Il tema dell’astensione dei giudici costituzionali è balzato all’attenzione delle cronache qualche mese fa, quando alcuni giudici della Consulta non si sono “astenuti” dalla decisione sul cosiddetto lodo Alfano, pur essendo stati a cena pochi giorni prima con alcune delle parti coinvolte. In realtà, i giudici costituzionali non sono soggetti alla disciplina della astensione, prevista per tutti gli altri giudici. Ci si è dunque domandati se un rimedio fosse possibile.

Orbene, il 20 settembre 2011 si è svolta presso la Corte Costituzionale un’udienza – sfuggita ai media – in cui si è data una chiara risposta al tema. Il giudice costituzionale, Paolo Maria Napolitano, proveniente dal Consiglio di Stato, ha ritenuto infatti di “allontanarsi” dall’aula mentre veniva trattata la causa n. 1, in cui erano parti alcuni consiglieri di Stato con cui aveva lavorato, seppur per pochi mesi. Non altrettanto ha fatto il presidente Alfonso Quaranta, anch’egli proveniente dal Consiglio di Stato, ma che in realtà non aveva mai lavorato con i ricorrenti, per ragioni anagrafiche.

Il gesto del giudice Napolitano è degno di attenzione, per diversi profili. Innanzitutto palesa che una sorta di “astensione”, per ragioni di opportunità, è pur sempre possibile: in questo il giudice interessato ha mostrato una sensibilità istituzionale degna di nota, allontanandosi dall’aula. In secondo luogo, la lezione del giudice Napolitano avvalora quanto denunciato più volte (anche da me, su questo blog): il conflitto di interessi nella giurisdizione “domestica” dei giudici amministrativi.

La questione è nota: i giudici amministrativi decidono sui loro concorsi, sulle loro carriere, sui loro incarichi e sui loro stipendi. Una giurisdizione su se stessi che non offre le garanzie di terzietà imposte dalla Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo e che si presta a periodiche polemiche. Come ho scritto in passato, il tema fu sollevato dalla trasmissione Report di Milena Gabanelli, in un servizio a firma di Sabrina Giannini , cui seguì l’immediata levata di scudi del presidente del Consiglio di Stato e delle associazioni dei magistrati del Consiglio di Stato, tempestivamente intervenuti in difesa della giurisdizione su se stessi.

Se mai ce ne fosse stato bisogno, il gesto del giudice Napolitano ci ha quindi insegnato – sconfessando il Consiglio di Stato –  che la giurisdizione sui propri colleghi è un tema che va affrontato tenendo conto anche delle relazioni interpersonali: un conto è che un giudice penale giudichi su un altro giudice penale che non conosce, un conto è che il Consiglio di Stato (le cui sezioni giurisdizionali sono composte di soli 50/60 magistrati) consenta ai suoi magistrati di decidere la causa del collega di stanza e di collegio con il quale si lavora fianco a fianco.

A quando l’intervento del legislatore, che ben potrebbe attribuire la giurisdizione sui giudici amministrativi al Giudice ordinario del lavoro?

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