incidente stradale (quella che dimezzava le somme finora risarcite, quantomeno dal tribunale di Milano) e non è un parere di cui l’ex ministro della salute Ferruccio Fazio possa andare fiero.

I rilievi contenuti nel parere, depositato qualche giorno fa dal presidente della Sezione consultiva, Luigi Cossu, ruotano intorno a tre argomenti.

Per cominciare, il testo del regolamento fa riferimento alle lesioni non lievi (da 10 a 100 punti di invalidità) ma nella tabella allegata che presenta i coefficienti moltiplicatori, sono contemplate anche le lesioni lievi, da 1 a 9 punti. In questo modo, il governo pare dire che intende regolamentare anche questa parte della materia: “Se questo è l’effettivo intento occorre, peraltro, che venga modificato lo schema in esame, nel senso di ricomprendere, nella intitolazione, nelle premesse, nel testo (composto di un unico articolo) e nella tabella di cui all’allegato III, il richiamo anche delle lesioni di lieve entità e della relativa disciplina legislativa, ossia l’art. 139 più volte citato (del decreto legislativo 209 del 2005, il codice delle assicurazioni private, ndr). In via contestuale dovrà anche essere prevista l’abrogazione del decreto interministeriale che attualmente disciplina tale ultima materia”.

Insomma, pasticcioni al quadrato.

Il secondo rilievo prende in considerazione i coefficienti moltiplicatori e sottolinea come il regolamento disattenda quanto dichiarato dall’articolo 138, comma 2, lettera c del già citato codice delle assicurazioni, che dispone i criteri con cui redarre la tabella unica nazionale. Uno di questi stabilisce che “l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresca in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi”. Ora, dice il Consiglio di Stato, la sequenza dei coefficienti moltiplicatori dell’attuale tabella “non sembra rispettare il criterio della crescita più che proporzionale rispetto all’aumento dei punti di invalidità”.

Il rilievo, nota il presidente, viene proposto in “via collaborativa” da parte del massimo organo di giustizia amministrativa, perché “ciò che si vuole evidenziare è che un eventuale scostamento del testo regolamentare dal criterio previsto espressamente dalla legge autorizzativa provocherebbe con molta probabilità la disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria, con conseguente inutilità dll’esercizio della potestà normativa in esame”.

Capito? Se il regolamento si discosta dalla legge, si crea lo spazio per l’intervento del giudice civile, rendendo inutile lo scopo della tabella: superare le disparità di trattamento da parte dei vari tribunali.

Un terzo effetto distorsivo è l’applicazione ai soli incidenti stradali: “Infatti, analoghe conseguenze sul piano lesivo verrebbero ad ottenere differenti trattamenti risarcitori, a seconda del solo fatto che la lesione sia avvenuta nell’ambito della circolazione stradale o meno”.

Infine, il ministro ha dimenticato di inserire la disciplina transitoria, “per chiarire che esso si applica a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite, anche ove l’evento dannoso si sia già verificato al momento di entrata in vigore del regolamento stesso”. Altrimenti si aprono gli spazi per diverse interpretazioni.

Che si può commentare? Che sono somari. O meglio, che erano somari.

Sembra evidente che il nuovo governo dovrà riprendere in mano la materia e, si spera, plasmarla diversamente. Magari in senso più equo verso le vittime.

Articolo Precedente

Libertà di velo

next
Articolo Successivo

Costituzione e sanità

next